XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2501
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 5 del regio decreto-legge 20 luglio 1934,
n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio
1935, n. 835, e successive modificazioni, il secondo comma è
sostituito dal seguente:
"La sezione funziona con l'intervento di un privato
cittadino, avente i requisiti prescritti dall'articolo 2, che
sostituisce uno dei magistrati della sezione".
Art. 2.
1. All'articolo 50 dell'ordinamento giudiziario, approvato
con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il tribunale per i minorenni è composto da un magistrato
di corte di appello, che lo presiede, da un magistrato di
tribunale ordinario e da un esperto, aventi i requisiti
richiesti dalla legge, al quale è conferito il titolo di
giudice onorario del tribunale per i minorenni. Possono anche
essere nominati due o più supplenti".
Art. 3.
1. All'articolo 50-bis dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
"2. Nell'udienza preliminare, il tribunale per i
minorenni giudica composto da due magistrati e da un giudice
onorario dello stesso tribunale".
Art. 4.
1. Il primo comma dell'articolo 98 del codice penale è
sostituito dal seguente:
"E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il
fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i
diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; la pena è
diminuita fino ad un quarto per i minori degli anni diciotto e
fino ad un terzo per i minori degli anni sedici".
Art. 5.
1. All'articolo 7 delle disposizioni sul processo penale a
carico di imputati minorenni, approvate con decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo il
comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. L'esercente la potestà dei genitori deve
essere presente, in quanto possibile, in ogni caso nel quale
il minore dichiari od elegga domicilio per il procedimento
penale".
Art. 6.
1. All'articolo 18 delle disposizioni sul processo penale
a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e
successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal
seguente:
"5. Si applicano in ogni caso le disposizioni degli
articoli 390 e 391 del codice di procedura penale. In caso di
urgente necessità, il giudice per le indagini preliminari, con
separato decreto, può adottare provvedimenti temporanei a
protezione del minorenne. Tali provvedimenti sono
immediatamente esecutivi e cessano di avere effetto entro
trenta giorni dalla loro emissione".
Art. 7.
1. All'articolo 20 delle disposizioni sul processo penale
a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le prescrizioni previste dal comma 1 perdono
efficacia decorsi quattro mesi dal provvedimento con il quale
sono state impartite. Quando ricorrono esigenze probatorie, il
giudice può disporre la rinnovazione, per non più di due
volte, delle prescrizioni imposte";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle
prescrizioni, il giudice dispone la misura della permanenza in
casa".
Art. 8.
1. All'articolo 21 delle disposizioni sul processo penale
a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, il
comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli
obblighi a lui imposti o nel caso di allontanamento
ingiustificato dalla abitazione, il giudice dispone la misura
del collocamento in comunità ovvero, ove tale misura sia
ritenuta inadeguata alla particolare gravità del fatto o alle
violazioni degli obblighi ed alla personalità dell'imputato,
la misura della custodia cautelare per un tempo non superiore
ad un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale è
prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a
cinque anni".
Art. 9.
1. All'articolo 23 delle disposizioni sul processo penale
a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La custodia cautelare può essere applicata
quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore nel massimo a nove anni. Anche fuori dei casi
predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si
procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale
nonché, in ogni caso, per i delitti di cui agli articoli
609-bis, 609-ter, 609-quater e
609-octies del codice penale, nonché per il delitto di
cui all'articolo 337 del codice penale, aggravato ai sensi
dell'articolo 339 del codice penale e commesso in occasione o
a causa di disordini nell'ambito di manifestazioni
pubbliche";
b) la lettera b) del comma 2 è sostituita
dalla seguente:
"b) quando l'imputato si è dato alla fuga o
sussiste concreto pericolo, anche in relazione alla sua
condotta di vita, che egli si dia alla fuga, sempre che il
giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a
tre anni di reclusione;";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. I termini previsti dall'articolo 303 del codice
di procedura penale sono ridotti di un terzo per i reati
commessi da minori degli anni diciotto e della metà per quelli
commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento
della cattura, dell'arresto, del fermo o
dell'accompagnamento".
Art. 10.
1. L'articolo 24 delle disposizioni sul processo penale a
carico di imputati minorenni, approvate con decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è
sostituito dal seguente:
"Art. 24. (Provvedimenti in caso di scarcerazione per
decorrenza dei termini). - 1. Quando l'imputato è
scarcerato per decorrenza dei termini il giudice impone le
prescrizioni previste dall'articolo 20, salvo che siano venuti
meno i presupposti di cui all'articolo 23, comma 2".
Art. 11.
1. All'articolo 28 delle disposizioni sul processo penale
a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con
ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover
valutare la personalità del minorenne all'esito della prova
disposta ai sensi del comma 2. Il processo è sospeso per un
periodo non superiore a tre anni. Durante tale periodo è
sospeso il corso della prescrizione";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. La sospensione del processo e la messa alla
prova sono escluse per i delitti di omicidio volontario,
consumato o tentato, nonché per i delitti previsti dagli
articoli 416-bis, 609-bis, 609-ter,
609-quater e 609-octies del codice penale".
Art. 12.
1. All'articolo 32 delle disposizioni sul processo penale
a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, il
comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il giudice, se vi è richiesta del pubblico
ministero e l'imputato o il difensore, munito di procura
speciale, vi consentano, pronuncia sentenza di condanna quando
ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione
sostitutiva. In tale caso la pena può essere diminuita fino
alla metà rispetto al minimo edittale".
Art. 13.
1. All'articolo 129 del codice di procedura penale il
comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. In ogni stato e grado del processo, il giudice,
il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato
non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non
è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è
estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo
dichiara di ufficio con sentenza. Allo stesso modo, per i
reati commessi da soggetti minorenni, provvede il giudice
anche quando risultino le condizioni ed i presupposti di cui
all'articolo 27 delle disposizioni sul processo penale a
carico di imputati minorenni, approvate con decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e
successive modificazioni".
Art. 14.
1. Dopo l'articolo 9 delle disposizioni sul processo
penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto
del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è
inserito il seguente:
"Art. 9-bis - (Interrogatorio dell'indagato) - 1.
Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2
dell'articolo 405 del codice di procedura penale, anche se
prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare
richiesta di sentenza ai sensi dell'articolo 27 o richiesta di
archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411 del codice di
procedura penale, procede in ogni caso all'interrogatorio
dell'indagato, previa notifica di invito per la presentazione.
Si applica l'articolo 415-bis, commi 2, 4 e 5, del
codice di procedura penale".
Art. 15.
1. All'articolo 24 delle norme approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 272, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Al compimento del diciottesimo anno di età, se
l'esecuzione ha avuto inizio prima di tale momento, ovvero
quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del
diciottesimo anno di età, il giudice competente ai sensi degli
articoli 279 e 665 del codice di procedura penale dispone,
anche di ufficio, tenuto conto della personalità dell'imputato
o del condannato, delle esigenze del trattamento e della
durata della pena o del residuo di pena, che la misura della
custodia cautelare in carcere ovvero che la pena detentiva
siano eseguite negli istituti per adulti";
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Le disposizioni del comma 2 non si applicano
nei confronti di chi ha riportato una o più condanne alla pena
della reclusione complessivamente superiore ad un anno per
delitti non colposi commessi dopo il compimento del
diciottesimo anno di età.
2-ter. La misura della custodia cautelare in carcere
è eseguita dalla polizia giudiziaria, con l'assistenza dei
servizi del Dipartimento per la giustizia minorile, ove
ritenuta necessaria".
Art. 16.
1. All'articolo 21 del regio decreto-legge 20 luglio 1934,
n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio
1935, n. 835, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
"Tuttavia, qualora il condannato abbia scontato meno della
metà della pena inflittagli, il tribunale deve previamente
accertare che lo stesso abbia positivamente svolto un idoneo
percorso riabilitativo, sulla base di appositi progetti dei
servizi minorili, da verificare anche attraverso consulenza
tecnico-specialistica".