XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2502
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I riconoscimenti della definizione "latte fresco
pastorizzato" e del suo corrispondente limite di conservazione
che prescrive che il termine di consumazione non può superare
i quattro giorni successivi a quello del suo confezionamento,
avvenuti, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 4 e
dell'articolo 5 della legge 3 maggio 1989, n. 169, non
pregiudicano la commercializzazione di altre eventuali
tipologie di latte alimentare di breve o media conservazione,
purché queste siano previste da specifiche norme che ne
disciplinano il trattamento e la commercializzazione e non
rechino nella denominazione di vendita, l'aggettivo
"fresco".
2. I tipi di latte alimentare di breve o media
conservazione prodotti in altri Stati membri dell'Unione
europea e commercializzati in Italia devono recare sia
l'etichettatura in lingua originale prevista dalle relative
norme dello Stato di produzione sia l'etichettatura risultante
dalla traduzione, fedele ed invariata, di quella originale, in
lingua italiana.
Art. 2.
1. Il latte alimentare immesso al consumo, fabbricato a
partire da latte crudo munto in Italia, può essere
commercializzato con un'etichetta recante la dicitura "latte
di origine italiana". A tale fine il Ministero delle politiche
agricole e forestali emana regolamenti che disciplinano l'uso
della dicitura di cui al presente comma da parte dei soggetti
interessati.
2. La dicitura di cui al comma 1 o le menzioni equivalenti
alla medesima sono riservate al latte di origine italiana.
3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali adotta
specifiche misure con cui si favoriscono iniziative per
conseguire la registrazione comunitaria di eventuali
denominazioni di origine protetta (DOP) e indicazioni
geografiche protette (IGP), del latte che abbia i requisiti
previsti dal regolamento (CEE), n. 2081/92 del Consiglio, del
14 luglio 1992, e successive modificazioni.
Art. 3.
1. Le definizioni "latte fresco pastorizzato" e "latte
fresco pastorizzato di alta qualità" di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1989, n. 169, sono
tutelate contro:
a) qualsiasi loro impiego commerciale diretto o
indiretto per prodotti non conformi alle disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 2, e agli articoli 3 e 4 della legge 3
maggio 1989, n. 169;
b) qualsiasi impiego commerciale diretto o
indiretto di menzioni ad esse uguali o equivalenti che
consentano di sfruttare indebitamente le definizioni
stesse;
c) qualsiasi prassi che possa indurre in errore il
pubblico sulla reale provenienza dei prodotti o sui tipi di
trattamento ai quali i prodotti sono stati sottoposti;
d) qualsiasi indicazione falsa o ingannevole
relativa alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti
usata sulle confezioni o sugli imballaggi e nella pubblicità
dei prodotti stessi.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.