XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2491
Onorevoli Colleghi! - Il significato del servizio
civile sostitutivo del servizio militare è notevolmente
cambiato da quando, ormai diversi decenni fa, si verificarono
i primi casi di obiezione di coscienza.
Se inizialmente l'obiezione fu intesa esclusivamente come
fenomeno di coscienza individuale e come rifiuto ribellistico
ad inserirsi nel quadro di un ordinamento fondato sul
principio della coscrizione obbligatoria, successivamente sia
la giurisprudenza della Corte costituzionale che la
legislazione sono giunte a legittimare l'equivalenza, e dunque
il carattere quasi perfettamente alternativo, del servizio
militare e del servizio civile sostitutivo, attenuando così di
fatto (anche se non eliminando) il nesso con le motivazioni
dell'obiezione dl coscienza.
Attualmente, infine, siamo di fronte anche ad una
concezione del servizio militare notevolmente mutata in quanto
si va verso la fine della leva obbligatoria.
Con il cessare della leva obbligatoria la stessa obiezione
al servizio militare non ha più, in questi termini, senso di
esistere.
Che senso avrebbe, pertanto, mantenere ancora
nell'ordinamento quelle norme che, condizionando l'accesso al
servizio civile sostitutivo a motivi irrinunciabili di
coscienza, rendono irrevocabili gli effetti e le conseguenze
di una scelta che deve invece funzionalmente essere ormai
equiparata, in tutto e per tutto, al servizio di leva, senza
più un riferimento pregiudiziale alle motivazioni
individuali?
Oggi una simile norma resterebbe semplice vessazione a
tutela di un sistema, quello della leva obbligatoria, che non
esiste più.
L'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, indica i
limiti sotto il profilo professionale ai quali sono tenuti,
vita natural durante, gli obiettori di coscienza.
E' necessario, quindi, secondo quanto esposto, rimuovere
del tutto simili vincoli anacronistici e vessatori.
La presente proposta di legge introduce quelle modifiche
all'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, che
consentono a coloro che sono stati riconosciuti obiettori di
coscienza di godere delle stesse possibilità di vita, senza
alcuna restrizione, riconosciute a coloro che hanno svolto il
servizio militare, con particolare riferimento ai limiti oggi
esistenti sotto il profilo professionale.