XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2491




        Onorevoli Colleghi! - Il significato del servizio civile sostitutivo del servizio militare è notevolmente cambiato da quando, ormai diversi decenni fa, si verificarono i primi casi di obiezione di coscienza.
        Se inizialmente l'obiezione fu intesa esclusivamente come fenomeno di coscienza individuale e come rifiuto ribellistico ad inserirsi nel quadro di un ordinamento fondato sul principio della coscrizione obbligatoria, successivamente sia la giurisprudenza della Corte costituzionale che la legislazione sono giunte a legittimare l'equivalenza, e dunque il carattere quasi perfettamente alternativo, del servizio militare e del servizio civile sostitutivo, attenuando così di fatto (anche se non eliminando) il nesso con le motivazioni dell'obiezione dl coscienza.
        Attualmente, infine, siamo di fronte anche ad una concezione del servizio militare notevolmente mutata in quanto si va verso la fine della leva obbligatoria.
        Con il cessare della leva obbligatoria la stessa obiezione al servizio militare non ha più, in questi termini, senso di esistere.
        Che senso avrebbe, pertanto, mantenere ancora nell'ordinamento quelle norme che, condizionando l'accesso al servizio civile sostitutivo a motivi irrinunciabili di coscienza, rendono irrevocabili gli effetti e le conseguenze di una scelta che deve invece funzionalmente essere ormai equiparata, in tutto e per tutto, al servizio di leva, senza più un riferimento pregiudiziale alle motivazioni individuali?
        Oggi una simile norma resterebbe semplice vessazione a tutela di un sistema, quello della leva obbligatoria, che non esiste più.
        L'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, indica i limiti sotto il profilo professionale ai quali sono tenuti, vita natural durante, gli obiettori di coscienza.
        E' necessario, quindi, secondo quanto esposto, rimuovere del tutto simili vincoli anacronistici e vessatori.
        La presente proposta di legge introduce quelle modifiche all'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, che consentono a coloro che sono stati riconosciuti obiettori di coscienza di godere delle stesse possibilità di vita, senza alcuna restrizione, riconosciute a coloro che hanno svolto il servizio militare, con particolare riferimento ai limiti oggi esistenti sotto il profilo professionale.




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