XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2521
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, quarto comma, dopo il primo
periodo è inserito il seguente: "Con l'avviso orale il
questore, quando la persona risulti pericolosa per l'integrità
fisica o morale dei minorenni, può altresì imporre il divieto
di possedere o, comunque, utilizzare, se resi disponibili da
terzi, video-fotocamere digitali e mezzi informatici o
telefonici idonei all'accesso ed alla navigazione nel world
wide web";
b) all'articolo 5, il quarto comma è sostituito
dal seguente:
"Inoltre, può imporre tutte quelle prescrizioni che
ravvisi necessarie, avuto riguardo alla esigenze di difesa
sociale, ed in particolare:
a) il divieto di soggiorno in uno o più comuni,
ovvero in una o più province;
b) il divieto, quando la persona risulti
pericolosa per l'integrità fisica e morale dei minorenni, di
frequentare nella provincia di residenza i parchi giochi, i
luoghi ed i locali dedicati all'intrattenimento giovanile
quali impianti sportivi e ricreativi, edifici scolastici, sale
giochi o di video games, INTERNET point e INTERNET
café, circhi equestri, multisale cinematografiche, luna
park, tassativamente indicati nel provvedimento e le
zone a tali siti adiacenti e specificatamente indicate;
c) il divieto di accompagnarsi con persone
minori di anni quattordici, anche se legate da rapporto di
parentela";
c) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: "con
l'obbligo o il divieto di soggiorno" sono inserite le
seguenti: "ovvero con i divieti di cui al quarto comma
dell'articolo 5 imposti alla persona che risulta pericolosa
per l'integrità fisica e morale dei minorenni".
Art. 2.
1. All'articolo 19, primo comma, della legge 22 maggio
1975, n. 152, come modificato dall'articolo 13 della legge 3
agosto 1988, n. 327, dopo le parole: "nell'articolo 1, numeri
1) e 2)" sono inserite le seguenti: "nonché alle persone
indicate nel medesimo articolo, numero 3), qualora risultino
pericolose per l'integrità fisica e morale dei
minorenni".