XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2560
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo
aggiuntivo, fatta a Kiev il 26 febbraio 1997.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione
di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore
secondo quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione
stessa.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.