XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2545




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione di nuove case da gioco).

        1. In deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, e per le finalità di cui all'articolo 2 della presente legge, è autorizzata l'apertura di case da gioco su tutto il territorio nazionale secondo le disposizioni della presente legge.
        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni interessati all'apertura di case da gioco presentano alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio un'apposita richiesta approvata con delibera del consiglio comunale.
        3. Alla richiesta di cui al comma 2 è allegata una relazione illustrativa, contenente indicazioni idonee a comprovare:

                a) il rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 3;

                b) la previsione di creazione di occupazione diretta e indiretta;

                c) la recettività turistica dei comuni interessati e dei comuni limitrofi;

                d) l'adeguatezza delle caratteristiche tecnico-logistiche e storico-artistiche della struttura da adibire alla casa da gioco ai sensi dell'articolo 3.

        4. Entro quattro mesi dalla presentazione della richiesta di cui al comma 2, la regione o la provincia autonoma competente autorizza l'apertura permanente della casa da gioco sul proprio territorio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3.


Art. 2.

(Finalità).

        1. L'apertura di case da gioco è autorizzata per le seguenti finalità:

                a) dare attuazione alle disposizioni in materia di esercizio del gioco d'azzardo e di trattamento dei dipendenti delle case da gioco, di cui alla direttiva 75/368/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, resa esecutiva ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1991, n.391;

                b) contrastare il gioco non autorizzato e clandestino nonché i fenomeni malavitosi ad esso connessi;

                c) garantire all'industria turistica nazionale e locale condizioni concorrenziali analoghe a quelle degli altri Stati membri dell'Unione europea;

                d) disciplinare la sicurezza del gioco e dei luoghi ove esso è svolto nonché la qualificazione tecnico-professionale degli operatori del settore;

                e) prevedere nuove ed originali fonti di finanziamento degli enti locali senza ulteriori oneri a carico dello Stato.


Art. 3.

(Dislocazione e criteri di ubicazione di case da gioco sul
territorio nazionale).

        1. Al fine di consentire un'omogenea e non conflittuale presenza di case da gioco sul territorio nazionale, anche tenendo conto dell'ubicazione delle case da gioco di cui al comma 7, l'istituzione di nuove case da gioco deve essere conforme ai criteri stabiliti dal presente articolo.
        2. I comuni che presentano la richiesta di cui all'articolo 1, comma 2, devono attestare che la casa da gioco sia ubicata ad una distanza minima di 250 chilometri dalle altre case da gioco esistenti o, in alternativa, entro un bacino di utenza di almeno 7 milioni di cittadini italiani maggiorenni residenti in un'area di 150 chilometri, intendendo per bacino d'utenza il rapporto tra il numero dei residenti maggiorenni e l'area territoriale espressa in chilometri.
        3. Il rapporto fra il numero dei dipendenti e quello delle apparecchiature elettroniche per il gioco deve essere stabilito in funzione di un dipendente ogni due macchine.
        4. Il soggetto gestore della casa da gioco, di cui all'articolo 10, è tenuto a dare in concessione a terzi la gestione dei servizi complementari non riguardanti l'attività di gioco ai sensi del medesimo articolo 10, comma 3. La violazione del presente comma comporta la revoca immediata della concessione al gestore ai sensi dell'articolo 11 nonché, in casi di acclarata responsabilità dell'ente concedente, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 1.
        5. Solo i comuni possono essere titolari dell'autorizzazione per la gestione di una casa da gioco; a tal fine essi devono essere proprietari degli immobili, delle strutture e dei materiali necessari al suo regolare funzionamento.
        6. Ai fini della scelta tra più comuni richiedenti nella stessa regione, sono preferiti:

                a) i comuni caratterizzati da un'offerta turistica variegata, i cui flussi siano qualitativamente e quantitativamente compatibili con l'apertura di una casa da gioco;

                b) i comuni i cui territori siano colpiti da grave crisi industriale ed occupazionale, ed in particolare che siano inseriti in un'area individuata ai sensi dell'obiettivo n.2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999;

                c) i comuni presentatori di progetti che prevedono la disponibilità ed il recupero di beni culturali e la creazione di sistemi turistici locali, ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n.135, da realizzare con la formula del finanziamento del progetto, con preferenza per i progetti che prevedono il coinvolgimento economico di un territorio più vasto del proprio territorio comunale identificabile come distretto turistico;

                d) i comuni che abbiano avanzato richiesta di apertura di una casa da gioco con indicazione documentata di rilevanti precedenti storici specifici.

        7. Le case da gioco di Sanremo, Saint Vincent, Campione d'Italia e Venezia proseguono l'attività sulla base dei rispettivi titoli di istituzione e di esercizio in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 4.

(Comuni a vocazione turistica).

        1. E' istituito il Registro nazionale dei comuni a vocazione turistica, come definiti ai sensi del comma 2.
        2. Sono definiti comuni a vocazione turistica quelli cui tale qualifica è riconosciuta, dalle competenti regioni o province autonome, sulla base del possesso dei requisiti, stabiliti con il decreto di cui al comma 4, inerenti alla conservazione ed alla qualificazione del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, alla sua promozione ed alla preminenza della sua valenza economica sulle altre attività del territorio comunale.
        3. La qualifica di comune a vocazione turistica è attribuita con provvedimento motivato dei competenti organi regionali o delle province autonome, da trasmettere al Ministro delle attività produttive.
        4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri per il riconoscimento della qualifica di comune a vocazione turistica.
        5. Presso il Ministero delle attività produttive è istituita una commissione permanente per la verifica del possesso dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 4, nonché per la determinazione delle graduatorie relative ai comuni dichiarati a vocazione turistica, ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale di cui al comma 1. La commissione può, in caso di contestazioni o denunce, intervenire ai fini della verifica della permanenza dei requisiti prescritti e valutare eventuali proposte di revoca della qualifica attribuita ai sensi del comma 3.

Art. 5.

(Case da gioco periodiche o stagionali).

        1. Ogni casa da gioco, nel rispetto dei criteri previsti all'articolo 3, può, con motivata richiesta all'autorità competente, ottenere autorizzazioni periodiche o stagionali per l'istituzione di succursali sul territorio regionale o della provincia autonoma, con obbligo di rendicontazione distinta e separata.


Art. 6.

(Determinazione della località).

        1. Nell'ambito di ogni singola regione o provincia autonoma, l'amministrazione competente, valutato il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, provvede a determinare la località sede della casa da gioco.


Art. 7.

(Autorizzazioni).

        1. E' data facoltà ad ogni regione e provincia autonoma, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, di autorizzare l'apertura di una casa da gioco, su richiesta del sindaco del comune interessato presentata ai sensi del comma 2 del presente articolo.
        2. La richiesta di autorizzazione all'apertura della casa da gioco è approvata, a maggioranza assoluta, dal consiglio comunale ed è inoltrata dal sindaco al Presidente della giunta regionale o provinciale competente, corredata da una relazione illustrativa contenente le indicazioni di cui all'articolo 1, comma 3.
        3. L'autorizzazione all'apertura della casa da gioco è rilasciata con decreto del Presidente della giunta regionale o provinciale e non può eccedere la durata della concessione di cui all'articolo 8.

Art. 8.

(Durata della concessione).

        1. La durata della concessione per la gestione di una casa da gioco è fissata in dieci anni ed è rinnovabile, su richiesta dell'interessato e previa verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge. In caso di più richieste concorrenti, l'aver gestito una casa da gioco costituisce titolo di preferenza.


Art. 9.

(Regolamento).

        1. Il Presidente della giunta regionale o provinciale emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento concernente la disciplina e l'esercizio delle case da gioco.
        2. Il regolamento di cui al comma 1 reca disposizioni atte a garantire e disciplinare:

                a) la tutela dell'ordine pubblico;

                b) le norme per l'accesso alla casa da gioco ed i divieti di frequentazione per i residenti e per particolari categorie di cittadini, per motivi di età, di ordine sociale o collegati alle funzioni esercitate dai medesimi, nonché per soggetti notoriamente dediti all'esercizio professionale del gioco;

                c) le specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco con slot-machine;

                d) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;

                e) le misure idonee ad assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze della stessa da parte degli organi competenti;

                f) le modalità e la disciplina per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco, precisando:
                1) le garanzie da assumere da parte dell'ente concedente e le cauzioni dovute dal concessionario, che non devono comunque essere inferiori al 10 per cento del capitale sociale del concessionario stesso;

                2) le qualità morali e le condizioni economiche reali che devono possedere il concessionario ed il personale addetto;

                3) le disposizioni per il regolare versamento al comune degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli, con l'indicazione di una quota minima obbligatoria;

                4) la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione titolare della concessione stessa, senza obbligo alcuno di risarcimento dal danno o di indennizzo, quando risulti comprovata la mancata ottemperanza del concessionario alle condizioni previste dalla concessione;

                5) la disciplina delle disposizioni cautelari atte ad assicurare la regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono;

                6) la disciplina dell'attività relativa ai controlli sull'attività di gioco tramite impianti audiovisivi, in deroga all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.300.


Art. 10.

(Gestione).

        1. E' vietata la gestione diretta della casa da gioco da parte del comune. I comuni autorizzati all'apertura di una casa da gioco devono effettuarne l'esercizio e la gestione attraverso una delle seguenti procedure:

                a) mediante l'affidamento in concessione ad una società con capitale interamente pubblico o con capitale misto appositamente costituita;

                b) mediante l'affidamento in concessione, in base alle norme vigenti in materia di pubblici appalti, ad una società per azioni avente sede nel territorio nazionale.
        2. In ogni caso il soggetto gestore deve essere iscritto all'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 12.
        3. Il soggetto titolare della concessione esercita e gestisce direttamente la casa da gioco, in osservanza del capitolato generale di cui al comma 4, e non può cedere ad altri la concessione, né delegare altri all'esercizio o alla gestione, salvo che per i servizi accessori non riguardanti l'attività di gioco.
        4. La concessione è assegnata sulla base di un capitolato generale uniforme, redatto dalla regione o provincia autonoma, nel quale sono definiti i diritti e gli obblighi del soggetto gestore, ed in particolare:

                a) la percentuale degli incassi lordi spettante al gestore, che non deve comunque essere inferiore al 50 per cento sui giochi tradizionali e al 30 per cento sui giochi elettronici;

                b) la percentuale minima sulla quota di proventi lordi percepiti che il gestore deve reinvestire nell'ambito del territorio comunale o del distretto turistico, per la promozione di iniziative turistiche, culturali e di spettacolo idonee alla promozione del territorio e della casa da gioco ed al suo più intenso funzionamento; tale percentuale non può essere inferiore al 3 per cento della quota spettante al gestore;

                c) le garanzie che il comune è tenuto a richiedere al concessionario;

                d) l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 12;

                e) l'obbligo di segreto professionale, esclusi i casi previsti dal codice di procedura penale;

                f) la possibilità per il gestore concessionario di svolgere in proprio, con obbligo di rendicontazione separata in sede di bilancio, o a mezzo di un istituto di credito abilitato, operazioni di cambio valuta, cambio di assegni e di altri titoli di credito nonché di effettuare anticipazioni ed aperture di credito a giocatori, riconoscendo espressamente la possibilità di esercitare l'azione di recupero dei crediti, in deroga all'articolo 1933 del codice civile;

                g) le ipotesi di revoca o decadenza della concessione;

                h) l'impegno all'osservanza degli obblighi in materia di controlli di cui agli articoli 18 e 19.

        5. I rapporti di obbligazione tra l'ente concedente e il concessionario gestore sono regolati sulla base di una convenzione, approvata dal consiglio regionale o della provincia autonoma competente, sottoscritta dalle parti all'atto del rilascio del provvedimento di concessione. La convenzione deve specificatamente indicare:

                a) la durata della concessione;

                b) le modalità d'uso del patrimonio comunale, regionale o della provincia autonoma;

                c) il regolamento della casa da gioco;

                d) la specie ed i tipi dei giochi consentiti e la loro specifica regolamentazione;

                e) l'indicazione analitica delle attività di promozione;

                f) le disposizioni volte a garantire l'ordine pubblico ed in particolare la disciplina dell'accesso dei giocatori; l'accesso non può comunque essere consentito a residenti del comune ove ha sede la casa da gioco, a minorenni, a militari di leva ed a condannati per reati contro il patrimonio con sentenza passata in giudicato, salvo quanto espressamente previsto all'articolo 24, comma 3, per i giochi elettronici;

                g) la natura e le modalità dei controlli;

                h) il contratto di lavoro di dirigenti, impiegati, operai ed ausiliari;

                i) l'obbligo di formazione e qualificazione del personale;
                l) la data di pubblicazione del bilancio ufficiale;

                m) la composizione del collegio sindacale.

        6. Nelle case da gioco esistenti, di cui all'articolo 3, comma 7, l'accesso dei giocatori è disciplinato dalle norme e dai regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 11.

(Revoca della concessione e cancellazione
dall'Albo).

        1. La violazione delle disposizioni degli articoli 3, 9 e 10 comporta l'immediata revoca della concessione e la cancellazione dall'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 12 nel caso di accertata responsabilità del soggetto gestore della casa da gioco ovvero, in caso di accertata responsabilità dell'ente concedente, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 o la cancellazione della sede di proprietà dell'ente concedente adibita a casa da gioco ai sensi dell'articolo 3, comma 5.


Art. 12.

(Albo nazionale dei gestori).

        1. E' istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Albo nazionale dei gestori di case da gioco, di seguito denominato "Albo nazionale", al quale possono essere iscritte esclusivamente le società per azioni di diritto privato e le società di gestione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a).
        2. Alla tenuta dell'Albo nazionale provvede il Ministero dell'interno, al quale sono altresì demandate la nomina del presidente dell'Albo nazionale, la raccolta e l'istruttoria delle domande, la verifica dei requisiti, la gestione delle iscrizioni e delle cancellazioni nonché la funzione di controllo.
        3. Ogni cittadino italiano o appartenente a Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti di trasparenza e affidabilità previsti dal regolamento di cui all'articolo 9, può chiedere l'iscrizione all'Albo nazionale, fermo restando l'obbligo di accertamento dei medesimi requisiti all'atto della concessione o del rinnovo di essa.
        4. E' comunque vietata l'iscrizione all'Albo nazionale ai soggetti ai quali, singolarmente o societariamente, è stata vietata la partecipazione alla conduzione di case da gioco sia nei Paesi membri dell'Unione europea che nei Paesi extracomunitari.


Art. 13.

(Albo nazionale dei croupier).

        1. E' istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Albo nazionale degli impiegati e tecnici delle case da gioco (croupier). Per l'iscrizione all'Albo è necessaria la partecipazione a corsi riconosciuti dall'Albo nazionale o istituiti da scuole di formazione interne alle case da gioco autorizzate e che prevedono, al loro termine, il rilascio di un attestato, o l'avere svolto le mansioni di croupier presso case da gioco italiane per un periodo di almeno due anni.
        2. Eventuali licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo inerenti le mansioni di croupier esercitate presso case da gioco italiane o estere comportano l'immediata revoca dell'iscrizione all'Albo.
        3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, adotta le norme di attuazione del presente articolo, prevedendo, in particolare, l'istituzione di un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, con il compito di determinare le mansioni oggetto dell'attività di croupier nonché il relativo trattamento giuridico ed economico.


Art. 14.

(Amministratori e dirigenti).

        1. Gli amministratori e i dirigenti delle società concessionarie delle case da gioco, oltre al possesso di requisiti professionali maturati nel settore o in altre attività imprenditoriali, devono dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge. Tali requisiti devono permanere per tutta la durata del mandato, pena la revoca dello stesso.
        2. Gli amministratori ed i dirigenti di cui al comma 1, nonché i membri del consiglio di amministrazione della società concessionaria, devono godere dei diritti civili e politici, non devono aver riportato condanne penali né essere stati dichiarati falliti.


Art. 15.

(Personale dipendente).

        1. Al personale dipendente delle case da gioco si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14.
        2. Il personale dipendente delle case da gioco non può possedere azioni o quote della società concessionaria. E' vietata ogni partecipazione del predetto personale all'utile della società concessionaria.
        3. Non è consentito al personale dipendente partecipare al gioco ed accettare emolumenti dai giocatori, salvo quanto previsto all'articolo 20.


Art. 16.

(Ripartizione dei proventi).

        1. Fermo restando quanto previsto dai vigenti disciplinari per le case da gioco, i proventi lordi delle case da gioco istituite ai sensi della presente legge, al netto della percentuale spettante al soggetto gestore, sono ripartiti nel modo seguente:

                a) il 95 per cento alla regione o provincia autonoma che ha concesso l'autorizzazione, con vincolo di destinazione ad investimenti nella casa da gioco e nel settore turistico, nell'adeguamento delle strutture e delle infrastrutture, dell'apparato burocratico ed amministrativo, nella creazione del servizio ispettivo di cui all'articolo 19, nel potenziamento del corpo di polizia urbana, nel restauro e nella conservazione dei beni culturali e dell'arredo urbano, e comunque nelle iniziative finalizzate al miglioramento dell'offerta turistica locale, nel settore del sociale, dell'assistenza e del volontariato con obbligo di rendicontazione distinta e separata nel bilancio comunale. Negli interventi di cui alla presente lettera si intendono ricompresi anche il ripianamento di mutui eventualmente accesi per l'adeguamento e la ristrutturazione della sede della casa da gioco e per l'acquisto delle strutture e del materiale di gioco e di controllo;

                b) il 5 per cento al comune nel cui territorio ha sede la casa da gioco.

        2. Le case da gioco già esistenti, di cui all'articolo 3, comma 7, continuano a ripartire i proventi di gioco secondo le percentuali stabilite in applicazione delle norme previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 17.

(Comitato di coordinamento).

        1. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'interno un comitato con funzioni di coordinamento e vigilanza relativamente alle attività di cui alla presente legge.
        2. Il comitato di cui al comma 1 è nominato con decreto del Ministro dell'interno ed è composto da un suo rappresentante con funzioni di presidente, da un rappresentante dei Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, la regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dal responsabile del Nucleo speciale di polizia dei giochi di cui all'articolo 19, dal presidente dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 12, dal presidente dell'Albo nazionale dei croupier di cui all'articolo 13 e da rappresentanti delle località ove hanno sede le case da gioco.
        3. In caso di esame di problemi relativi ad una singola casa da gioco, devono essere chiamati a partecipare alle sedute del comitato di cui al comma 1 il rappresentante del governo regionale o della provincia autonoma concedente ed il presidente della società di gestione della casa da gioco interessata; analogamente, nel caso di esame di problemi specifici del personale delle case da gioco devono essere chiamati a partecipare i rappresentanti dei sindacati del settore.


Art. 18.

(Controlli).

        1. Ogni regione e provincia autonoma deve istituire adeguati controlli sul corretto funzionamento della casa da gioco, sul rispetto delle leggi vigenti in materia e sulla corretta e finalizzata gestione dei proventi.


Art. 19.

(Polizia dei giochi).

        1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza presso il Ministero dell'interno, di cui alla legge 1^ aprile 1981, n.121, è istituita la Direzione centrale per il controllo degli ippodromi e delle case da gioco.
        2. Presso la Direzione centrale di cui al comma 1 è istituito un Nucleo speciale di polizia dei giochi composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria e di informazione per il controllo dell'esercizio e della gestione degli ippodromi, delle case da gioco e di tutti gli altri luoghi ove si praticano i giochi autorizzati.
        3. Per i controlli di cui al comma 2 e per l'azione penale di contrasto e repressione del gioco d'azzardo clandestino la Direzione centrale di cui al comma 1, in attuazione degli indirizzi del comitato di cui all'articolo 17 ed avvalendosi del Nucleo speciale di polizia dei giochi di cui al comma 2, può:

                a) ispezionare i locali di gioco avendovi libero accesso, ispezionare i locali amministrativi, i libri sociali ed i dati contabili, gli atti amministrativi nonché i luoghi e gli stabilimenti ove hanno luogo la costruzione e la manutenzione del materiale di gioco;

                b) vigilare, verificando costantemente i requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'Albo nazionale, e provvedendo al controllo dei dipendenti, dei soci e degli amministratori delle società di gestione delle case da gioco e degli ippodromi;

                c) garantire il rispetto delle norme di pubblica sicurezza e del regolamento di cui all'articolo 9 nei locali di gioco e nelle loro immediate vicinanze.

        4. Le notizie patrimoniali sulla clientela delle case da gioco e degli ippodromi, comunque conosciute nell'assolvimento delle mansioni elencate al comma 3, non possono in alcun caso essere utilizzate ai fini fiscali.


Art. 20.

(Mance).

        1. La ripartizione delle mance fra l'ente gestore ed i dipendenti tecnici è effettuata in ragione del 50 per cento per ciascuna delle parti.
        2. Qualora l'importo delle mance sia superiore ad un parametro predeterminato in apposito disciplinare sottoscritto dalle parti, il concessionario o i dipendenti tecnici possono richiedere la corresponsione della quota eccedente nella misura prevista dal medesimo disciplinare.


Art. 21.

(Servizi complementari).

        1. L'ente concedente può prevedere, all'atto del bando di gara, eventuali servizi complementari dei quali il gestore deve farsi carico. All'atto di sottoscrizione della concessione, il gestore può motivatamente contestare la qualità o quantità dei servizi complementari richiesti, e per i quali esso è tenuto a scrupolosa osservanza. Eventuali inadempienze successive all'atto di sottoscrizione della concessione comportano l'immediata revoca della stessa.


Art. 22.

(Disposizioni comuni).

        1. La natura giuridica del contratto di concessione è eminentemente aleatoria, e ad esso non si applica l'articolo 1467 del codice civile.
        2. Al fine di contrastare la concorrenza delle case da gioco estere, le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n.15, e successive modificazioni, e di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.197, e successive modificazioni, limitatamente alle transazioni in contanti, si applicano tenendo conto del capitale di cui il giocatore era già in possesso.
        3. Ai fini della determinazione dei proventi lordi da ripartire ai sensi dell'articolo 10, comma 4, sono da considerare tali le scommesse acquisite dal banco, ovvero le puntate che, all'uscita della combinazione vincente, risultano perdenti dopo il pagamento delle vincite.


Art. 23.

(Prestiti e norme antiriciclaggio).

        1. L'ente gestore non può in nessun caso concedere prestiti e deve attenersi alle normative nazionali antiriciclaggio previste per il settore pena l'immediata revoca della concessione.
        2. L'ente gestore può, nel rispetto del regolamento interno approvato dall'ufficio cambi della casa da gioco, concedere anticipazioni in "gettoni" ai clienti, senza
applicazione di alcun tasso di interesse.


Art. 24.

(Accesso alla casa da gioco).

        1. L'accesso alla casa da gioco è consentito a tutti i cittadini di maggiore età in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge previa presentazione di un documento.
        2. E' consentito l'accesso ma non è consentito il gioco ai familiari o parenti degli impiegati e dipendenti della casa da gioco, agli amministratori o consulenti della società concessionaria.
        3. Non è consentito il gioco ai cittadini residenti nella regione o provincia autonoma sede della casa da gioco, tranne che per i giochi elettronici.


Art. 25.

(Sanzioni penali).

        1. Le pene previste agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale per l'esercizio e la partecipazione al gioco d'azzardo non autorizzato sono raddoppiate.
        2. Il tentativo fraudolento di acquisire una vincita è punito secondo le pene previste dal codice penale per il tentato furto, e comporta l'obbligo della denuncia da parte del gestore della casa da gioco nei confronti del responsabile.


Art. 26

(Regime fiscale).

        1. Alle case da gioco si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 30 dicembre 1995.
        2. I proventi derivanti all'ente concedente costituiscono, a tutti gli effetti, entrate di natura pubblicistica da classificare nel bilancio quale entrata tributaria anche ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 1^ luglio 1986, n.318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n.488.
        3. Il trattamento dei proventi di cui al comma 2 si applica anche nei confronti di ogni altro beneficiario.
        4. Le vincite realizzate presso le case da gioco italiane sono esenti da imposte.



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