XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2357
Onorevoli Colleghi! - La recente riforma del titolo V
della parte seconda della Costituzione ha modificato il
secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione. Esso ora
contempla che il distacco di province o comuni da una regione
e la loro aggregazione a un'altra regione si realizzi
attraverso "l'approvazione della maggioranza delle popolazioni
della Provincia o delle Province interessate e del Comune o
dei Comuni interessati espressa mediante referendum".
Con il nuovo dettato costituzionale collidono perciò le
procedure di cui al titolo III della legge 25 maggio 1970, n.
352, là dove s'intende per popolazioni interessate anche gli
abitanti della regione cui si chiede di essere aggregati.
La proposta di legge è volta a stabilire che le
deliberazioni necessarie per la richiesta di referendum
sono esclusivamente quelle dei comuni o province che
richiedono il distacco e che interessati al referendum
sono esclusivamente i comuni e le province che vogliano
afferire a regione diversa da quella in cui siano attualmente
incardinati.