XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2521




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) all'articolo 4, quarto comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Con l'avviso orale il questore, quando la persona risulti pericolosa per l'integrità fisica o morale dei minorenni, può altresì imporre il divieto di possedere o, comunque, utilizzare, se resi disponibili da terzi, video-fotocamere digitali e mezzi informatici o telefonici idonei all'accesso ed alla navigazione nel world wide web";

                b) all'articolo 5, il quarto comma è sostituito dal seguente:

        "Inoltre, può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alla esigenze di difesa sociale, ed in particolare:

                a) il divieto di soggiorno in uno o più comuni, ovvero in una o più province;

                b) il divieto, quando la persona risulti pericolosa per l'integrità fisica e morale dei minorenni, di frequentare nella provincia di residenza i parchi giochi, i luoghi ed i locali dedicati all'intrattenimento giovanile quali impianti sportivi e ricreativi, edifici scolastici, sale giochi o di video games, INTERNET point e INTERNET café, circhi equestri, multisale cinematografiche, luna park, tassativamente indicati nel provvedimento e le zone a tali siti adiacenti e specificatamente indicate;

                c) il divieto di accompagnarsi con persone minori di anni quattordici, anche se legate da rapporto di parentela";

                c) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: "con l'obbligo o il divieto di soggiorno" sono inserite le seguenti: "ovvero con i divieti di cui al quarto comma dell'articolo 5 imposti alla persona che risulta pericolosa per l'integrità fisica e morale dei minorenni".


Art. 2.

        1. All'articolo 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, come modificato dall'articolo 13 della legge 3 agosto 1988, n. 327, dopo le parole: "nell'articolo 1, numeri 1) e 2)" sono inserite le seguenti: "nonché alle persone indicate nel medesimo articolo, numero 3), qualora risultino pericolose per l'integrità fisica e morale dei minorenni".



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