XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2517 - 308 - 315 - 816 - 2088 - 2641 - 2663 - 2703-A-bis
TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (*)
(ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del
Regolamento)
ISTITUZIONE DEL TRIBUNALE PER LA FAMIGLIA,
I MINORENNI E LA PERSONA
(Alternativo al titolo del testo della Commissione).
Art. 1.
(Tribunale per la famiglia, i minorenni e la
persona).
1. Il tribunale per la famiglia, i minorenni e la persona
è istituito presso tutte le sedi dei tribunali attualmente
esistenti.
2. Il tribunale per la famiglia, i minorenni e la persona
è composto da magistrati professionali specializzati nelle
materie previste dalla presente legge e da esperti aventi la
qualifica di giudice onorario.
3. I magistrati professionali esercitano le loro funzioni
in via esclusiva e non possono essere destinati, in
applicazione o supplenza, ad altri uffici giudiziari.
(Alternativo all'articolo 1 del testo della
Commissione).
Art. 2.
(Competenze della sezione di corte di appello per la
famiglia,
i minorenni e la persona).
1. Presso ciascuna corte di appello è istituita una
sezione specializzata competente a decidere sulle impugnazioni
proposte avverso i provvedimenti del tribunale per la
famiglia, i minorenni e la persona, composta da magistrati
professionali specializzati nelle materie previste dalla
presente legge e da esperti aventi la qualifica di consigliere
onorario.
2. I magistrati professionali che compongono la sezione
specializzata per la famiglia, i minorenni e la persona
esercitano le loro funzioni in via esclusiva e possono essere
destinati anche ad un'altra sezione solo quando il carico di
lavoro della sezione specializzata lo consente.
(*) NOTA. Nel presente testo è evidenziato, ove
ricorra, con apposita indicazione in calce, il carattere
alternativo dell'articolo rispetto a quello corrispondente del
testo della Commissione. Gli articoli privi di indicazioni in
calce devono considerarsi aggiuntivi rispetto al testo della
Commissione. Il testo presuppone la soppressione degli
articoli 7, 9 e 13 del testo della Commissione.
Art. 3.
(Sezione specializzata per la famiglia, i minorenni e la
persona
presso la Corte di cassazione).
1. Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione
specializzata competente a decidere sulle impugnazioni
proposte avverso i provvedimenti di competenza del tribunale
per la famiglia, i minorenni e la persona.
Art. 4.
(Competenze del tribunale per la famiglia, il minore e la
persona).
1. Sono attribuite alla competenza del tribunale per la
famiglia, i minorenni e la persona tutte le controversie di
competenza del tribunale per i minorenni in materia civile,
penale e amministrativa, nonché quelle di competenza dello
stesso tribunale in funzione di tribunale di sorveglianza e di
magistrato di sorveglianza, oltre a quelle attualmente
devolute alla competenza del giudice tutelare e del tribunale
ordinario in materia di rapporti di famiglia e di minori e
quelle relative allo stato e alla capacità delle persone.
(Alternativo all'articolo 2 del testo della
Commissione).
Art. 5.
(Criteri di assegnazione dei magistrati agli uffici
giudiziari per la famiglia, i minorenni e la persona di
magistrati specializzati).
1. Nell'assegnazione dei magistrati ai posti in organico
presso il tribunale per la famiglia, i minorenni e la persona,
presso la sezione specializzata della corte di appello per la
famiglia, i minorenni e la persona e presso la procura della
Repubblica per la famiglia, i minorenni e la persona, il
Consiglio superiore della magistratura deve dare la precedenza
ai magistrati che:
a) abbiano svolto per almeno due anni funzioni di
presidente o di giudice dei tribunali per i minorenni o di
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni, ovvero funzioni di presidente o di giudice nelle
controversie in materia di famiglia ovvero funzioni di giudice
tutelare;
b) abbiano comunque svolto funzioni giudicanti o
requirenti nelle materie indicate al punto a);
c) abbiano partecipato a corsi di formazione
organizzati dal Consiglio superiore della magistratura o
possano fare valere titoli o pubblicazioni da cui si possa
desumere una specifica competenza nella materia.
(Alternativo all'articolo 3 del testo della
Commissione).
Art. 6.
(Formazione permanente dei magistrati).
1. Il Consiglio superiore della magistratura organizza
ogni anno un corso di preparazione per i magistrati del
tribunale per la famiglia, i minorenni e la persona, ed uno o
più corsi di aggiornamento per i magistrati ed i giudici
onorari assegnati agli uffici giudiziari per la famiglia, i
minorenni e la persona.
(Alternativo all'articolo 4 del testo della
Commissione).
Art. 7.
(Composizione monocratica e composizione
collegiale).
1. Il tribunale per la famiglia, i minorenni e la persona
decide in composizione monocratica, oltre che per le materie
già attribuite espressamente al giudice tutelare, anche nelle
materie di cui agli articoli 84 e 262 codice civile, nonché
quando esercita le funzioni di magistrato di sorveglianza di
cui all'articolo 79 della legge 26 luglio 1975 n. 354. In ogni
altra materia civile il tribunale per la famiglia, i minorenni
e la persona decide in composizione collegiale.
2. Il tribunale per la famiglia, i minorenni e la persona
in materia penale e in quella della sorveglianza decide in
composizione collegiale con due magistrati professionali, il
più anziano dei quali in funzione di presidente, e con due
giudici onorari.
3. Nell'udienza preliminare il tribunale per la famiglia,
i minorenni e la persona è formato da un magistrato
professionale, che lo presiede, e da un giudice onorario.
4. Il tribunale per la famiglia, i minorenni e la persona
in composizione collegiale è composto da due magistrati
professionali, di cui il più anziano di ruolo con funzioni di
presidente, e due giudici onorari. Il tribunale può delegare
la raccolta di informazioni o l'assunzione di prove a un
magistrato professionale.
5. La sezione specializzata della corte di appello per la
famiglia, i minorenni e la persona è sempre formata da tre
magistrati professionali specializzati, uno dei quali in
funzione di presidente, e da due giudici onorari.
(Alternativo all'articolo 5 del testo della
Commissione).
Art. 8.
(Procura della Repubblica per la famiglia, i minorenni e
la persona).
1. Le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico
ministero nelle materie di competenza del tribunale per la
famiglia, i minorenni e la persona sono esercitate dalla
procura della Repubblica costituita presso ogni tribunale per
la famiglia, i minorenni e la persona.
2. L'ufficio della procura della Repubblica per la
famiglia, i minorenni e la persona è composto da magistrati
specializzati nelle materie previste e da esperti aventi la
qualifica di vice procuratore onorario.
(Alternativo all'articolo 6 del testo della
Commissione).
Art. 9.
(Magistrati specializzati della procura generale
presso la corte di appello).
1. Le funzioni conferite dalla legge al pubblico
ministero nelle materie di competenza della sezione
specializzata di corte di appello per la famiglia, i minorenni
e la persona sono attribuite a uno o più sostituti procuratori
generali specializzati nelle materie previste.
Art. 10.
(Nomina, requisiti e attività dei magistrati
onorari).
1. Possono essere nominati magistrati onorari presso il
tribunale per la famiglia, i minorenni e la persona e presso
la sezione specializzata della corte di appello per la
famiglia, i minorenni e la persona i cittadini di ambo i sessi
che abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non superino
al momento dell'inizio del triennio di attività i settanta
anni di età, che abbiano una comprovata esperienza nel campo
delle problematiche familiari, dell'assistenza ai minorenni e
della mediazione familiare e siano esperti di assistenza
sociale, psicologia, pedagogia, scienze sociali e
dell'educazione, sociologia, psichiatria, pediatria,
criminologia, neuropsichiatria infantile e dell'età
evolutiva.
2. I giudici onorari sono nominati, con decreto del
Presidente della Repubblica, in seguito a delibera del
Consiglio superiore della magistratura, durano in carica tre
anni e possono essere confermati per non più di due volte,
previo giudizio di idoneità allo svolgimento della
funzione.
(Alternativo all'articolo 8 del testo della
Commissione).
Art. 11.
(Servizi sociali e sanitari).
1. Il tribunale per la famiglia, i minorenni e la persona
e la sezione per la famiglia, i minorenni e la persona della
corte di appello si avvalgono nei procedimenti civili e
amministrativi della collaborazione dei servizi sociali
dipendenti dai comuni o con questi convenzionati e dei servizi
della sanità pubblica o con questa convenzionati, nonché dei
servizi dipendenti dal Dipartimento per la giustizia minorile
del Ministero della giustizia.
2. I servizi sociali dipendenti dai comuni o con questi
convenzionati hanno compiti di prevenzione e sostegno del
disagio delle famiglie, dei minorenni e delle persone. Le
Regioni disciplinano tali compiti e la collaborazione dei
servizi con l'autorità giudiziaria.
3. I servizi e gli operatori indicati al comma 1
segnalano al pubblico ministero i casi di disagio familiare o
minorile per i quali ritengono necessario o opportuno un
intervento giudiziario.
4. Il tribunale per la famiglia, i minorenni e la persona
e la sezione per la famiglia, i minorenni e la persona della
corte di appello possono avvalersi dei detti servizi e
operatori nel corso del procedimento civile o amministrativo
per svolgimento di inchieste, formulazione di progetti,
attività di sostegno, cura, vigilanza e mediazione relative ai
minori e alle famiglie.
5. I servizi sociali dipendenti dai comuni o con questi
convenzionati e i servizi dipendenti dal Dipartimento per la
giustizia minorile del Ministero della giustizia possono
essere incaricati dell'assistenza all'esecuzione dei
provvedimenti di consegna di minori e della vigilanza
sull'esecuzione dei provvedimenti di contenuto prescrittivo
assunti nei procedimenti civili e amministrativi.
(Alternativo all'articolo 10 del testo della
Commissione).
Art. 12.
(Delega per i servizi sociali e sanitari).
1. Il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi
dall'entrata in vigore della presenta legge uno o più decreti
legislativi per regolare la collaborazione fra autorità
giudiziaria e servizi sociali dipendenti dai comuni o con
questi convenzionati, servizi sanitari e servizi dipendenti
dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della
giustizia nei procedimenti civili e amministrativi, secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione delle modalità con cui i servizi
segnalano i casi al pubblico ministero;
b) definizione delle modalità con cui i servizi
procedono a inchieste, formulazione di progetti, attività di
sostegno, cura, vigilanza e mediazione relative ai minori,
alle persone e alle famiglie nel corso del processo e
delimitazione delle modalità e dell'efficacia probatoria delle
inchieste dei servizi;
c) definizione delle modalità di partecipazione
dei servizi nella fase esecutiva dei provvedimenti;
d) retribuzione delle attività svolte dai servizi
per l'autorità giudiziaria.
(Alternativo all'articolo 11 del testo della
Commissione).
Art. 13.
(Trasferimento delle controversie).
1. Le controversie, previste dalla presente legge,
pendenti dinanzi al tribunale per i minorenni o altro ufficio,
sono trasferite d'ufficio al tribunale per la famiglia, i
minorenni e la persona entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo
15.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, le parti
costituite hanno comunque facoltà di depositare presso la
cancelleria della sezione specializzata una istanza per la
prosecuzione del processo; la cancelleria provvede in tale
caso a richiedere senza indugio all'ufficio giudiziario
competente la trasmissione degli atti.
3. Il presidente del tribunale per la famiglia, i
minorenni e la persona fissa l'udienza per la prosecuzione del
giudizio, disponendone la comunicazione alle parti, entro
sessanta giorni dal trasferimento all'ufficio della
controversia.
(Alternativo all'articolo 12 del testo della
Commissione).
Art. 14.
(Norme transitorie).
1. Sino all'entrata in funzione degli istituendi
tribunali per la famiglia, i minorenni e la persona continuano
ad esercitare le proprie funzioni i tribunali per i minorenni,
secondo le norme vigenti.
(Alternativo all'articolo 14 del testo della
Commissione).
Art. 15.
(Delega per l'organico della magistratura
e del personale amministrativo).
1. Il Governo è delegato ad emanare entro ventiquattro
mesi dall'entrata in vigore della presente legge uno o più
decreti legislativi per garantire una adeguata copertura
dell'organico della magistratura e del personale
amministrativo degli uffici giudiziari di cui alla presente
legge secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) aumento dell'organico dei magistrati
necessario a garantire l'esercizio esclusivo delle competenze
affidate dalla presente legge ai tribunali per la famiglia, i
minorenni e la persona ed alle sezioni specializzate presso le
corti d'appello, nonché ai relativi uffici del pubblico
ministero;
b) aumento dell'organico del personale
amministrativo destinato in esclusiva alle cancellerie ed alle
segreterie degli uffici giudiziari di cui alla presente
legge.
Art. 16.
(Edilizia giudiziaria).
1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Governo provvede ad adottare,
con proprio regolamento, un piano straordinario di adeguamento
dell'edilizia giudiziaria teso ad assicurare che presso ogni
tribunale per la famiglia, i minorenni e la persona siano
predisposti locali separati idonei alla trattazione dei
procedimenti che vedano coinvolti minori.
Art. 17.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, valutati in 250.000.000 di euro per l'anno 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.
(Alternativo all'articolo 15 del testo della
Commissione).
Art. 18.
(Applicazione della legge).
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 14, le
disposizioni della presente legge hanno efficacia a partire
dal 1^ gennaio 2006.
(Alternativo all'articolo 16 del testo della
Commissione).