XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2496
Onorevoli Colleghi! - Gli ingegneri, giuridicamente
inquadrati tra i dipendenti del ruolo del personale delle
unità sanitarie locali (decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761) non solo occupano la
direzione degli uffici tecnici - con funzioni di gestione
degli aspetti strutturali e impiantistici delle strutture
edilizie proprie delle aziende sanitarie o di gestione degli
aspetti tecnici delle apparecchiature utilizzate per le
prestazioni sanitarie - ma ricoprono altresì, nell'ambito dei
dipartimenti di prevenzione, e con consistenze numeriche
certamente maggiori, incarichi dirigenziali in attività
multidisciplinari finalizzate alla tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. Ci si riferisce, in
particolare, a tutto quel complesso di attività che va dalla
definizione del rischio lavorativo alla predisposizione delle
bonifiche tecniche, dalla verifica di rispondenza alle norme
di macchine e attrezzature di lavoro, alla verifica periodica
di macchine e impianti.
I livelli essenziali di assistenza che il Servizio
sanitario nazionale è chiamato ad assicurare definiscono le
tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni relative
alle aree di offerta individuate dal Piano sanitario
nazionale. Com'è noto, tali livelli includono oltre
all'assistenza ospedaliera e distrettuale quella collettiva in
ambiente di vita e di lavoro. In particolare, in quest'ultimo
ambito la normativa attribuisce ai dipartimenti della
prevenzione specifiche funzioni di assistenza, tra cui, oltre
alla tutela igienico-sanitaria, la profilassi delle malattie
infettive e parassitarie, la sanità pubblica veterinaria,
anche la tutela della collettività e dei singoli dai rischi
infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro e
di vita.
A testimonianza di questa oggettiva omogeneità di
attività, negli incarichi dirigenziali delle strutture sopra
indicate, si possono ritrovare indifferentemente chimici,
fisici, biologi e ingegneri, ed anche nei contratti collettivi
di lavoro è sancita una sostanziale equiparazione tra tali
figure (a parità di responsabilità parità di retribuzione).
Tuttavia - a differenza dei medici, dei fisici, dei
chimici e biologi, inquadrati nel ruolo sanitario, i quali
"esplicano in modo diretto attività inerenti alla tutela della
salute" ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 761 del 1979 - gli ingegneri conservano lo
stesso inquadramento giuridico (ruolo professionale) tipico
delle attività cosiddette "di supporto".
Dalla lettura di questo articolo - contraddittorio ed
ormai in gran parte superato da nuove disposizioni - dovrebbe
discendere in modo automatico l'inserimento degli ingegneri e
dei geologi, addetti a tali compiti, nel molo sanitario,
essendo immediatamente riconducibili alle attività
istituzionali assegnate al Servizio sanitario nazionale
(tutela della salute) le funzioni affidate ai dipartimenti di
prevenzione. Il successivo articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, invece, inserisce
ingegneri e geologi nel ruolo professionale sulla base del
solo titolo accademico, senza valutare coerentemente le
funzioni effettivamente svolte da tali figure
professionali.
A questo proposito rileva che il personale diplomato che
svolge compiti analoghi è stato da subito inserito nel ruolo
sanitario, e anche recentemente la legge 10 agosto 2000, n.
251, ("Disciplina delle professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della
prevenzione nonché della professione ostetrica") stabilisce un
preciso orientamento in questo senso.
Si giunge all'assurdo che gli ingegneri dirigenti di
uffici e servizi che si occupano di prevenzione e sicurezza,
pur appartenenti al ruolo professionale, hanno collaboratori
(talvolta anche dirigenti laureati, medici e non medici) cui è
riconosciuto il ruolo sanitario in quanto esplicano
direttamente attività volte alla tutela della salute; gli
ingegneri dirigenti stessi, cui compete la responsabilità del
raggiungimento degli obiettivi istituzionali del servizio
invece non svolgerebbero tale tipo di attività.
Si viene a creare pertanto, una situazione di manifesta
sperequazione, per la quale diversi soggetti, per il motivo di
appartenere a ruoli distinti, pur svolgendo equivalenti
funzioni e assumendo le medesime responsabilità, vengono a
possedere diritti diversi e diversi livelli di
retribuzione.
In un tale assetto, che non tiene minimamente conto delle
realtà operative e funzionali delle attività di prevenzione,
agli ingegneri del ruolo professionale sono negati diritti
quali l'aggiornamento continuo, l'esclusività del rapporto,
l'esercizio dell'attività professionale intramoenia,
viceversa riconosciuti, sulla scia dei medici, ai chimici,
ai fisici e ai biologi con cui collaborano in progetti
integrati.
Anche per le Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente (ARPA), cui ancora si applica il contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto sanitario, sembra
fin troppo ovvio che gli ingegneri e i geologi debbano
possedere gli stessi diritti dei colleghi chimici, fisici e
biologi in quanto partecipano con questi ultimi in attività
multidisciplinari strettamente integrate e di pari
responsabilità.
Inoltre, nell'ambito più tradizionale delle funzioni di
gestione delle strutture sanitarie (uffici tecnici), già
adesso alle professioni emergenti, come gli ingegneri clinici
(per i quali già da tempo esistono specifici corsi di laurea e
corsi post laurea in ingegneria come le "Scuole di
specializzazione di ingegneria clinica"), spetta di seguire
l'installazione, la manutenzione, l'adeguamento della
strumentazione e delle attrezzature in uso nei servizi
sanitari, di curare il loro impiego sicuro, appropriato ed
economico, e collaborare fattivamente con i medici e gli altri
operatori sanitari nell'utilizzazione di metodologie
ingegneristiche per la soluzione di problemi clinici. In
futuro infine, con lo sviluppo delle tecnologie sanitarie e
con l'integrazione sempre più spinta tra informazioni
diagnostiche (diagnostica per immagini, eccetera) e sistemi
informativi, ci sarà sempre più necessità di senso analitico e
modello ingegneristico per dare risposta ad una domanda
tecnologica sempre più serrata.
Gli ingegneri rivendicano, pertanto, il loro preciso ruolo
culturale, dove l'autonomia tecnico-professionale, con le
connesse responsabilità, sia esercitata nel rispetto della
collaborazione multiprofessionale, nell'ambito di indirizzi
operativi e programmi di attività promossi, valutati e
verificati a livello dipartimentale ed aziendale, finalizzati
all'efficace utilizzo delle risorse e all'erogazione di
prestazioni appropriate e di qualità, e anche, ma soprattutto,
sulla base di un paritetico inquadramento giuridico dei
profili professionali che operano all'interno del Servizio
sanitario nazionale e delle ARPA.
Si ritiene essenziale, nell'ambito del riassetto sopra
menzionato, il superamento delle discriminazioni evidenziate,
anche attraverso la riqualificazione delle funzioni e la
promozione della professionalità degli ingegneri del Servizio
sanitario nazionale integrata positivamente nella più generale
riqualificazione delle attività svolte sul territorio dalle
aziende, imposta dal progresso tecnologico e scientifico e dal
mutato scenario del mercato, attualmente negata alle figure
del ruolo professionale anche per l'esclusione dai nuovi
programmi di aggiornamento professionale, previsti per il
ruolo sanitario, che vanno sotto il nome di educazione medica
continua.
In conclusione, alla luce di quanto esposto, la presente
proposta di legge - introducendo una modifica all'articolo
7-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992 -
intende perseguire lo scopo di ricomprendere nel ruolo
sanitario il personale del ruolo professionale dei
dipartimenti di prevenzione e delle Agenzie per la protezione
dell'ambiente.