XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2435
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge intende
attribuire alla magistratura la pienezza dei suoi poteri di
indagine, di accertamento e di decisione nei processi penali
concernenti i fatti criminosi maggiormente pericolosi per
l'ordine democratico.
I servizi di sicurezza, istituiti e regolati dalla legge
n. 801 del 1977, sono organi che hanno il dovere di riferire
non all'autorità giudiziaria ma a quella governativa.
L'articolo 12 di tale legge, al primo comma, stabilisce
poi che "Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i
documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui
diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato
democratico, anche in relazione ad accordi internazionali,
alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo
fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi
costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli
altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e
alla difesa militare dello Stato".
Il secondo comma stabilisce, però, che "In nessun caso
possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi
dell'ordine costituzionale".
Unico effettivo responsabile, per legge, della gestione
del segreto politico è il Presidente del Consiglio dei
ministri. E' una responsabilità politica di fronte al
Parlamento, molto carica di discrezionalità in quanto i
confini del segreto di Stato sono ovviamente affidati alla
valutazione, appunto, della massima autorità politica di
governo; ed è una valutazione non ancorata a princìpi
geometrici, ma alle contingenze, alle situazioni concrete, al
contesto volta a volta diverso: per cui lo stesso fatto può
talvolta apparire dannoso, se diffuso, e tal'altra innocuo;
talvolta eversivo, tal'altra non eversivo.
Questa discrezionalità politica, prerogativa del vertice
del potere esecutivo, irriducibile in precisi schemi giuridici
definitori, è connaturata alla materia del segreto politico,
all'istituto stesso del "segreto politico".
L'esperienza vissuta dal nostro Paese, da sempre, e con
particolare frequenza negli ultimi decenni, ha però dimostrato
che la prerogativa governativa nella gestione politica del
segreto di Stato è entrata in conflitto con l'esercizio della
funzione giurisdizionale in una serie di casi processuali
originati da gravissimi delitti politici: casi, per lo più,
tuttora irrisolti, e la mancata soluzione dei quali viene
addebitata anche alla opposizione del segreto di Stato (o del
suo equivalente nominale, antecedentemente alla legge n. 801
del 1977) di fronte alle richieste dell'autorità giudiziaria
procedente.
La proposta di legge che presentiamo muove dalla necessità
che il segreto di Stato non venga mai opposto alla
magistratura, in nessuna fase del processo e in nessuna forma,
quando si tratti dei reati compresi nelle due categorie
indicate nell'articolo 1 che la compone.
La premessa logica di questo assunto e della proposta di
legge è assolutamente semplice. I delitti in ordine ai quali
sarà inopponibile alla magistratura il segreto di Stato,
appartengono tutti alla categoria dei "fatti eversivi
dell'ordine costituzionale": quei fatti che, secondo la legge
vigente, non possono essere oggetto di segreto.
Riteniamo, infatti, che non vi sia ormai possibilità di
dubbio sulla capacità di ognuno dei delitti cui si riferisce
la proposta di legge di costituire potenziale eversione del
sistema democratico. Accanto ai "classici" delitti di strage,
questa connotazione compete anche ai delitti di terrorismo:
all'uno ed all'altro il legislatore ha dedicato in questi
ultimi tempi reiterata e preoccupata attenzione, imposta
appunto dalla loro specifica pericolosità politica.
Nessuno degli interessi alla cui tutela è predisposto il
segreto di Stato è superiore all'interesse che la giustizia
proceda e che si raggiunga il massimo possibile di verità
nelle indagini e nei processi relativi a questi reati; anzi,
la potenzialità eversiva di essi fa sì che gli stessi
interessi ai quali si riferisce il segreto di Stato ottengano
la massima garanzia di tutela non dalla opposizione, ma - al
contrario - dalla non opposizione del segreto alla
magistratura.
Nella situazione considerata, diventa dunque inammissibile
la legittimità di un filtro politico preventivo affidato al
Presidente del Consiglio dei ministri: il segreto coprirebbe
fatti (inerenti ai delitti considerati dalla proposta di
legge) che per definizione sono eversivi dell'ordine
costituzionale.
Con la proposta di legge si vuole eliminare radicalmente
anche ogni questione concernente la valutazione della
pertinenza processuale delle notizie, dei documenti, eccetera,
richiesti dall'autorità giudiziaria procedente.
Vi sono state, infatti, occasioni in cui il segreto
politico è stato opposto perchè il suo depositario ha ritenuto
la irrilevanza, ai fini di giustizia, dell'oggetto richiesto
dall'autorità giudiziaria. E, nel difendere in tali casi
l'opposizione del segreto, si è anche adoperato l'argomento
che i meccanismi di controllo governativo-parlamentari
previsti dalla legge n. 801 del 1977 sul funzionamento e
l'operato dei servizi di sicurezza, e così pure la
responsabilizzazione politica, al riguardo, del Presidente del
Consiglio dei ministri, costituiscono sufficiente garanzia che
quanto viene taciuto all'autorità giudiziaria è sicuramente
estraneo e indifferente alla ricerca processuale della
verità.
Questo argomento non può essere condiviso, e non solo
perché indimenticate esperienze dimostrano, al contrario, che
esiste sempre la possibilità di sottrarre alla giustizia, con
l'opposizione del segreto, elementi di grande rilievo
processuale. Va tenuto presente, infatti, che i meccanismi di
controllo governativo-parlamentari previsti dalla legge
vigente funzionano pur sempre in un circuito "chiuso",
controllato dall'autorità politica suprema nella migliore
delle ipotesi, ma controllato - nella peggiore, non irreale
ipotesi - dagli organi preposti ai servizi di sicurezza, i
quali possono sottrarsi, di fatto, al controllo effettivo
dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri: con la
conseguenza, dunque, che i meccanismi di controllo rischiano
di girare a vuoto, in tutto o in parte, perché le informazioni
in base alle quali vengono giustificate la irrilevanza
processuale di quanto richiede l'autorità giudiziaria e la
conseguente opposizione del segreto, possono essere carenti,
incomplete e deformate. Neppure il Comitato parlamentare
contemplato dalla legge ha la possibilità di correggere, in
relazione al caso concreto, l'eventuale vizio del circuito
alla cui generale sorveglianza esso è preposto.
Vi è poi un'ulteriore ragione. Anche nella migliore delle
ipotesi, anche a ritenere cioè che nessuna disfunzione, o un
fatto più grave, sia intervenuta, non si comprende come il
Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato
interministeriale ed il Comitato parlamentare siano in grado
di farsi e di esprimere una fondata opinione circa la
rilevanza o l'irrilevanza processuale di un segmento
d'indagine che essi non possono che esaminare isolatamente dal
contesto complessivo, il quale è conosciuto soltanto
dall'autorità giudiziaria procedente. A quest'ultima, dunque,
e non ad altri organi o autorità, spetta di valutare ciò che
serve e ciò che non serve ai fini di giustizia. Attribuire ad
altri tale giudizio significa sovrapporre l'incompetenza alla
competenza.
Infine, la difesa delle prerogative della giustizia
affidate alla sola autorità giudiziaria è imposta da una
ragione d'indole ancora superiore al livello tecnico; una
regione, questa sì, suprema.
Nei procedimenti penali relativi ai fatti che la stessa
legislazione riconosce come i più pericolosi per il sistema
democratico, e che troppo spesso hanno causato enormi lutti e
determinato gravissime tensioni politiche, non è tollerabile
che lo Stato si divida in due: da una parte la giustizia che
con estrema fatica cerca la verità, dall'altra il Governo che
anche solo sembri nasconderla. E' intollerabile, infatti,
anche il mero sospetto che mentre sulla scena la giustizia
brancola nel buio, vi sia dietro le quinte un avversario
parimenti istituzionale che la verità conosce ed impedisce
legalmente di renderla nota.
Infine, va sottolineato che la proposta di legge precisa
come il segreto di Stato, nella materia in oggetto, non possa
essere opposto "in alcuna forma": con ciò si fa riferimento,
oltre alle norme della procedura penale in tema di sequestro e
di esame testimoniali, anche ad ogni altro strumento
processuale il cui uso possa implicare, comunque, la necessità
di accedere agli "atti", ai "documenti", alle "notizie", alle
"attività" e ad "ogni altra cosa" che secondo il citato
articolo 12 della legge n. 801 del 1977 sono coperti dal
segreto di Stato (e seguiteranno ad esserlo per tutto quanto
non è considerato nella proposta di legge).