XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2524
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ristrutturazione e allestimento della sede dell'Agenzia
per le organizzazioni non lucrative di utilitā sociale in
Milano).
1. Per la ristrutturazione e l'allestimento
dell'immobile destinato all'Agenzia per le organizzazioni non
lucrative di utilitā sociale, istituita ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30
settembre 2000, č autorizzata a favore del comune di Milano la
spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003
e 2004.
2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
Art. 2.
(Completamento della diga foranea
di Molfetta).
1. Per la realizzazione dei lavori di completamento,
banchinamento, dragaggio e di raccordo stradale della diga
foranea di Molfetta, č autorizzato a favore del comune di
Molfetta un limite di impegno ventennale di 2,5 milioni di
euro a decorrere dal 2002. A tal fine il comune medesimo č
autorizzato a contrarre mutui utilizzando le quote del limite
di impegno ad esso attribuito.
2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unitā previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
Art. 3.
(Realizzazione del "Museo della Memoria" in
Bologna).
1. Al comune di Bologna č assegnata la somma di 500.000
euro per l'anno 2002 a titolo di ulteriore contributo da
destinare alla realizzazione del "Museo della Memoria".
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a
500.000 euro per il 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attivitā culturali.
Art. 4.
(Prevenzione del fenomeno del randagismo).
1. Al fine della prevenzione del fenomeno del
randagismo, per la realizzazione di un piano nazionale di
sterilizzazioni degli animali d'affezione ai sensi della legge
14 agosto 1991, n. 281, č autorizzata la spesa di 750.000 euro
per l'anno 2002.
2. Il Ministro della salute, con proprio decreto da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
individua, tenendo conto dei dati regionali, le aree
maggiormente interessate dal fenomeno del randagismo e
conseguentemente ripartisce, in base alle prioritā emerse, i
fondi di cui al comma 1.
3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a
750.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitā
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.