XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2363




        Onorevoli Colleghi! - L'attuale legislazione accorda ai figli naturali una tutela ridotta e compressa, ponendoli conseguentemente in una posizione di manifesta inferiorità e svantaggio rispetto ai figli legittimi ed ai figli adottivi.
        Tale situazione di indubbio squilibrio, affonda le sue radici nella formulazione dell'articolo 258 del codice civile.
        Al primo comma del citato articolo si stabilisce espressamente, in relazione al riconoscimento del figlio naturale, che "il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla legge".
        Da questa statuizione discende la richiamata ed evidente penalizzazione per i figli naturali. Costoro, infatti, hanno come unico rapporto di parentela esclusivamente quello stabilito con la madre e il padre che li hanno riconosciuti o, come talvolta accade, con il singolo genitore che ha provveduto al riconoscimento nei modi e con le forme stabiliti dall'articolo 250 del codice civile.
        Pertanto, nessun rapporto di parentela, giuridicamente riconosciuto, è attribuito ai figli naturali in relazione alle famiglie del genitore o dei genitori che lo hanno riconosciuto.
        Ciò si pone in evidente contrasto "naturalistico" e "fenomenico" rispetto a quanto stabilito da altri articoli del codice civile all'interno dei quali il legislatore tratteggia la definizione della "parentela". Invero, l'articolo 74, espressamente definisce la parentela come "il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite" ed il successivo articolo 75 stabilisce che "sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite in comune, non discendono l'una dall'altra".
        Ne consegue, inevitabilmente, alla luce di questa impostazione legislativa, che il figlio naturale è escluso dalla successione ereditaria proveniente dai parenti della famiglia di origine del suo genitore o dei suoi genitori.
        Il legislatore, poi, non prevede alcuna tutela specifica per i minori nella ipotesi di morte del genitore naturale. Il minore, infatti, in caso di decesso del genitore o dei genitori naturali, viene, ope legis, dichiarato in stato di adottabilità.
        Ciò in forza della disposizione contenuta nell'articolo 11 della legge 4 maggio 1983, n. 184 che disciplina l'adozione e l'affidamento.
        Recita, infatti espressamente il citato articolo 11: "Quando (...) risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado, (...) il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità".
        L'assetto normativo sinteticamente tratteggiato determina un concreto squilibrio per i diritti del figlio naturale al quale si aggiunge una indubbia situazione di disagio che caratterizza i rapporti tra i nati fuori dal vincolo matrimoniale e la famiglia di appartenenza del genitore naturale.
        L'attuale formulazione delle norme del codice civile sul punto produce la singolare e paradossale conseguenza in forza della quale i genitori della madre e del padre naturale che hanno riconosciuto il figlio nelle forme di legge, non sono giuridicamente nonni del nipote che non sia nato in costanza di matrimonio.
        Naturalmente ciò vale anche per gli altri gradi di parentela che investono il genitore ma non si estendono automaticamente al figlio.
        Il parametro costituzionale fissato dall'articolo 30, attraverso gli effetti scaturiti dalla formulazione delle suddette norme, appare non adeguatamente e concretamente operativo.
        Tale articolo, infatti, espressamente stabilisce che: "la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima".
        Non essendo in pericolo la compatibilità di quanto si richiede con la piena tutela dei diritti dei membri della famiglia legittima, l'unico sforzo del legislatore diretto a dare maggiore compimento al dettato costituzionale appare la modifica dell'articolo 258 del codice civile.
        Il citato articolo prevede, al primo comma, la esclusività degli effetti scaturiti dal riconoscimento del figlio naturale per il genitore che lo riconosce.
        In altri termini, se il genitore riconosce un figlio, nato fuori dal matrimonio, la dichiarazione non ha effetti estensibili automaticamente, né diretti, né indiretti, nei confronti dell'altro genitore.
        Questo principio immodificabile, tuttavia, è già espresso in forma sufficientemente chiara e precisa nel secondo comma, ove espressamente si prevede che, "l'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto".
        Pertanto, ciò che si vuole e si deve tutelare - come detto la non estensibilità degli effetti del riconoscimento da un genitore naturale all'altro - è gia presente nel secondo comma dell'articolo 258 del codice civile in relazione al quale il primo comma si pone quale enunciazione più generale, idonea a paralizzare anche altri effetti del riconoscimento che non meritano di essere compressi.
        L'abrogazione del primo comma del citato articolo 258 rappresenterebbe una soluzione in grado di consentire al legislatore di garantire la tutela della "esclusività" dell'atto di riconoscimento ed al tempo stesso non determinerebbe la rilevata penalizzazione per i diritti del figlio naturale.
        Sarà possibile, attraverso tale modifica, dare valenza giuridica al vincolo di parentela tra la famiglia di origine del genitore che opera il riconoscimento ed il figlio naturale.




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