XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2452
Onorevoli Colleghi! - Le disposizioni dell'articolo 6
della legge n. 128 del 2001 recanti modifiche all'articolo 610
del codice di procedura penale, hanno determinato, nelle
conseguenti applicazioni attuative, la compressione massima
delle garanzie di difesa innanzi al supremo organo di
legittimità. E' stata istituita una apposita sezione della
Corte di cassazione penale, espressamente prevista dal
novellato articolo 610, competente ad esaminare i ricorsi,
giudicati inammissibili da un ufficio ad hoc che procede
ad un preliminare esame.
L'ufficio è istituito presso la prima presidenza della
Corte e si avvale dell'opera di magistrati, espressamente
delegati dal presidente, i quali, rilevata la inammissibilità,
dispongono l'immediata trasmissione della impugnazione alla
sezione "speciale". Detta sezione - la settima - procede alla
trattazione dei ricorsi in camera di consiglio senza
l'intervento dei difensori, ai sensi dell'articolo 611 del
codice di procedura penale.
All'esito della udienza di trattazione il ricorso può
essere dichiarato inammissibile con ordinanza o, come molto
più raramente accade, può essere riassegnato alla sezione di
provenienza per la fissazione della data di trattazione del
ricorso in udienza pubblica.
La richiamata modifica dell'articolo 610 del codice di
procedura penale, che ha prodotto una profonda innovazione
nella disciplina delle deliberazioni preliminari alla
assegnazione dei ricorsi, si è rivelata assolutamente
inadeguata a garantire il rispetto delle garanzie difensive
nelle impugnazioni di legittimità.
La dichiarazione, venendo alle applicazioni pratiche che
hanno accompagnato il breve percorso attuativo della recente
modifica, è stata concepita in termini di assoluta e sintetica
schematicità.
All'interno di moduli prestampati, infatti, a firma del
"consigliere delegato dal primo presidente" sono state barrate
caselle in corrispondenza delle quali si è indicato il
"perché" della rilevata inammissibilità.
Naturalmente dette motivazioni si sono rivelate incongrue,
generiche e, comunque, non idonee a caratterizzare il singolo
ricorso esaminato. Su alcuni moduli prestampati, si è
"barrata", ad esempio, la casella in corrispondenza della
quale era scritto "basata su motivi manifestamente
infondati".
Diciture di tale fatta hanno esaurito la declaratoria di
preliminare inammissibilità e, conseguentemente, non hanno
consentito ai difensori né di interloquire né tantomeno di
leggere una adeguata censura di legittimità in ordine alla
impugnazione proposta.
Questo metodo utilizzato rappresenta la spia della
inadeguatezza della norma in oggetto a governare la delicata
materia.
Non possono la esigenza di maggiore speditezza del
procedimento e la necessità di deflazione della imponente mole
di impugnazioni essere anteposte, con le richiamate modalità
applicative, alla primaria e insopprimibile necessità di
garantire il diritto di difesa attraverso il controllo e la
verifica dei provvedimenti emessi in sede di legittimità.
E' necessario, pertanto, ristabilire un equilibrio nella
disciplina della declaratoria di inammissibilità idoneo a
contenere le richiamate esigenze di speditezza e deflazione
nei limiti di una compatibilità con l'intero assetto normativo
delle garanzie difensive. Per tale ragione si è ritenuto
inevitabile proporre un intervento diretto a scongiurare la
compressione massima di garanzie, senza tuttavia disconoscere
la importante innovazione rappresentata dalla istituzione
della "sezione speciale".
Attraverso la presente proposta di legge, si prevede,
infatti, che il procedimento afferente la rilevata
inammissibilità della impugnazione sia seguito dalla
celebrazione della udienza, con la partecipazione dei
difensori e del Procuratore generale.
Sarà possibile, così, rilevare preliminarmente la
inammissibilità della impugnazione e disporre la trasmissione
del relativo procedimento alla sezione speciale che fisserà
l'udienza di trattazione in camera di consiglio, ai sensi
dell'articolo 127 del codice di procedura penale.
La presente proposta di legge, dunque, è finalizzata a
conferire all'intero procedimento un più equilibrato rispetto
delle garanzie del contraddittorio, anche attraverso una
puntuale verifica del giudizio di inammissibilità,
preliminarmente espresso.