XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2357




        Onorevoli Colleghi! - La recente riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione ha modificato il secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione. Esso ora contempla che il distacco di province o comuni da una regione e la loro aggregazione a un'altra regione si realizzi attraverso "l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum".
        Con il nuovo dettato costituzionale collidono perciò le procedure di cui al titolo III della legge 25 maggio 1970, n. 352, là dove s'intende per popolazioni interessate anche gli abitanti della regione cui si chiede di essere aggregati.
        La proposta di legge è volta a stabilire che le deliberazioni necessarie per la richiesta di referendum sono esclusivamente quelle dei comuni o province che richiedono il distacco e che interessati al referendum sono esclusivamente i comuni e le province che vogliano afferire a regione diversa da quella in cui siano attualmente incardinati.




Frontespizio Testo articoli