XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2560




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kiev il 26 febbraio 1997.


Art. 2.

        1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.


Art. 3.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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