XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2557
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong
Kong della Repubblica popolare cinese sul trasferimento delle
persone condannate, fatto a Hong Kong il 18 dicembre 1999.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11
dell'Accordo stesso.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.