XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2502




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I riconoscimenti della definizione "latte fresco pastorizzato" e del suo corrispondente limite di conservazione che prescrive che il termine di consumazione non può superare i quattro giorni successivi a quello del suo confezionamento, avvenuti, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 5 della legge 3 maggio 1989, n. 169, non pregiudicano la commercializzazione di altre eventuali tipologie di latte alimentare di breve o media conservazione, purché queste siano previste da specifiche norme che ne disciplinano il trattamento e la commercializzazione e non rechino nella denominazione di vendita, l'aggettivo "fresco".
        2. I tipi di latte alimentare di breve o media conservazione prodotti in altri Stati membri dell'Unione europea e commercializzati in Italia devono recare sia l'etichettatura in lingua originale prevista dalle relative norme dello Stato di produzione sia l'etichettatura risultante dalla traduzione, fedele ed invariata, di quella originale, in lingua italiana.


Art. 2.

        1. Il latte alimentare immesso al consumo, fabbricato a partire da latte crudo munto in Italia, può essere commercializzato con un'etichetta recante la dicitura "latte di origine italiana". A tale fine il Ministero delle politiche agricole e forestali emana regolamenti che disciplinano l'uso della dicitura di cui al presente comma da parte dei soggetti interessati.
        2. La dicitura di cui al comma 1 o le menzioni equivalenti alla medesima sono riservate al latte di origine italiana.
        3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali adotta specifiche misure con cui si favoriscono iniziative per conseguire la registrazione comunitaria di eventuali denominazioni di origine protetta (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP), del latte che abbia i requisiti previsti dal regolamento (CEE), n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e successive modificazioni.


Art. 3.

        1. Le definizioni "latte fresco pastorizzato" e "latte fresco pastorizzato di alta qualità" di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1989, n. 169, sono tutelate contro:

                a) qualsiasi loro impiego commerciale diretto o indiretto per prodotti non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, e agli articoli 3 e 4 della legge 3 maggio 1989, n. 169;

                b) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di menzioni ad esse uguali o equivalenti che consentano di sfruttare indebitamente le definizioni stesse;

                c) qualsiasi prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla reale provenienza dei prodotti o sui tipi di trattamento ai quali i prodotti sono stati sottoposti;

                d) qualsiasi indicazione falsa o ingannevole relativa alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulle confezioni o sugli imballaggi e nella pubblicità dei prodotti stessi.


Art. 4.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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