XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2517 - 308 - 315 - 816 - 2088 - 2641 - 2663 - 2703-A-bis




TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (*)
(ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del
Regolamento)


ISTITUZIONE DEL TRIBUNALE PER LA FAMIGLIA,
I MINORENNI E LA PERSONA

(Alternativo al titolo del testo della Commissione).


Art. 1.

(Tribunale per la famiglia, i minorenni e la
persona).

          1. Il tribunale per la famiglia, i minorenni e la persona è istituito presso tutte le sedi dei tribunali attualmente esistenti.
          2. Il tribunale per la famiglia, i minorenni e la persona è composto da magistrati professionali specializzati nelle materie previste dalla presente legge e da esperti aventi la qualifica di giudice onorario.
          3. I magistrati professionali esercitano le loro funzioni in via esclusiva e non possono essere destinati, in applicazione o supplenza, ad altri uffici giudiziari.

(Alternativo all'articolo 1 del testo della
Commissione).


Art. 2.

(Competenze della sezione di corte di appello per la
famiglia,
i minorenni e la persona).

          1. Presso ciascuna corte di appello è istituita una sezione specializzata competente a decidere sulle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti del tribunale per la famiglia, i minorenni e la persona, composta da magistrati professionali specializzati nelle materie previste dalla presente legge e da esperti aventi la qualifica di consigliere onorario.
          2. I magistrati professionali che compongono la sezione specializzata per la famiglia, i minorenni e la persona esercitano le loro funzioni in via esclusiva e possono essere destinati anche ad un'altra sezione solo quando il carico di lavoro della sezione specializzata lo consente.


          (*) NOTA. Nel presente testo è evidenziato, ove ricorra, con apposita indicazione in calce, il carattere alternativo dell'articolo rispetto a quello corrispondente del testo della Commissione. Gli articoli privi di indicazioni in calce devono considerarsi aggiuntivi rispetto al testo della Commissione. Il testo presuppone la soppressione degli articoli 7, 9 e 13 del testo della Commissione.

Art. 3.

(Sezione specializzata per la famiglia, i minorenni e la
persona
presso la Corte di cassazione).

          1. Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione specializzata competente a decidere sulle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti di competenza del tribunale per la famiglia, i minorenni e la persona.


Art. 4.

(Competenze del tribunale per la famiglia, il minore e la
persona).

          1. Sono attribuite alla competenza del tribunale per la famiglia, i minorenni e la persona tutte le controversie di competenza del tribunale per i minorenni in materia civile, penale e amministrativa, nonché quelle di competenza dello stesso tribunale in funzione di tribunale di sorveglianza e di magistrato di sorveglianza, oltre a quelle attualmente devolute alla competenza del giudice tutelare e del tribunale ordinario in materia di rapporti di famiglia e di minori e quelle relative allo stato e alla capacità delle persone.

(Alternativo all'articolo 2 del testo della
Commissione).


Art. 5.

(Criteri di assegnazione dei magistrati agli uffici
giudiziari per la famiglia, i minorenni e la persona di
magistrati specializzati).

          1. Nell'assegnazione dei magistrati ai posti in organico presso il tribunale per la famiglia, i minorenni e la persona, presso la sezione specializzata della corte di appello per la famiglia, i minorenni e la persona e presso la procura della Repubblica per la famiglia, i minorenni e la persona, il Consiglio superiore della magistratura deve dare la precedenza ai magistrati che:

                a) abbiano svolto per almeno due anni funzioni di presidente o di giudice dei tribunali per i minorenni o di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, ovvero funzioni di presidente o di giudice nelle controversie in materia di famiglia ovvero funzioni di giudice tutelare;

                b) abbiano comunque svolto funzioni giudicanti o requirenti nelle materie indicate al punto a);

                c) abbiano partecipato a corsi di formazione organizzati dal Consiglio superiore della magistratura o possano fare valere titoli o pubblicazioni da cui si possa desumere una specifica competenza nella materia.

(Alternativo all'articolo 3 del testo della
Commissione).

Art. 6.

(Formazione permanente dei magistrati).

          1. Il Consiglio superiore della magistratura organizza ogni anno un corso di preparazione per i magistrati del tribunale per la famiglia, i minorenni e la persona, ed uno o più corsi di aggiornamento per i magistrati ed i giudici onorari assegnati agli uffici giudiziari per la famiglia, i minorenni e la persona.

(Alternativo all'articolo 4 del testo della
Commissione).


Art. 7.

(Composizione monocratica e composizione
collegiale).

          1. Il tribunale per la famiglia, i minorenni e la persona decide in composizione monocratica, oltre che per le materie già attribuite espressamente al giudice tutelare, anche nelle materie di cui agli articoli 84 e 262 codice civile, nonché quando esercita le funzioni di magistrato di sorveglianza di cui all'articolo 79 della legge 26 luglio 1975 n. 354. In ogni altra materia civile il tribunale per la famiglia, i minorenni e la persona decide in composizione collegiale.
          2. Il tribunale per la famiglia, i minorenni e la persona in materia penale e in quella della sorveglianza decide in composizione collegiale con due magistrati professionali, il più anziano dei quali in funzione di presidente, e con due giudici onorari.
          3. Nell'udienza preliminare il tribunale per la famiglia, i minorenni e la persona è formato da un magistrato professionale, che lo presiede, e da un giudice onorario.
          4. Il tribunale per la famiglia, i minorenni e la persona in composizione collegiale è composto da due magistrati professionali, di cui il più anziano di ruolo con funzioni di presidente, e due giudici onorari. Il tribunale può delegare la raccolta di informazioni o l'assunzione di prove a un magistrato professionale.
          5. La sezione specializzata della corte di appello per la famiglia, i minorenni e la persona è sempre formata da tre magistrati professionali specializzati, uno dei quali in funzione di presidente, e da due giudici onorari.

(Alternativo all'articolo 5 del testo della
Commissione).


Art. 8.

(Procura della Repubblica per la famiglia, i minorenni e
la persona).

          1. Le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza del tribunale per la famiglia, i minorenni e la persona sono esercitate dalla procura della Repubblica costituita presso ogni tribunale per la famiglia, i minorenni e la persona.
          2. L'ufficio della procura della Repubblica per la famiglia, i minorenni e la persona è composto da magistrati specializzati nelle materie previste e da esperti aventi la qualifica di vice procuratore onorario.

(Alternativo all'articolo 6 del testo della
Commissione).


Art. 9.

(Magistrati specializzati della procura generale
presso la corte di appello).

          1. Le funzioni conferite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza della sezione specializzata di corte di appello per la famiglia, i minorenni e la persona sono attribuite a uno o più sostituti procuratori generali specializzati nelle materie previste.


Art. 10.

(Nomina, requisiti e attività dei magistrati
onorari).

          1. Possono essere nominati magistrati onorari presso il tribunale per la famiglia, i minorenni e la persona e presso la sezione specializzata della corte di appello per la famiglia, i minorenni e la persona i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non superino al momento dell'inizio del triennio di attività i settanta anni di età, che abbiano una comprovata esperienza nel campo delle problematiche familiari, dell'assistenza ai minorenni e della mediazione familiare e siano esperti di assistenza sociale, psicologia, pedagogia, scienze sociali e dell'educazione, sociologia, psichiatria, pediatria, criminologia, neuropsichiatria infantile e dell'età evolutiva.
          2. I giudici onorari sono nominati, con decreto del Presidente della Repubblica, in seguito a delibera del Consiglio superiore della magistratura, durano in carica tre anni e possono essere confermati per non più di due volte, previo giudizio di idoneità allo svolgimento della funzione.

(Alternativo all'articolo 8 del testo della
Commissione).


Art. 11.

(Servizi sociali e sanitari).

          1. Il tribunale per la famiglia, i minorenni e la persona e la sezione per la famiglia, i minorenni e la persona della corte di appello si avvalgono nei procedimenti civili e amministrativi della collaborazione dei servizi sociali dipendenti dai comuni o con questi convenzionati e dei servizi della sanità pubblica o con questa convenzionati, nonché dei servizi dipendenti dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia.
          2. I servizi sociali dipendenti dai comuni o con questi convenzionati hanno compiti di prevenzione e sostegno del disagio delle famiglie, dei minorenni e delle persone. Le Regioni disciplinano tali compiti e la collaborazione dei servizi con l'autorità giudiziaria.
          3. I servizi e gli operatori indicati al comma 1 segnalano al pubblico ministero i casi di disagio familiare o minorile per i quali ritengono necessario o opportuno un intervento giudiziario.
          4. Il tribunale per la famiglia, i minorenni e la persona e la sezione per la famiglia, i minorenni e la persona della corte di appello possono avvalersi dei detti servizi e operatori nel corso del procedimento civile o amministrativo per svolgimento di inchieste, formulazione di progetti, attività di sostegno, cura, vigilanza e mediazione relative ai minori e alle famiglie.
          5. I servizi sociali dipendenti dai comuni o con questi convenzionati e i servizi dipendenti dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia possono essere incaricati dell'assistenza all'esecuzione dei provvedimenti di consegna di minori e della vigilanza sull'esecuzione dei provvedimenti di contenuto prescrittivo assunti nei procedimenti civili e amministrativi.

(Alternativo all'articolo 10 del testo della
Commissione).


Art. 12.

(Delega per i servizi sociali e sanitari).

          1. Il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presenta legge uno o più decreti legislativi per regolare la collaborazione fra autorità giudiziaria e servizi sociali dipendenti dai comuni o con questi convenzionati, servizi sanitari e servizi dipendenti dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia nei procedimenti civili e amministrativi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

                a) definizione delle modalità con cui i servizi segnalano i casi al pubblico ministero;

                b) definizione delle modalità con cui i servizi procedono a inchieste, formulazione di progetti, attività di sostegno, cura, vigilanza e mediazione relative ai minori, alle persone e alle famiglie nel corso del processo e delimitazione delle modalità e dell'efficacia probatoria delle inchieste dei servizi;

                c) definizione delle modalità di partecipazione dei servizi nella fase esecutiva dei provvedimenti;

                d) retribuzione delle attività svolte dai servizi per l'autorità giudiziaria.

(Alternativo all'articolo 11 del testo della
Commissione).

Art. 13.

(Trasferimento delle controversie).

          1. Le controversie, previste dalla presente legge, pendenti dinanzi al tribunale per i minorenni o altro ufficio, sono trasferite d'ufficio al tribunale per la famiglia, i minorenni e la persona entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 15.
          2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, le parti costituite hanno comunque facoltà di depositare presso la cancelleria della sezione specializzata una istanza per la prosecuzione del processo; la cancelleria provvede in tale caso a richiedere senza indugio all'ufficio giudiziario competente la trasmissione degli atti.
          3. Il presidente del tribunale per la famiglia, i minorenni e la persona fissa l'udienza per la prosecuzione del giudizio, disponendone la comunicazione alle parti, entro sessanta giorni dal trasferimento all'ufficio della controversia.

(Alternativo all'articolo 12 del testo della
Commissione).


Art. 14.

(Norme transitorie).

          1. Sino all'entrata in funzione degli istituendi tribunali per la famiglia, i minorenni e la persona continuano ad esercitare le proprie funzioni i tribunali per i minorenni, secondo le norme vigenti.

(Alternativo all'articolo 14 del testo della
Commissione).


Art. 15.

(Delega per l'organico della magistratura
e del personale amministrativo).

          1. Il Governo è delegato ad emanare entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per garantire una adeguata copertura dell'organico della magistratura e del personale amministrativo degli uffici giudiziari di cui alla presente legge secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

                a) aumento dell'organico dei magistrati necessario a garantire l'esercizio esclusivo delle competenze affidate dalla presente legge ai tribunali per la famiglia, i minorenni e la persona ed alle sezioni specializzate presso le corti d'appello, nonché ai relativi uffici del pubblico ministero;

                b) aumento dell'organico del personale amministrativo destinato in esclusiva alle cancellerie ed alle segreterie degli uffici giudiziari di cui alla presente legge.

Art. 16.

(Edilizia giudiziaria).

          1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo provvede ad adottare, con proprio regolamento, un piano straordinario di adeguamento dell'edilizia giudiziaria teso ad assicurare che presso ogni tribunale per la famiglia, i minorenni e la persona siano predisposti locali separati idonei alla trattazione dei procedimenti che vedano coinvolti minori.


Art. 17.

(Copertura finanziaria).

          1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 250.000.000 di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

(Alternativo all'articolo 15 del testo della
Commissione).


Art. 18.

(Applicazione della legge).

          1. Salvo quanto previsto dall'articolo 14, le disposizioni della presente legge hanno efficacia a partire dal 1^ gennaio 2006.

(Alternativo all'articolo 16 del testo della
Commissione).



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