XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2489




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è finalizzata a rendere, per la persona offesa dal reato, concretamente più agevole il procedimento diretto a verificare la richiesta di archiviazione. E' indispensabile, infatti, per dare maggiore compiutezza alla norma di cui si propone la parziale modifica, prevedere espressamente per la persona offesa, avvisata ritualmente della richiesta di archiviazione, la facoltà di "estrarre copia degli atti".
        L'articolo 408 del codice di procedura penale prevede per il pubblico ministero l'obbligo di notificare alla persona offesa, che lo abbia espressamente richiesto, l'avviso della proposta archiviazione.
        Attraverso la richiamata notifica della determinazione assunta dal pubblico ministero, la persona offesa è posta nella condizione di verificare le indagini svolte potendo altresì proporre opposizione alla richiesta di archiviazione.
        Con l'opposizione alla richiesta, la persona offesa ha l'obbligo di indicare, per sostenere la prosecuzione delle indagini preliminari, l'oggetto della investigazione suppletiva.
        E' un obbligo previsto dall'articolo 410 del codice di procedura penale a pena di inammissibilità della opposizione stessa. Naturalmente per poter chiedere di colmare eventuali lacune investigative o per fornire spunti di indagini non svolte - o svolte in modo incompleto - è necessario che la persona offesa sia posta nelle condizioni di conoscere analiticamente gli atti del fascicolo del pubblico ministero.
        Tuttavia il termine perentorio per presentare l'eventuale opposizione alla richiesta di archiviazione è di dieci giorni, che decorrono dalla notifica alla persona offesa del provvedimento del pubblico ministero.
        Si impone, peraltro, per la persona offesa interessata alla verifica delle indagini ai fini della eventuale opposizione, la necessità di disporre materialmente e con la massima celerità degli atti contenuti nel fascicolo.
        Nelle applicazioni pratiche della norma, si determina frequentemente un appesantimento dell'iter afferente l'ottenimento della disponibilità materiale per la persona offesa degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini.
        Invero, la richiesta di copie della persona offesa, successiva alla notifica della richiesta di archiviazione, deve essere presentata in cancelleria ed autorizzata da un provvedimento del pubblico ministero. Tale provvedimento autorizzativo non sempre interviene nelle immediatezze della richiesta, anche in ragione della mole di lavoro del singolo titolare della indagine competente a decidere. Se a ciò si aggiunge il carico di lavoro dei singoli uffici competenti a rilasciare le copie degli atti, che frequentemente non sono in grado di provvedere in pochi giorni, si completa il quadro.
        Questa penalizzante compressione per i diritti della persona offesa affonda le sue radici nella assenza di una disposizione specifica relativa alla espressa previsione del "rilascio di copie".
        La vigente formulazione del comma 3 dell'articolo 408 del codice di procedura penale, infatti, non consente espressamente alla persona offesa o, eventualmente al suo difensore, di "estrarre copia" degli atti contenuti nel fascicolo di indagini, limitandosi la norma a stabilire che nel termine di dieci giorni "può prendere visione degli atti e presentare opposizione".
        Ed è proprio su questo solco che la presente iniziativa si propone di intervenire attraverso l'espressa previsione, nell'ambito della medesima norma, della facoltà per la persona offesa di estrarre copia degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero.




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