XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2407
Onorevoli Colleghe e Colleghi! - Esisteva a Roma,
fondato nel 1859 da Alessandro Torlonia uno straordinario
museo di scultura antica greca e romana che aveva sede in
Trastevere, alla Lungara, via dei Corsini, n. 5, e che, nelle
sue settantasette sale, ospitava 620 sculture che
costituivano, per giudizio unanime, la più importante
collezione privata al mondo.
La raccolta di sculture greche e romane, ufficializzata
come Museo Torlonia nel 1859 dal nome dei proprietari e
debitamente menzionata fino agli anni sessanta e settanta in
tutte le guide di Roma, a cominciare da quella del Touring
Club, è costituita da statue, busti, ritratti, sarcofagi,
rilievi, elementi decorativi provenienti dalle più importanti
collezioni private: dai 115 pezzi di quella gloriosa dei
Giustiniani ad altri originariamente dei Cavaceppi, Vitali,
Albacini, Savelli, Caetani, Cesarini, Orsini. La collezione si
arricchì a seguito delle campagne di scavo effettuate nei
grandi possedimenti familiari dei Torlonia: dalla Villa dei
Quintili a quelle di Massenzio e dei Gordiani, dall'area del
Porto di Traiano a Fiumicino a quella del Fucino, da
Centocelle e Villa Adriana a Cerveteri, ad Anzio e ad altre
località del Lazio.
Per quantità e qualità del livello artistico si è
calcolato che le opere della collezione Torlonia rappresentano
da sole "un buon terzo del patrimonio antico posseduto dalla
città". Tra i veri e propri capolavori: l'Hestia
Giustiniani, la Pallade di Porto, la colossale Testa di
Apollo di Kanachos, due esemplari dell'Eirene di Cefisodoto
padre di Prassitele, l'Afrodite Anadiomene, l'Atleta di
Mirone, il Diadumeno di Policleto, il ritratto noto come
Euridemo di Battriana, l'eccezionale rilievo di Portus con la
rappresentazione degli edifici, delle navi, delle divinità
protrettrici e della vita commerciale dell'antico Porto di
Roma, pregevolissimi sarcofagi, come quello delle fatiche di
Ercole e quello singolare di un'accolta di dotti a grandi
figure, la splendida serie di un centinaio di ritratti, in
maggior parte imperiali, considerata dagli studiosi più
importante di quelle dei Musei Capitolini e Vaticani. Il primo
catalogo della collezione Torlonia fu quello redatto nel 1883
da Carlo Ludovico Visconti, cui si aggiunsero un atlante di
tavole in fonotipia pubblicato dal Danesi ed una seconda
edizione del 1885. Risultarono così numerati 616 pezzi, mentre
una ulteriore quarantina risultarono in un successivo esame
non catalogati. Un aggiornamento in epoca abbastanza recente è
stato curato dall'Accademia dei Lincei (C. Gasparri,
"Materiali per servire allo studio del Museo Torlonia di
scultura antica", 1980).
La collezione Torlonia, nella sua unitarietà ed interezza,
è stata oggetto di notifica da parte dell'allora Ministro
della pubblica istruzione, Guido Gonnella, il 22 dicembre
1948, ai sensi e per gli effetti della legge n. 1089 del 1939,
in quanto "per tradizione, fama e caratteristiche ambientali"
la collezione riveste come complesso un eccezionale interesse
artistico e storico; il Museo Torlonia è stato fino a metà di
questo secolo accessibile a chi ne faceva richiesta
all'amministrazione Torlonia, ed a discrezione di
quest'ultima. Poi è stato sbarrato ai visitatori e man mano è
anche venuta meno qualsivoglia attività di manutenzione delle
opere.
La tragica sorte del museo e la sua sottrazione al
pubblico è riconducibile al periodo che va tra gli anni
sessanta e settanta, allorché, come accertato dalla Corte di
cassazione, sezione III, in data 27 aprile 1979, le
settantasette sale del museo vennero trasformate,
abusivamente, in novantatrè miniappartamenti, immediatamente
affittati, e le seicentoventi antiche sculture greche e romane
trasferite "(...) in locali angusti, insufficienti, pericolosi
(...) rimosse dai locali destinati a museo (...) stipate in
maniera incredibile, addossate l'una all'altra senza alcun
riferimento storico o di omogeneità", talché a giudizio della
Corte si sarebbe verificata di fatto "(...) la distruzione del
Museo e di quanto esso rappresentava per gli studiosi".
Abbiamo a che fare con lo smantellamento di un intero museo
d'arte antica, notificato per il suo interesse pubblico in
quanto museo e quindi anche per la sua sistemazione
ambientale. Un museo, un complesso ambientale espressione di
una determinata cultura antiquario-espositiva di fine
ottocento, è stato frantumato in un ammasso di singole
opere.
Onorevoli colleghe, onorevoli colleghi! Il reato edilizio
allora commesso risulta oggi prescritto e in ogni caso per il
reato perpetrato contro il patrimonio storico-artistico è
intervenuta l'amnistia, ma i suoi disastrosi effetti
permangono. Dobbiamo infatti prendere atto che, purtroppo,
come accertato dalla Corte di cassazione, il trasferimento
delle sculture della collezione Torlonia da un museo vero e
proprio a locali del tutto inidonei ne ha determinato di fatto
"(...) la morte dal punto di vista culturale", cagionando alla
collettività una sicura ragione di danno pubblico, culturale
ed anche economico. Dobbiamo purtroppo prendere atto, inoltre,
che la paradossale condizione della collezione Torlonia
perdura da troppo tempo, sottratta alla fruizione ed al
godimento della collettività da oramai troppi anni e che
intere generazioni di cittadine e cittadini hanno perso anche
la memoria della sua esistenza.
Un bene culturale ha il carattere di testimonianza
materiale di civiltà ed alla perdita di un bene culturale non
può non corrispondere una perdita di civiltà.
A norma dell'articolo 131, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999, è
stabilito che se per l'effetto della violazione degli obblighi
di conservazione il bene culturale subisce un danno, il
Ministero per i beni e le attività culturali debba ordinare al
responsabile l'esecuzione, a sue spese, delle opere necessarie
alla sua reintegrazione. In questo caso la riduzione in
pristino nell'originaria sede di via Corsini, alla Lungara,
risulta di difficilissima praticabilità, vista la definitiva
ed oramai pluriennale trasformazione degli ambienti in
miniappartamenti. In questa situazione bisognerebbe, semmai,
applicare il comma 4 dell'articolo 131 del citato testo unico,
secondo il quale, quando la reintegrazione non sia possibile,
il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma
pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione del
valore subita dalla cosa. Ed è oramai lecito sostenere, tanto
più che da circa quaranta anni la collezione Torlonia è
sottratta al godimento pubblico, che la diminuzione di valore
subita dalla cosa per effetto della trasgressione quantomeno
equivale al valore della cosa perduta. Perduta lo è stata e
per più di una generazione. Quindi, quand'anche fosse
inestimabile il valore della collezione, sicuramente
altrettanto inestimabile è il danno economico e culturale
cagionato alla collettività tutta, ed in primo luogo alla
città di Roma, in virtù della perdita del suo godimento
pubblico. Danno che peraltro permane ancora oggi. E quindi,
quanto dovuto dal trasgressore a norma dell'articolo 131,
comma 4 del testo unico, quantomeno equivale a quanto sarebbe
dovuto come indennità di espropriazione ai sensi dell'articolo
95 del medesimo testo unico.
Riteniamo pertanto che debba essere obiettivo primario del
Ministero per i beni e per le attività culturali recuperare al
più presto alla collettività la possibilità di godere della
incommensurabile bellezza della collezione Torlonia.
Riteniamo assolutamente non condivisibile, oltre che di
assai dubbia praticabilità, la proposta di realizzare di un
nuovo museo privato per ospitare la collezione Torlonia a
Villa Albani, su area verde vincolata sotto il profilo
monumentale ed ambientale.
Dovrebbe sorgere una sorta di nuovo grande "contenitore",
una nuova grande cubatura, di proprietà privata, da edificare
unitamente ad un grande parcheggio sotterraneo. Una proposta
assolutamente inaccettabile e tuttavia connessa ad un
procedimento amministrativo diretto alla conclusione di
apposito accordo di programma rispetto al quale, alla luce del
definitivo pronunciamento della Corte di cassazione, sezioni
unite, sentenza n. 105 del 12 marzo 2001, le amministrazioni
competenti dovranno comunque tempestivamente pronunciarsi.
Riteniamo che lo Stato, in ottemperanza all'articolo 19
della Costituzione, debba pertanto urgentemente porre rimedio,
attraverso un piano straordinario di interventi, ad una
insostenibile situazione che si protrae da troppi anni,
acquisendo finalmente al demanio dello Stato la collezione
Torlonia e ospitandola in un museo pubblico realizzabile
attraverso il semplice recupero alla sua originaria
destinazione del Palazzo dei Musei di Roma, ossia dell'
immobile di proprietà comunale sito in via dei Cerchi, al
Circo Massimo, occupato da anni dagli uffici comunali, nel
quadro di un complessivo intervento di "musealizzazione"
dell'area archeologica e monumentale del Circo Massimo.
La realizzazione del suddetto intervento di
musealizzazione dovrebbe rientrare di diritto nell'intesa
istituzionale di programma tra Stato e la regione Lazio
finalizzata a sostenere la valorizzazione dei beni, delle
attività e dei servizi culturali del Lazio ed è stata
approvata dal consiglio comunale di Roma, a stragrande
maggioranza, e dal consiglio provinciale di Roma,
all'unanimità, rispettivamente nelle sedute del 20-21 dicembre
2001 e nelle sedute del 28-29 gennaio 2002, attraverso
appositi ordini del giorno volti ad impegnare il Governo
italiano ed in primo luogo Ministro per i beni e le attività
culturali a prevedere e provvedere, nell'immediato, al
rifinanziamento della legge n. 396 del 1990, recante
interventi per Roma, capitale della Repubblica, onde
recuperare al suo originario uso l'immobile comunale sito in
Roma, via dei Cerchi, meglio noto come Palazzo dei Musei di
Roma, per potervi ospitare anche la collezione Torlonia.
La citata legge n. 396 del 1990 per Roma, prevede,
infatti, tra i suoi obiettivi all'articolo 1, comma 1, lettera
a), la definizione del piano di localizzazione delle
amministrazioni e degli uffici pubblici anche attraverso il
conseguente programma di riutilizzazione dei beni pubblici e
all'articolo 1, comma 1, lettera b), la conservazione e
la valorizzazione del patrimonio monumentale, archeologico ed
artistico.
Proprio per evitare ulteriori lunghi contenziosi che non
avrebbero altro effetto che prolungare l'attuale gravissima
situazione, si sceglie la strada della legge provvedimento. Il
che ci pare non solo giustificabile, ma doveroso, come
necessario pronunciamento del Parlamento, sulla sorte di una
testimonianza materiale avente un valore di civiltà di tale
importanza.