XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2514
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Comitato permanente per le politiche di gestione delle
risorse idriche).
1. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee
generali della politica di gestione delle risorse idriche,
nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, è istituito il Comitato permanente per le politiche
di gestione delle risorse idriche, di seguito denominato
"Comitato".
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del consiglio
dei ministri ed è composto dai presidenti delle regioni e
delle province autonome o da loro delegati. Alle riunioni del
Comitato partecipano i Ministri per gli affari regionali,
delle politiche agricole e forestali, delle infrastrutture e
dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del
territorio.
3. Il Comitato individua, tra l'altro, criteri ed
indirizzi per interventi con particolare riferimento:
a) alla riduzione del rischio idro-geologico;
b) alla gestione delle risorse idriche;
c) alla realizzazione di opere finalizzate alla
realizzazione e alla straordinaria manutenzione di impianti di
invaso, adduzione, presa e distribuzione delle acque;
d) al monitoraggio dell'approvvigionamento e
dell'utilizzo delle acque;
e) alla formulazione di proposte di modifica della
legislazione vigente in materia di uso delle acque,
manutenzione del territorio e difesa degli assetti
idrogeologici.
Art. 2.
(Fondo per la gestione delle risorse idriche).
1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi
individuati dal Comitato, è istituito un Fondo, denominato
"Fondo per la gestione delle risorse idriche", la cui
dotazione è determinata annualmente, su base triennale, dalla
legge finanziaria. Tale Fondo è iscritto in apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
Art. 3.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.