XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2411




        Onorevoli Colleghi! - Indubbiamente l'erboristeria italiana è una realtà scientifica, culturale, economica e di servizio al consumatore che nessuno può confutare e che da troppi anni richiede una legge di regolamentazione.
        Attualmente operano in Italia oltre 4.500 punti vendita e oltre 1.000 aziende, molte delle quali con più di cento anni di storia e in grado di rispondere con professionalità e competenza alle richieste dei consumatori.
        Contrariamente a quanto molti credono, l'erboristeria italiana non si è sviluppata in questi anni in regime di anarchia e di abusivismo, ma nel rispetto di normative che, se pur tra loro disarticolate, ne hanno determinato la dimensione attuale.
        Il settore erboristico da oltre venti anni auspica che la futura legge razionalizzi il comparto risolvendo quelle zone di ombra che spesso sono fonte di problemi per gli operatori, assoggettandoli ad eventi restrittivi o punitivi da parte delle autorità preposte alla vigilanza, salvo poi essere assolti dall'autorità giudiziaria. La normativa che regola attualmente il settore erboristico trova fondamento nella legge n. 99 del 1931 con il suo regolamento applicativo, oltre a due provvedimenti che disciplinano la raccolta e la vendita della camomilla e della digitale. Queste norme da tempo non sono più in grado di rappresentare le esigenze di un settore in larghissima espansione ed in cui opera personale che ormai viene formato attraverso i corsi di laurea triennale attivati in oltre venti università italiane.
        E' evidente che l'attuale normativa è insufficiente a regolamentare un settore che al giorno d'oggi è in costante crescita per vari motivi, non ultimo quello di una maggiore attenzione da parte dei cittadini al concetto di salute e all'autogestione della stessa. Sono infatti circa cinque milioni gli italiani che si rivolgono con fiducia alle erboristerie, le quali realizzano un fatturato di oltre trecento milioni di euro annui.
        Proprio l'obsolescenza della normativa in vigore, accompagnata dagli effetti della liberalizzazione delle attività commerciali, ha portato all'inserimento, nel tessuto erboristico italiano, di soggetti assolutamente inadeguati e improvvisati a livello professionale che incidono negativamente sulla vita del settore erboristico.
        E' necessario quindi una corretta regolamentazione della produzione e del commercio dei prodotti erboristici, al fine di favorire anche la crescita di numerosi posti di lavoro sia a livello di attività economiche individuali sia attraverso l'inserimento di giovani laureati nelle realtà industriali.
        Al contrario, la mancata regolamentazione del settore o peggio una inadeguata disciplina normativa determinerà la perdita di una centenaria tradizione culturale presente nel nostro Paese, creando non pochi problemi di sopravvivenza alle migliaia di imprese che vi operano, e vanificherà gli sforzi di tutti coloro che hanno intrapreso gli studi universitari, certi di trovare nel settore erboristico uno sbocco professionale ed economico.
        La nuova normativa dovrà assegnare, attraverso regole precise, un ruolo e uno spazio propri al settore erboristico anche al fine di evitare conflitti con altri settori specifici quali ad esempio quello farmaceutico. La futura legge del comparto erboristico potrebbe essere addirittura uno strumento di valido aiuto per la regolamentazione a livello comunitario del settore relativo alla raccolta, importazione, esportazione, produzione e commercializzazione delle piante officiali e dei loro derivati. E' importante fissare gli ambiti di competenza in cui possano agire gli operatori professionali e fornire una definizione chiara e univoca del prodotto erboristico.
        Fatto salvo il livello formativo della figura dell'erborista con i relativi corsi di laurea triennale in tecniche erboristiche predisposti dalle facoltà di farmacia, il testo di legge deve entrare nel merito dell'operatività professionale del settore.
        In particolare, è necessario tutelare la possibilità di miscelazione anche estemporanea delle piante e delle droghe officinali e dei loro derivati, giustificata dalla formazione tecnico-scientifica degli erboristi e motivata dalla necessità di soddisfare la richiesta dei consumatori. Da questa miscelazione vanno escluse solo le piante tossiche e velenose la cui utilizzazione può avvenire sotto diretto controllo e ricettazione medica.
        Compito dell'erborista è anche quello di consigliare opportunamente i consumatori sul corretto utilizzo dei prodotti naturali, ancora più dovuto quando essi vengono utilizzati per finalità salutistiche.
        La presente proposta di legge mira a delineare alcuni aspetti normativi indispensabili:

            1) una esaustiva definizione di prodotto erboristico comprensiva dell'uso al quale questa particolare categoria di prodotti è destinata (articolo 2, comma 1, lettera e);

            2) i requisiti a cui dovrà rispondere il prodotto erboristico (articolo 2, comma 3, lettere a), b) e c));

            3) una puntuale definizione di "erboristeria", intendendo con tale termine il luogo dove opera almeno un professionista tra quelli riconosciuti idonei a tale funzione dalla legge e nella quale vengono esitati i "prodotti erboristici" sia allo stato sfuso che in condizione di prodotto confezionato (articolo 2, commi 4, 5 e 6);

            4) le individuazione attraverso un apposito allegato (allegato I) delle piante officiali che per la loro elevata tossicità, anche a livelli minimi, sono impiegate a livello medicinale e il cui uso è riservato alle officine farmaceutiche e al farmacista (articolo 3);

            5) una chiara definizione di "laboratorio annesso all'esercizio di vendita", in cui l'erborista in regola con le autorizzazioni richieste può provvedere alla produzione dei prodotti erboristici (articolo 6);

            6) una precisa definizione dei titoli e requisiti professionali che identificano correttamente la figura dell'erborista, anche al fine di una maggiore tutela del consumatore.

        In definitiva con la presente proposta di legge si intende dare pieno riconoscimento della acquisita professionalità dell'erborista diplomato e laureato, si definisce senza ombra di dubbio cosa sia il prodotto erboristico e i suoi derivati e l'ambito territoriale in cui l'erborista opera, si prevede un unico elenco negativo di piante il cui uso non è consentito all'erborista, si lascia la libertà totale di miscelazione di tutte le altre piante, si regolamenta la possibilità di preparazione e di confezionamento dei prodotti erboristici in un laboratorio annesso all'erboristeria e convenientemente autorizzato. Inoltre si elencano in specifiche tabelle i prodotti erboristici derivati da piante officiali vendibili esclusivamente in erboristeria e farmacia, nonché i prodotti caratteristici dell'attività commerciale al dettaglio denominata "erboristeria". Infine si propone la sanatoria totale ed automatica per tutti coloro che, con l'entrata in vigore della nuova legge, sono in possesso del diploma di erboristeria previsto dalla citata legge n. 99 del 1931.




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