XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2514




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Comitato permanente per le politiche di gestione delle
risorse idriche).

        1. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica di gestione delle risorse idriche, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito il Comitato permanente per le politiche di gestione delle risorse idriche, di seguito denominato "Comitato".
        2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del consiglio dei ministri ed è composto dai presidenti delle regioni e delle province autonome o da loro delegati. Alle riunioni del Comitato partecipano i Ministri per gli affari regionali, delle politiche agricole e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio.
        3. Il Comitato individua, tra l'altro, criteri ed indirizzi per interventi con particolare riferimento:

            a) alla riduzione del rischio idro-geologico;

            b) alla gestione delle risorse idriche;

            c) alla realizzazione di opere finalizzate alla realizzazione e alla straordinaria manutenzione di impianti di invaso, adduzione, presa e distribuzione delle acque;

            d) al monitoraggio dell'approvvigionamento e dell'utilizzo delle acque;

            e) alla formulazione di proposte di modifica della legislazione vigente in materia di uso delle acque, manutenzione del territorio e difesa degli assetti idrogeologici.

Art. 2.

(Fondo per la gestione delle risorse idriche).

        1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi individuati dal Comitato, è istituito un Fondo, denominato "Fondo per la gestione delle risorse idriche", la cui dotazione è determinata annualmente, su base triennale, dalla legge finanziaria. Tale Fondo è iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.


Art. 3.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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