XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2545
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione di nuove case da gioco).
1. In deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del
codice penale, e per le finalità di cui all'articolo 2 della
presente legge, è autorizzata l'apertura di case da gioco su
tutto il territorio nazionale secondo le disposizioni della
presente legge.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge i comuni interessati all'apertura di case da
gioco presentano alla regione o alla provincia autonoma
competente per territorio un'apposita richiesta approvata con
delibera del consiglio comunale.
3. Alla richiesta di cui al comma 2 è allegata una
relazione illustrativa, contenente indicazioni idonee a
comprovare:
a) il rispetto dei criteri generali di cui
all'articolo 3;
b) la previsione di creazione di occupazione
diretta e indiretta;
c) la recettività turistica dei comuni interessati
e dei comuni limitrofi;
d) l'adeguatezza delle caratteristiche
tecnico-logistiche e storico-artistiche della struttura da
adibire alla casa da gioco ai sensi dell'articolo 3.
4. Entro quattro mesi dalla presentazione della richiesta
di cui al comma 2, la regione o la provincia autonoma
competente autorizza l'apertura permanente della casa da gioco
sul proprio territorio nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 3.
Art. 2.
(Finalità).
1. L'apertura di case da gioco è autorizzata per le
seguenti finalità:
a) dare attuazione alle disposizioni in materia di
esercizio del gioco d'azzardo e di trattamento dei dipendenti
delle case da gioco, di cui alla direttiva 75/368/CEE del
Consiglio, del 16 giugno 1975, resa esecutiva ai sensi del
decreto legislativo 23 novembre 1991, n.391;
b) contrastare il gioco non autorizzato e
clandestino nonché i fenomeni malavitosi ad esso connessi;
c) garantire all'industria turistica nazionale e
locale condizioni concorrenziali analoghe a quelle degli altri
Stati membri dell'Unione europea;
d) disciplinare la sicurezza del gioco e dei
luoghi ove esso è svolto nonché la qualificazione
tecnico-professionale degli operatori del settore;
e) prevedere nuove ed originali fonti di
finanziamento degli enti locali senza ulteriori oneri a carico
dello Stato.
Art. 3.
(Dislocazione e criteri di ubicazione di case da gioco sul
territorio nazionale).
1. Al fine di consentire un'omogenea e non conflittuale
presenza di case da gioco sul territorio nazionale, anche
tenendo conto dell'ubicazione delle case da gioco di cui al
comma 7, l'istituzione di nuove case da gioco deve essere
conforme ai criteri stabiliti dal presente articolo.
2. I comuni che presentano la richiesta di cui
all'articolo 1, comma 2, devono attestare che la casa da gioco
sia ubicata ad una distanza minima di 250 chilometri dalle
altre case da gioco esistenti o, in alternativa, entro un
bacino di utenza di almeno 7 milioni di cittadini italiani
maggiorenni residenti in un'area di 150 chilometri, intendendo
per bacino d'utenza il rapporto tra il numero dei residenti
maggiorenni e l'area territoriale espressa in chilometri.
3. Il rapporto fra il numero dei dipendenti e quello delle
apparecchiature elettroniche per il gioco deve essere
stabilito in funzione di un dipendente ogni due macchine.
4. Il soggetto gestore della casa da gioco, di cui
all'articolo 10, è tenuto a dare in concessione a terzi la
gestione dei servizi complementari non riguardanti l'attività
di gioco ai sensi del medesimo articolo 10, comma 3. La
violazione del presente comma comporta la revoca immediata
della concessione al gestore ai sensi dell'articolo 11 nonché,
in casi di acclarata responsabilità dell'ente concedente, la
revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 1.
5. Solo i comuni possono essere titolari
dell'autorizzazione per la gestione di una casa da gioco; a
tal fine essi devono essere proprietari degli immobili, delle
strutture e dei materiali necessari al suo regolare
funzionamento.
6. Ai fini della scelta tra più comuni richiedenti nella
stessa regione, sono preferiti:
a) i comuni caratterizzati da un'offerta turistica
variegata, i cui flussi siano qualitativamente e
quantitativamente compatibili con l'apertura di una casa da
gioco;
b) i comuni i cui territori siano colpiti da grave
crisi industriale ed occupazionale, ed in particolare che
siano inseriti in un'area individuata ai sensi dell'obiettivo
n.2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999;
c) i comuni presentatori di progetti che prevedono
la disponibilità ed il recupero di beni culturali e la
creazione di sistemi turistici locali, ai sensi dell'articolo
5 della legge 29 marzo 2001, n.135, da realizzare con la
formula del finanziamento del progetto, con preferenza per i
progetti che prevedono il coinvolgimento economico di un
territorio più vasto del proprio territorio comunale
identificabile come distretto turistico;
d) i comuni che abbiano avanzato richiesta di
apertura di una casa da gioco con indicazione documentata di
rilevanti precedenti storici specifici.
7. Le case da gioco di Sanremo, Saint Vincent, Campione
d'Italia e Venezia proseguono l'attività sulla base dei
rispettivi titoli di istituzione e di esercizio in atto alla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
(Comuni a vocazione turistica).
1. E' istituito il Registro nazionale dei comuni a
vocazione turistica, come definiti ai sensi del comma 2.
2. Sono definiti comuni a vocazione turistica quelli cui
tale qualifica è riconosciuta, dalle competenti regioni o
province autonome, sulla base del possesso dei requisiti,
stabiliti con il decreto di cui al comma 4, inerenti alla
conservazione ed alla qualificazione del patrimonio artistico,
culturale ed ambientale, alla sua promozione ed alla
preminenza della sua valenza economica sulle altre attività
del territorio comunale.
3. La qualifica di comune a vocazione turistica è
attribuita con provvedimento motivato dei competenti organi
regionali o delle province autonome, da trasmettere al
Ministro delle attività produttive.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro delle attività produttive, con
proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, definisce i criteri per il riconoscimento
della qualifica di comune a vocazione turistica.
5. Presso il Ministero delle attività produttive è
istituita una commissione permanente per la verifica del
possesso dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 4, nonché
per la determinazione delle graduatorie relative ai comuni
dichiarati a vocazione turistica, ai fini dell'iscrizione al
Registro nazionale di cui al comma 1. La commissione può, in
caso di contestazioni o denunce, intervenire ai fini della
verifica della permanenza dei requisiti prescritti e valutare
eventuali proposte di revoca della qualifica attribuita ai
sensi del comma 3.
Art. 5.
(Case da gioco periodiche o stagionali).
1. Ogni casa da gioco, nel rispetto dei criteri previsti
all'articolo 3, può, con motivata richiesta all'autorità
competente, ottenere autorizzazioni periodiche o stagionali
per l'istituzione di succursali sul territorio regionale o
della provincia autonoma, con obbligo di rendicontazione
distinta e separata.
Art. 6.
(Determinazione della località).
1. Nell'ambito di ogni singola regione o provincia
autonoma, l'amministrazione competente, valutato il possesso
dei requisiti previsti dalla presente legge, provvede a
determinare la località sede della casa da gioco.
Art. 7.
(Autorizzazioni).
1. E' data facoltà ad ogni regione e provincia autonoma,
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e nel rispetto dei
requisiti di cui all'articolo 3, di autorizzare l'apertura di
una casa da gioco, su richiesta del sindaco del comune
interessato presentata ai sensi del comma 2 del presente
articolo.
2. La richiesta di autorizzazione all'apertura della casa
da gioco è approvata, a maggioranza assoluta, dal consiglio
comunale ed è inoltrata dal sindaco al Presidente della giunta
regionale o provinciale competente, corredata da una relazione
illustrativa contenente le indicazioni di cui all'articolo 1,
comma 3.
3. L'autorizzazione all'apertura della casa da gioco è
rilasciata con decreto del Presidente della giunta regionale o
provinciale e non può eccedere la durata della concessione di
cui all'articolo 8.
Art. 8.
(Durata della concessione).
1. La durata della concessione per la gestione di una casa
da gioco è fissata in dieci anni ed è rinnovabile, su
richiesta dell'interessato e previa verifica della permanenza
dei requisiti previsti dalla presente legge. In caso di più
richieste concorrenti, l'aver gestito una casa da gioco
costituisce titolo di preferenza.
Art. 9.
(Regolamento).
1. Il Presidente della giunta regionale o provinciale
emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il regolamento concernente la disciplina e
l'esercizio delle case da gioco.
2. Il regolamento di cui al comma 1 reca disposizioni atte
a garantire e disciplinare:
a) la tutela dell'ordine pubblico;
b) le norme per l'accesso alla casa da gioco ed i
divieti di frequentazione per i residenti e per particolari
categorie di cittadini, per motivi di età, di ordine sociale o
collegati alle funzioni esercitate dai medesimi, nonché per
soggetti notoriamente dediti all'esercizio professionale del
gioco;
c) le specie ed i tipi di giochi che possono
essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il
gioco con slot-machine;
d) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o
festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;
e) le misure idonee ad assicurare la correttezza
della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze
della stessa da parte degli organi competenti;
f) le modalità e la disciplina per la concessione
a terzi della gestione della casa da gioco, precisando:
1) le garanzie da assumere da parte dell'ente
concedente e le cauzioni dovute dal concessionario, che non
devono comunque essere inferiori al 10 per cento del capitale
sociale del concessionario stesso;
2) le qualità morali e le condizioni economiche reali
che devono possedere il concessionario ed il personale
addetto;
3) le disposizioni per il regolare versamento al
comune degli importi stabiliti per la concessione ed i
relativi controlli, con l'indicazione di una quota minima
obbligatoria;
4) la possibilità di revoca da parte
dell'amministrazione titolare della concessione stessa, senza
obbligo alcuno di risarcimento dal danno o di indennizzo,
quando risulti comprovata la mancata ottemperanza del
concessionario alle condizioni previste dalla concessione;
5) la disciplina delle disposizioni cautelari atte ad
assicurare la regolarità dell'esercizio della casa da gioco e
delle attività che vi si svolgono;
6) la disciplina dell'attività relativa ai controlli
sull'attività di gioco tramite impianti audiovisivi, in deroga
all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.300.
Art. 10.
(Gestione).
1. E' vietata la gestione diretta della casa da gioco da
parte del comune. I comuni autorizzati all'apertura di una
casa da gioco devono effettuarne l'esercizio e la gestione
attraverso una delle seguenti procedure:
a) mediante l'affidamento in concessione ad una
società con capitale interamente pubblico o con capitale misto
appositamente costituita;
b) mediante l'affidamento in concessione, in base
alle norme vigenti in materia di pubblici appalti, ad una
società per azioni avente sede nel territorio nazionale.
2. In ogni caso il soggetto gestore deve essere iscritto
all'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 12.
3. Il soggetto titolare della concessione esercita e
gestisce direttamente la casa da gioco, in osservanza del
capitolato generale di cui al comma 4, e non può cedere ad
altri la concessione, né delegare altri all'esercizio o alla
gestione, salvo che per i servizi accessori non riguardanti
l'attività di gioco.
4. La concessione è assegnata sulla base di un capitolato
generale uniforme, redatto dalla regione o provincia autonoma,
nel quale sono definiti i diritti e gli obblighi del soggetto
gestore, ed in particolare:
a) la percentuale degli incassi lordi spettante al
gestore, che non deve comunque essere inferiore al 50 per
cento sui giochi tradizionali e al 30 per cento sui giochi
elettronici;
b) la percentuale minima sulla quota di proventi
lordi percepiti che il gestore deve reinvestire nell'ambito
del territorio comunale o del distretto turistico, per la
promozione di iniziative turistiche, culturali e di spettacolo
idonee alla promozione del territorio e della casa da gioco ed
al suo più intenso funzionamento; tale percentuale non può
essere inferiore al 3 per cento della quota spettante al
gestore;
c) le garanzie che il comune è tenuto a richiedere
al concessionario;
d) l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale dei
gestori di cui all'articolo 12;
e) l'obbligo di segreto professionale, esclusi i
casi previsti dal codice di procedura penale;
f) la possibilità per il gestore concessionario di
svolgere in proprio, con obbligo di rendicontazione separata
in sede di bilancio, o a mezzo di un istituto di credito
abilitato, operazioni di cambio valuta, cambio di assegni e di
altri titoli di credito nonché di effettuare anticipazioni ed
aperture di credito a giocatori, riconoscendo espressamente la
possibilità di esercitare l'azione di recupero dei crediti, in
deroga all'articolo 1933 del codice civile;
g) le ipotesi di revoca o decadenza della
concessione;
h) l'impegno all'osservanza degli obblighi in
materia di controlli di cui agli articoli 18 e 19.
5. I rapporti di obbligazione tra l'ente concedente e il
concessionario gestore sono regolati sulla base di una
convenzione, approvata dal consiglio regionale o della
provincia autonoma competente, sottoscritta dalle parti
all'atto del rilascio del provvedimento di concessione. La
convenzione deve specificatamente indicare:
a) la durata della concessione;
b) le modalità d'uso del patrimonio comunale,
regionale o della provincia autonoma;
c) il regolamento della casa da gioco;
d) la specie ed i tipi dei giochi consentiti e la
loro specifica regolamentazione;
e) l'indicazione analitica delle attività di
promozione;
f) le disposizioni volte a garantire l'ordine
pubblico ed in particolare la disciplina dell'accesso dei
giocatori; l'accesso non può comunque essere consentito a
residenti del comune ove ha sede la casa da gioco, a
minorenni, a militari di leva ed a condannati per reati contro
il patrimonio con sentenza passata in giudicato, salvo quanto
espressamente previsto all'articolo 24, comma 3, per i giochi
elettronici;
g) la natura e le modalità dei controlli;
h) il contratto di lavoro di dirigenti, impiegati,
operai ed ausiliari;
i) l'obbligo di formazione e qualificazione del
personale;
l) la data di pubblicazione del bilancio
ufficiale;
m) la composizione del collegio sindacale.
6. Nelle case da gioco esistenti, di cui all'articolo 3,
comma 7, l'accesso dei giocatori è disciplinato dalle norme e
dai regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 11.
(Revoca della concessione e cancellazione
dall'Albo).
1. La violazione delle disposizioni degli articoli 3, 9 e
10 comporta l'immediata revoca della concessione e la
cancellazione dall'Albo nazionale dei gestori di cui
all'articolo 12 nel caso di accertata responsabilità del
soggetto gestore della casa da gioco ovvero, in caso di
accertata responsabilità dell'ente concedente, la revoca
dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 o la cancellazione
della sede di proprietà dell'ente concedente adibita a casa da
gioco ai sensi dell'articolo 3, comma 5.
Art. 12.
(Albo nazionale dei gestori).
1. E' istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Albo
nazionale dei gestori di case da gioco, di seguito denominato
"Albo nazionale", al quale possono essere iscritte
esclusivamente le società per azioni di diritto privato e le
società di gestione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
a).
2. Alla tenuta dell'Albo nazionale provvede il Ministero
dell'interno, al quale sono altresì demandate la nomina del
presidente dell'Albo nazionale, la raccolta e l'istruttoria
delle domande, la verifica dei requisiti, la gestione delle
iscrizioni e delle cancellazioni nonché la funzione di
controllo.
3. Ogni cittadino italiano o appartenente a Stati membri
dell'Unione europea, in possesso dei requisiti di trasparenza
e affidabilità previsti dal regolamento di cui all'articolo 9,
può chiedere l'iscrizione all'Albo nazionale, fermo restando
l'obbligo di accertamento dei medesimi requisiti all'atto
della concessione o del rinnovo di essa.
4. E' comunque vietata l'iscrizione all'Albo nazionale ai
soggetti ai quali, singolarmente o societariamente, è stata
vietata la partecipazione alla conduzione di case da gioco sia
nei Paesi membri dell'Unione europea che nei Paesi
extracomunitari.
Art. 13.
(Albo nazionale dei croupier).
1. E' istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Albo
nazionale degli impiegati e tecnici delle case da gioco
(croupier). Per l'iscrizione all'Albo è necessaria la
partecipazione a corsi riconosciuti dall'Albo nazionale o
istituiti da scuole di formazione interne alle case da gioco
autorizzate e che prevedono, al loro termine, il rilascio di
un attestato, o l'avere svolto le mansioni di croupier
presso case da gioco italiane per un periodo di almeno due
anni.
2. Eventuali licenziamenti per giusta causa o giustificato
motivo inerenti le mansioni di croupier esercitate
presso case da gioco italiane o estere comportano l'immediata
revoca dell'iscrizione all'Albo.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto,
adotta le norme di attuazione del presente articolo,
prevedendo, in particolare, l'istituzione di un gruppo di
lavoro composto dai rappresentanti delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei
datori di lavoro e dei lavoratori, con il compito di
determinare le mansioni oggetto dell'attività di
croupier nonché il relativo trattamento giuridico ed
economico.
Art. 14.
(Amministratori e dirigenti).
1. Gli amministratori e i dirigenti delle società
concessionarie delle case da gioco, oltre al possesso di
requisiti professionali maturati nel settore o in altre
attività imprenditoriali, devono dimostrare il possesso dei
requisiti previsti dalla presente legge. Tali requisiti devono
permanere per tutta la durata del mandato, pena la revoca
dello stesso.
2. Gli amministratori ed i dirigenti di cui al comma 1,
nonché i membri del consiglio di amministrazione della società
concessionaria, devono godere dei diritti civili e politici,
non devono aver riportato condanne penali né essere stati
dichiarati falliti.
Art. 15.
(Personale dipendente).
1. Al personale dipendente delle case da gioco si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 14.
2. Il personale dipendente delle case da gioco non può
possedere azioni o quote della società concessionaria. E'
vietata ogni partecipazione del predetto personale all'utile
della società concessionaria.
3. Non è consentito al personale dipendente partecipare al
gioco ed accettare emolumenti dai giocatori, salvo quanto
previsto all'articolo 20.
Art. 16.
(Ripartizione dei proventi).
1. Fermo restando quanto previsto dai vigenti disciplinari
per le case da gioco, i proventi lordi delle case da gioco
istituite ai sensi della presente legge, al netto della
percentuale spettante al soggetto gestore, sono ripartiti nel
modo seguente:
a) il 95 per cento alla regione o provincia
autonoma che ha concesso l'autorizzazione, con vincolo di
destinazione ad investimenti nella casa da gioco e nel settore
turistico, nell'adeguamento delle strutture e delle
infrastrutture, dell'apparato burocratico ed amministrativo,
nella creazione del servizio ispettivo di cui all'articolo 19,
nel potenziamento del corpo di polizia urbana, nel restauro e
nella conservazione dei beni culturali e dell'arredo urbano, e
comunque nelle iniziative finalizzate al miglioramento
dell'offerta turistica locale, nel settore del sociale,
dell'assistenza e del volontariato con obbligo di
rendicontazione distinta e separata nel bilancio comunale.
Negli interventi di cui alla presente lettera si intendono
ricompresi anche il ripianamento di mutui eventualmente accesi
per l'adeguamento e la ristrutturazione della sede della casa
da gioco e per l'acquisto delle strutture e del materiale di
gioco e di controllo;
b) il 5 per cento al comune nel cui territorio ha
sede la casa da gioco.
2. Le case da gioco già esistenti, di cui all'articolo 3,
comma 7, continuano a ripartire i proventi di gioco secondo le
percentuali stabilite in applicazione delle norme previgenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 17.
(Comitato di coordinamento).
1. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero
dell'interno un comitato con funzioni di coordinamento e
vigilanza relativamente alle attività di cui alla presente
legge.
2. Il comitato di cui al comma 1 è nominato con decreto
del Ministro dell'interno ed è composto da un suo
rappresentante con funzioni di presidente, da un
rappresentante dei Ministeri dell'economia e delle finanze e
del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante
della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, la
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dal
responsabile del Nucleo speciale di polizia dei giochi di cui
all'articolo 19, dal presidente dell'Albo nazionale dei
gestori di cui all'articolo 12, dal presidente dell'Albo
nazionale dei croupier di cui all'articolo 13 e da
rappresentanti delle località ove hanno sede le case da
gioco.
3. In caso di esame di problemi relativi ad una singola
casa da gioco, devono essere chiamati a partecipare alle
sedute del comitato di cui al comma 1 il rappresentante del
governo regionale o della provincia autonoma concedente ed il
presidente della società di gestione della casa da gioco
interessata; analogamente, nel caso di esame di problemi
specifici del personale delle case da gioco devono essere
chiamati a partecipare i rappresentanti dei sindacati del
settore.
Art. 18.
(Controlli).
1. Ogni regione e provincia autonoma deve istituire
adeguati controlli sul corretto funzionamento della casa da
gioco, sul rispetto delle leggi vigenti in materia e sulla
corretta e finalizzata gestione dei proventi.
Art. 19.
(Polizia dei giochi).
1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza
presso il Ministero dell'interno, di cui alla legge 1^ aprile
1981, n.121, è istituita la Direzione centrale per il
controllo degli ippodromi e delle case da gioco.
2. Presso la Direzione centrale di cui al comma 1 è
istituito un Nucleo speciale di polizia dei giochi composto da
personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della guardia di finanza, con compiti di
prevenzione, di polizia giudiziaria e di informazione per il
controllo dell'esercizio e della gestione degli ippodromi,
delle case da gioco e di tutti gli altri luoghi ove si
praticano i giochi autorizzati.
3. Per i controlli di cui al comma 2 e per l'azione penale
di contrasto e repressione del gioco d'azzardo clandestino la
Direzione centrale di cui al comma 1, in attuazione degli
indirizzi del comitato di cui all'articolo 17 ed avvalendosi
del Nucleo speciale di polizia dei giochi di cui al comma 2,
può:
a) ispezionare i locali di gioco avendovi libero
accesso, ispezionare i locali amministrativi, i libri sociali
ed i dati contabili, gli atti amministrativi nonché i luoghi e
gli stabilimenti ove hanno luogo la costruzione e la
manutenzione del materiale di gioco;
b) vigilare, verificando costantemente i requisiti
per l'iscrizione e la permanenza nell'Albo nazionale, e
provvedendo al controllo dei dipendenti, dei soci e degli
amministratori delle società di gestione delle case da gioco e
degli ippodromi;
c) garantire il rispetto delle norme di pubblica
sicurezza e del regolamento di cui all'articolo 9 nei locali
di gioco e nelle loro immediate vicinanze.
4. Le notizie patrimoniali sulla clientela delle case da
gioco e degli ippodromi, comunque conosciute nell'assolvimento
delle mansioni elencate al comma 3, non possono in alcun caso
essere utilizzate ai fini fiscali.
Art. 20.
(Mance).
1. La ripartizione delle mance fra l'ente gestore ed i
dipendenti tecnici è effettuata in ragione del 50 per cento
per ciascuna delle parti.
2. Qualora l'importo delle mance sia superiore ad un
parametro predeterminato in apposito disciplinare sottoscritto
dalle parti, il concessionario o i dipendenti tecnici possono
richiedere la corresponsione della quota eccedente nella
misura prevista dal medesimo disciplinare.
Art. 21.
(Servizi complementari).
1. L'ente concedente può prevedere, all'atto del bando di
gara, eventuali servizi complementari dei quali il gestore
deve farsi carico. All'atto di sottoscrizione della
concessione, il gestore può motivatamente contestare la
qualità o quantità dei servizi complementari richiesti, e per
i quali esso è tenuto a scrupolosa osservanza. Eventuali
inadempienze successive all'atto di sottoscrizione della
concessione comportano l'immediata revoca della stessa.
Art. 22.
(Disposizioni comuni).
1. La natura giuridica del contratto di concessione è
eminentemente aleatoria, e ad esso non si applica l'articolo
1467 del codice civile.
2. Al fine di contrastare la concorrenza delle case da
gioco estere, le disposizioni di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n.15, e successive
modificazioni, e di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n.143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n.197, e successive modificazioni, limitatamente alle
transazioni in contanti, si applicano tenendo conto del
capitale di cui il giocatore era già in possesso.
3. Ai fini della determinazione dei proventi lordi da
ripartire ai sensi dell'articolo 10, comma 4, sono da
considerare tali le scommesse acquisite dal banco, ovvero le
puntate che, all'uscita della combinazione vincente, risultano
perdenti dopo il pagamento delle vincite.
Art. 23.
(Prestiti e norme antiriciclaggio).
1. L'ente gestore non può in nessun caso concedere
prestiti e deve attenersi alle normative nazionali
antiriciclaggio previste per il settore pena l'immediata
revoca della concessione.
2. L'ente gestore può, nel rispetto del regolamento
interno approvato dall'ufficio cambi della casa da gioco,
concedere anticipazioni in "gettoni" ai clienti, senza
applicazione di alcun tasso di interesse.
Art. 24.
(Accesso alla casa da gioco).
1. L'accesso alla casa da gioco è consentito a tutti i
cittadini di maggiore età in possesso dei requisiti previsti
dalla presente legge previa presentazione di un documento.
2. E' consentito l'accesso ma non è consentito il gioco ai
familiari o parenti degli impiegati e dipendenti della casa da
gioco, agli amministratori o consulenti della società
concessionaria.
3. Non è consentito il gioco ai cittadini residenti nella
regione o provincia autonoma sede della casa da gioco, tranne
che per i giochi elettronici.
Art. 25.
(Sanzioni penali).
1. Le pene previste agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722
del codice penale per l'esercizio e la partecipazione al gioco
d'azzardo non autorizzato sono raddoppiate.
2. Il tentativo fraudolento di acquisire una vincita è
punito secondo le pene previste dal codice penale per il
tentato furto, e comporta l'obbligo della denuncia da parte
del gestore della casa da gioco nei confronti del
responsabile.
Art. 26
(Regime fiscale).
1. Alle case da gioco si applica la disposizione di cui
all'articolo 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.641, come sostituita dal
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 30
dicembre 1995.
2. I proventi derivanti all'ente concedente costituiscono,
a tutti gli effetti, entrate di natura pubblicistica da
classificare nel bilancio quale entrata tributaria anche ai
sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 1^ luglio 1986,
n.318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
1986, n.488.
3. Il trattamento dei proventi di cui al comma 2 si
applica anche nei confronti di ogni altro beneficiario.
4. Le vincite realizzate presso le case da gioco italiane
sono esenti da imposte.