XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2565
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le notizie diffuse attraverso la stampa, la televisione
e la radio devono rispondere a verità.
Art. 2.
1. Salva la rilevanza penale ed esclusa ogni
pregiudizialità, il soggetto leso della divulgazione di una
notizia non vera può agire in giudizio davanti al tribunale
del luogo ove la notizia è stata diffusa per farne accertare
la falsità e chiedere il risarcimento del danno.
Art. 3.
1. Il risarcimento del danno è quantificato nella misura
della massima rimunerazione annua percepita dal dipendente,
amministratore o collaboratore dell'ente che ha diffuso la
notizia o nella somma di 25.000 euro, ovvero nel maggior danno
dimostrato.
Art. 4.
1. Sono responsabili in solido con l'ente che ha diffuso
la notizia il soggetto che ha esteso la notizia ed il
direttore dell'ente medesimo.
Art. 5.
1. Il processo è regolato dagli articoli 413 e seguenti
del codice di procedura civile.
Art. 6.
1. Il giudice, di qualunque grado, ha il dovere di
osservare tutti i termini. Ove il processo non si possa
definire in unica udienza i rinvii non possono essere
superiori a sette giorni.
Art. 7.
1. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e può essere
pubblicata a richiesta della parte.