XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2411
Onorevoli Colleghi! - Indubbiamente l'erboristeria
italiana è una realtà scientifica, culturale, economica e di
servizio al consumatore che nessuno può confutare e che da
troppi anni richiede una legge di regolamentazione.
Attualmente operano in Italia oltre 4.500 punti vendita e
oltre 1.000 aziende, molte delle quali con più di cento anni
di storia e in grado di rispondere con professionalità e
competenza alle richieste dei consumatori.
Contrariamente a quanto molti credono, l'erboristeria
italiana non si è sviluppata in questi anni in regime di
anarchia e di abusivismo, ma nel rispetto di normative che, se
pur tra loro disarticolate, ne hanno determinato la dimensione
attuale.
Il settore erboristico da oltre venti anni auspica che la
futura legge razionalizzi il comparto risolvendo quelle zone
di ombra che spesso sono fonte di problemi per gli operatori,
assoggettandoli ad eventi restrittivi o punitivi da parte
delle autorità preposte alla vigilanza, salvo poi essere
assolti dall'autorità giudiziaria. La normativa che regola
attualmente il settore erboristico trova fondamento nella
legge n. 99 del 1931 con il suo regolamento applicativo, oltre
a due provvedimenti che disciplinano la raccolta e la vendita
della camomilla e della digitale. Queste norme da tempo non
sono più in grado di rappresentare le esigenze di un settore
in larghissima espansione ed in cui opera personale che ormai
viene formato attraverso i corsi di laurea triennale attivati
in oltre venti università italiane.
E' evidente che l'attuale normativa è insufficiente a
regolamentare un settore che al giorno d'oggi è in costante
crescita per vari motivi, non ultimo quello di una maggiore
attenzione da parte dei cittadini
al concetto di salute e all'autogestione della stessa. Sono
infatti circa cinque milioni gli italiani che si rivolgono con
fiducia alle erboristerie, le quali realizzano un fatturato di
oltre trecento milioni di euro annui.
Proprio l'obsolescenza della normativa in vigore,
accompagnata dagli effetti della liberalizzazione delle
attività commerciali, ha portato all'inserimento, nel tessuto
erboristico italiano, di soggetti assolutamente inadeguati e
improvvisati a livello professionale che incidono
negativamente sulla vita del settore erboristico.
E' necessario quindi una corretta regolamentazione della
produzione e del commercio dei prodotti erboristici, al fine
di favorire anche la crescita di numerosi posti di lavoro sia
a livello di attività economiche individuali sia attraverso
l'inserimento di giovani laureati nelle realtà industriali.
Al contrario, la mancata regolamentazione del settore o
peggio una inadeguata disciplina normativa determinerà la
perdita di una centenaria tradizione culturale presente nel
nostro Paese, creando non pochi problemi di sopravvivenza alle
migliaia di imprese che vi operano, e vanificherà gli sforzi
di tutti coloro che hanno intrapreso gli studi universitari,
certi di trovare nel settore erboristico uno sbocco
professionale ed economico.
La nuova normativa dovrà assegnare, attraverso regole
precise, un ruolo e uno spazio propri al settore erboristico
anche al fine di evitare conflitti con altri settori specifici
quali ad esempio quello farmaceutico. La futura legge del
comparto erboristico potrebbe essere addirittura uno strumento
di valido aiuto per la regolamentazione a livello comunitario
del settore relativo alla raccolta, importazione,
esportazione, produzione e commercializzazione delle piante
officiali e dei loro derivati. E' importante fissare gli
ambiti di competenza in cui possano agire gli operatori
professionali e fornire una definizione chiara e univoca del
prodotto erboristico.
Fatto salvo il livello formativo della figura
dell'erborista con i relativi corsi di laurea triennale in
tecniche erboristiche predisposti dalle facoltà di farmacia,
il testo di legge deve entrare nel merito dell'operatività
professionale del settore.
In particolare, è necessario tutelare la possibilità di
miscelazione anche estemporanea delle piante e delle droghe
officinali e dei loro derivati, giustificata dalla formazione
tecnico-scientifica degli erboristi e motivata dalla necessità
di soddisfare la richiesta dei consumatori. Da questa
miscelazione vanno escluse solo le piante tossiche e velenose
la cui utilizzazione può avvenire sotto diretto controllo e
ricettazione medica.
Compito dell'erborista è anche quello di consigliare
opportunamente i consumatori sul corretto utilizzo dei
prodotti naturali, ancora più dovuto quando essi vengono
utilizzati per finalità salutistiche.
La presente proposta di legge mira a delineare alcuni
aspetti normativi indispensabili:
1) una esaustiva definizione di prodotto erboristico
comprensiva dell'uso al quale questa particolare categoria di
prodotti è destinata (articolo 2, comma 1, lettera
e);
2) i requisiti a cui dovrà rispondere il prodotto
erboristico (articolo 2, comma 3, lettere a), b) e
c));
3) una puntuale definizione di "erboristeria",
intendendo con tale termine il luogo dove opera almeno un
professionista tra quelli riconosciuti idonei a tale funzione
dalla legge e nella quale vengono esitati i "prodotti
erboristici" sia allo stato sfuso che in condizione di
prodotto confezionato (articolo 2, commi 4, 5 e 6);
4) le individuazione attraverso un apposito allegato
(allegato I) delle piante officiali che per la loro elevata
tossicità, anche a livelli minimi, sono impiegate a livello
medicinale e il cui uso è riservato alle officine
farmaceutiche e al farmacista (articolo 3);
5) una chiara definizione di "laboratorio annesso
all'esercizio di vendita", in cui l'erborista in regola con le
autorizzazioni
richieste può provvedere alla produzione dei prodotti
erboristici (articolo 6);
6) una precisa definizione dei titoli e requisiti
professionali che identificano correttamente la figura
dell'erborista, anche al fine di una maggiore tutela del
consumatore.
In definitiva con la presente proposta di legge si intende
dare pieno riconoscimento della acquisita professionalità
dell'erborista diplomato e laureato, si definisce senza ombra
di dubbio cosa sia il prodotto erboristico e i suoi derivati e
l'ambito territoriale in cui l'erborista opera, si prevede un
unico elenco negativo di piante il cui uso non è consentito
all'erborista, si lascia la libertà totale di miscelazione di
tutte le altre piante, si regolamenta la possibilità di
preparazione e di confezionamento dei prodotti erboristici in
un laboratorio annesso all'erboristeria e convenientemente
autorizzato. Inoltre si elencano in specifiche tabelle i
prodotti erboristici derivati da piante officiali vendibili
esclusivamente in erboristeria e farmacia, nonché i prodotti
caratteristici dell'attività commerciale al dettaglio
denominata "erboristeria". Infine si propone la sanatoria
totale ed automatica per tutti coloro che, con l'entrata in
vigore della nuova legge, sono in possesso del diploma di
erboristeria previsto dalla citata legge n. 99 del 1931.