XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2565




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le notizie diffuse attraverso la stampa, la televisione e la radio devono rispondere a verità.


Art. 2.

        1. Salva la rilevanza penale ed esclusa ogni pregiudizialità, il soggetto leso della divulgazione di una notizia non vera può agire in giudizio davanti al tribunale del luogo ove la notizia è stata diffusa per farne accertare la falsità e chiedere il risarcimento del danno.


Art. 3.

        1. Il risarcimento del danno è quantificato nella misura della massima rimunerazione annua percepita dal dipendente, amministratore o collaboratore dell'ente che ha diffuso la notizia o nella somma di 25.000 euro, ovvero nel maggior danno dimostrato.


Art. 4.

        1. Sono responsabili in solido con l'ente che ha diffuso la notizia il soggetto che ha esteso la notizia ed il direttore dell'ente medesimo.


Art. 5.

        1. Il processo è regolato dagli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 6.

        1. Il giudice, di qualunque grado, ha il dovere di osservare tutti i termini. Ove il processo non si possa definire in unica udienza i rinvii non possono essere superiori a sette giorni.


Art. 7.

        1. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e può essere pubblicata a richiesta della parte.



Frontespizio Relazione