XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2475
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende dare soluzione ad una situazione di evidente
ingiustizia che si è venuta a creare nei confronti dei medici
chirurghi iscritti a corsi di specializzazione durante gli
anni dal 1983 al 1991, i quali non hanno percepito alcuna
remunerazione per l'espletamento di tale attività né hanno
ricevuto alcun corrispettivo a fronte delle correlate
prestazioni mediche.
L'elusione della legislazione comunitaria vigente in
materia è palese ed è stata rilevata anche dagli organi
competenti: in base alle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE,
82/76/CEE (attualmente abrogate dalla direttiva 93/16/CEE, che
ne ha recepito le norme, resa esecutiva dal decreto
legislativo 17 aprile 1999, n. 368) le attività di formazione
a tempo pieno e a tempo ridotto devono essere oggetto di
"adeguata remunerazione". A tale disposto non è stata data
corretta attuazione, come si potrà evincere dalla, seppure
sommaria, ricostruzione dell'annosa vicenda.
L'articolo 16 della direttiva 82/76/CEE aveva indicato,
per gli Stati membri, quale termine ultimo di attuazione delle
citate direttive del 1975, il 31 dicembre 1982, in attuazione
del disposto di cui agli articoli 5 e 189, terzo paragrafo,
dell'originario Trattato istitutivo della Comunità europea,
reso esecutivo dalla legge n. 1203 del 1957.
Il legislatore italiano, all'epoca, non si adeguò a tale
obbligo, così che la Corte di giustizia delle Comunità
europee, con sentenza 7 luglio 1987 (causa C-49/86,
Commissione CEE contro Repubblica italiana), dichiarò lo Stato
italiano inadempiente in relazione agli atti dovuti in forza
del Trattato.
Solo nel 1991, con il decreto legislativo 8 agosto 1991,
n. 257 (poi abrogato dal decreto legislativo n. 368 del 1999)
il legislatore nazionale, disciplinando nuovamente l'accesso
alle scuole di specializzazione e le modalità della
formazione, dava attuazione alle citate direttive CEE. Era
pertanto prevista la concessione agli specializzandi di una
borsa di studio annuale di lire 21.500.000 (articolo 8, comma
2) ma esclusivamente a favore dei medici ammessi alle relative
scuole a decorrere dall'anno accademico 1991-1992.
Nel corso degli stessi anni, per la ritardata e, comunque,
non completa attuazione delle direttive CEE, alcuni medici
avevano avviato un lungo contenzioso terminato con la
pronunzia di sentenze dei tribunali amministrativi regionali,
in primo grado, e del Consiglio di Stato, in appello, che
tutte annullavano i provvedimenti dell'amministrazione
dichiarandoli in contrasto con la normativa comunitaria.
A seguito di tali giudizi, con la legge 19 ottobre 1999,
n. 370, era attribuita una borsa di studio annua
onnicomprensiva di lire 13.000.000 ai soli medici destinatari
delle sentenze amministrative passate in giudicato (articolo
11). Ma anche questa soluzione era rigettata dalla Corte di
giustizia delle Comunità europee che con le sentenze 25
febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e 3 ottobre 2000 (causa
C-371/97) ribadiva che l'obbligo di retribuire in modo
adeguato i periodi di formazione dei medici specialisti era da
considerare incondizionato e sottolineava la necessità di una
applicazione retroattiva e completa delle direttive CEE al
fine di garantire il legittimo risarcimento dei danni subìti
dagli interessati a causa delle inadempienze
dell'amministrazione e del legislatore nazionale.
Il quadro normativo della annosa vicenda si chiude con due
atti, il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante
attuazione della citata direttiva 93/16/CEE, in materia di
libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento
dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, ed il decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 14 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2000, che riapriva i termini
per la presentazione delle domande ai fini della
corresponsione delle borse di studio. Ma nessuno degli atti
citati sembra chiudere definitivamente la vicenda ed
assicurare agli aventi causa il giusto risarcimento. Il
decreto legislativo n. 368 del 1999 prevede l'inquadramento
dell'attività svolta dal medico durante il periodo di
formazione specialistica in un contratto di formazione-lavoro
con un trattamento economico annuo, onnicomprensivo,
determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri (articolo 37). Tali norme si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo e,
pertanto, non sanano la situazione in oggetto.
Per ultimo, il citato decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica 14 febbraio 2000,
pur recando disposizioni sulla specifica materia, non ha
portato alla positiva conclusione di tutti i contenziosi in
atto e, inoltre, stabiliva requisiti più ristrettivi ai fini
del diritto alla corresponsione delle borse di studio rispetto
a quanto previsto dalla normativa europea e dalle numerose
citate sentenze degli organi di giustizia dell'Unione europea.
A conclusione di questo sommario excursus della vicenda,
si ritiene pertanto necessario che il legislatore nazionale si
faccia carico dell'obbligo morale e giuridico di dare
pienamente attuazione alle citate direttive CEE e di
conformarsi alle decisioni più volte espresse dal supremo
organo di giustizia comunitario, obbligo tanto maggiormente
dovuto nel presente momento storico, nel quale l'Europa è
finalmente avviata a completare il processo di unione
politica, economica e legislativa.