XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2363
Onorevoli Colleghi! - L'attuale legislazione accorda ai
figli naturali una tutela ridotta e compressa, ponendoli
conseguentemente in una posizione di manifesta inferiorità e
svantaggio rispetto ai figli legittimi ed ai figli
adottivi.
Tale situazione di indubbio squilibrio, affonda le sue
radici nella formulazione dell'articolo 258 del codice
civile.
Al primo comma del citato articolo si stabilisce
espressamente, in relazione al riconoscimento del figlio
naturale, che "il riconoscimento non produce effetti che
riguardo al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti
dalla legge".
Da questa statuizione discende la richiamata ed evidente
penalizzazione per i figli naturali. Costoro, infatti, hanno
come unico rapporto di parentela esclusivamente quello
stabilito con la madre e il padre che li hanno riconosciuti o,
come talvolta accade, con il singolo genitore che ha
provveduto al riconoscimento nei modi e con le forme stabiliti
dall'articolo 250 del codice civile.
Pertanto, nessun rapporto di parentela, giuridicamente
riconosciuto, è attribuito ai figli naturali in relazione alle
famiglie del genitore o dei genitori che lo hanno
riconosciuto.
Ciò si pone in evidente contrasto "naturalistico" e
"fenomenico" rispetto a quanto stabilito da altri articoli del
codice civile all'interno dei quali il legislatore tratteggia
la definizione della "parentela". Invero, l'articolo 74,
espressamente definisce la parentela come "il vincolo tra le
persone che discendono da uno stesso stipite" ed il successivo
articolo 75 stabilisce che "sono parenti in linea retta le
persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale
quelle che, pur avendo uno stipite in comune, non discendono
l'una dall'altra".
Ne consegue, inevitabilmente, alla luce di questa
impostazione legislativa, che il figlio naturale è escluso
dalla successione ereditaria proveniente dai parenti della
famiglia di origine del suo genitore o dei suoi genitori.
Il legislatore, poi, non prevede alcuna tutela specifica
per i minori nella ipotesi di morte del genitore naturale. Il
minore, infatti, in caso di decesso del genitore o dei
genitori naturali, viene, ope legis, dichiarato in stato
di adottabilità.
Ciò in forza della disposizione contenuta nell'articolo 11
della legge 4 maggio 1983, n. 184 che disciplina l'adozione e
l'affidamento.
Recita, infatti espressamente il citato articolo 11:
"Quando (...) risultano deceduti i genitori del minore e non
risultano esistenti parenti entro il quarto grado, (...) il
tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di
adottabilità".
L'assetto normativo sinteticamente tratteggiato determina
un concreto squilibrio per i diritti del figlio naturale al
quale si aggiunge una indubbia situazione di disagio che
caratterizza i rapporti tra i nati fuori dal vincolo
matrimoniale e la famiglia di appartenenza del genitore
naturale.
L'attuale formulazione delle norme del codice civile sul
punto produce la singolare e paradossale conseguenza in forza
della quale i genitori della madre e del padre naturale che
hanno riconosciuto il figlio nelle forme di legge, non sono
giuridicamente nonni del nipote che non sia nato in costanza
di matrimonio.
Naturalmente ciò vale anche per gli altri gradi di
parentela che investono il genitore ma non si estendono
automaticamente al figlio.
Il parametro costituzionale fissato dall'articolo 30,
attraverso gli effetti scaturiti dalla formulazione delle
suddette norme, appare non adeguatamente e concretamente
operativo.
Tale articolo, infatti, espressamente stabilisce che: "la
legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela
giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri
della famiglia legittima".
Non essendo in pericolo la compatibilità di quanto si
richiede con la piena tutela dei diritti dei membri della
famiglia legittima, l'unico sforzo del legislatore diretto a
dare maggiore compimento al dettato costituzionale appare la
modifica dell'articolo 258 del codice civile.
Il citato articolo prevede, al primo comma, la esclusività
degli effetti scaturiti dal riconoscimento del figlio naturale
per il genitore che lo riconosce.
In altri termini, se il genitore riconosce un figlio, nato
fuori dal matrimonio, la dichiarazione non ha effetti
estensibili automaticamente, né diretti, né indiretti, nei
confronti dell'altro genitore.
Questo principio immodificabile, tuttavia, è già espresso
in forma sufficientemente chiara e precisa nel secondo comma,
ove espressamente si prevede che, "l'atto di riconoscimento di
uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative
all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state
fatte, sono senza effetto".
Pertanto, ciò che si vuole e si deve tutelare - come detto
la non estensibilità degli effetti del riconoscimento da un
genitore naturale all'altro - è gia presente nel secondo comma
dell'articolo 258 del codice civile in relazione al quale il
primo comma si pone quale enunciazione più generale, idonea a
paralizzare anche altri effetti del riconoscimento che non
meritano di essere compressi.
L'abrogazione del primo comma del citato articolo 258
rappresenterebbe una soluzione in grado di consentire al
legislatore di garantire la tutela della "esclusività"
dell'atto di riconoscimento ed al tempo stesso non
determinerebbe la rilevata penalizzazione per i diritti del
figlio naturale.
Sarà possibile, attraverso tale modifica, dare valenza
giuridica al vincolo di parentela tra la famiglia di origine
del genitore che opera il riconoscimento ed il figlio
naturale.