XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2489
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è
finalizzata a rendere, per la persona offesa dal reato,
concretamente più agevole il procedimento diretto a verificare
la richiesta di archiviazione. E' indispensabile, infatti, per
dare maggiore compiutezza alla norma di cui si propone la
parziale modifica, prevedere espressamente per la persona
offesa, avvisata ritualmente della richiesta di archiviazione,
la facoltà di "estrarre copia degli atti".
L'articolo 408 del codice di procedura penale prevede per
il pubblico ministero l'obbligo di notificare alla persona
offesa, che lo abbia espressamente richiesto, l'avviso della
proposta archiviazione.
Attraverso la richiamata notifica della determinazione
assunta dal pubblico ministero, la persona offesa è posta
nella condizione di verificare le indagini svolte potendo
altresì proporre opposizione alla richiesta di
archiviazione.
Con l'opposizione alla richiesta, la persona offesa ha
l'obbligo di indicare, per sostenere la prosecuzione delle
indagini preliminari, l'oggetto della investigazione
suppletiva.
E' un obbligo previsto dall'articolo 410 del codice di
procedura penale a pena di inammissibilità della opposizione
stessa. Naturalmente per poter chiedere di colmare eventuali
lacune investigative o per fornire spunti di indagini non
svolte - o svolte in modo incompleto - è necessario che la
persona offesa sia posta nelle condizioni di conoscere
analiticamente gli atti del fascicolo del pubblico
ministero.
Tuttavia il termine perentorio per presentare l'eventuale
opposizione alla richiesta di archiviazione è di dieci giorni,
che decorrono dalla notifica alla persona offesa del
provvedimento del pubblico ministero.
Si impone, peraltro, per la persona offesa interessata
alla verifica delle indagini ai fini della eventuale
opposizione, la necessità di disporre materialmente e con la
massima celerità degli atti contenuti nel fascicolo.
Nelle applicazioni pratiche della norma, si determina
frequentemente un appesantimento dell'iter afferente
l'ottenimento della disponibilità materiale per la persona
offesa degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini.
Invero, la richiesta di copie della persona offesa,
successiva alla notifica della richiesta di archiviazione,
deve essere presentata in cancelleria ed autorizzata da un
provvedimento del pubblico ministero. Tale provvedimento
autorizzativo non sempre interviene nelle immediatezze della
richiesta, anche in ragione della mole di lavoro del singolo
titolare della indagine competente a decidere. Se a ciò si
aggiunge il carico di lavoro dei singoli uffici competenti a
rilasciare le copie degli atti, che frequentemente non sono in
grado di provvedere in pochi giorni, si completa il quadro.
Questa penalizzante compressione per i diritti della
persona offesa affonda le sue radici nella assenza di una
disposizione specifica relativa alla espressa previsione del
"rilascio di copie".
La vigente formulazione del comma 3 dell'articolo 408 del
codice di procedura penale, infatti, non consente
espressamente alla persona offesa o, eventualmente al suo
difensore, di "estrarre copia" degli atti contenuti nel
fascicolo di indagini, limitandosi la norma a stabilire che
nel termine di dieci giorni "può prendere visione degli atti e
presentare opposizione".
Ed è proprio su questo solco che la presente iniziativa si
propone di intervenire attraverso l'espressa previsione,
nell'ambito della medesima norma, della facoltà per la persona
offesa di estrarre copia degli atti di indagine contenuti nel
fascicolo del pubblico ministero.