XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2339
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
prefigge di dare una risposta durevole e sistematica a varie
esigenze, pratiche e di principio, che si sono con tutta
evidenza manifestate nel corso degli ultimi anni, in relazione
ad un aspetto quanto mai delicato della procedura penale:
quello dell'applicazione delle misure cautelari coercitive e
degli strumenti di garanzia e di riesame che possono essere
attivati nei confronti dei provvedimenti adottati.
Molte sono, invero, le istanze che salgono all'attenzione
del legislatore. Ma in questa sede, per una considerazione di
priorità, si intende farsi carico in particolare di alcune
esigenze, alle quali sembra di poter fornire ragionevole e
funzionale soluzione.
La prima e più importante è quella di allontanare la sede
giudiziaria del riesame da quella in cui vengono emesse le
ordinanze per misure coercitive. Sono evidentissimi i motivi
di opportunità che suggeriscono questa scelta, dovendosi
fugare e prevenire qualsiasi sospetto di influenza o
condizionamento ambientale delle decisioni, chiamate a
verificare in riesame quanto viene stabilito specialmente in
fatto di libertà personale. La seconda esigenza è quella di
ristabilire il principio delle pari dignità e potestà sub
lege di tutti i tribunali della Repubblica; principio che -
volendo essere sinceri - è stato violato più volte, con esiti
molto negativi sul piano pratico, anche a voler prescindere da
pur inquietanti quesiti di carattere costituzionale. Una terza
esigenza, ancora, è quella di non accentrare ulteriormente
competenze ed incombenze in capo ai tribunali dei capoluoghi
distrettuali, dei quali è vano ed insincero lamentare
l'ingolfamento, se poi non si fa nulla per decongestionarli;
al contrario ci si avvita nella perniciosa spirale di accumulo
di competenze e richiesta inarrestabile di nuovo personale, a
scapito magari delle decine di tribunali che non hanno sede
nei capoluoghi, ma proprio per questo possono assicurare al
territorio un servizio più pronto ed accessibile. Infine,
un'altra esigenza risulta quella di non confondere i due
livelli, del riesame e dell'appello, né indurre nei medesimi
quegli elementi di influenza e condizionamento che, a loro
volta, sembrano al momento francamente inevitabili.
A queste esigenze - ma potremmo dire anche ad altre -
abbiamo ritenuto di soccorrere in sintesi, ponendo in capo a
tutti i tribunali della Repubblica la potestà di svolgere
funzione di riesame, corrispondentemente all'assoggettamento
di tutti i tribunali al riesame di altro analogo organo
collegiale. Abbiamo concepito un meccanismo, in definitiva,
molto semplice e in ogni caso caratterizzato da assoluta
pre-determinazione, adottando una tabella di competenza, così
come è stata definita, "circolare", il cui tipo è stato già
attivato con la legge 2 dicembre 1998, n. 420, per i processi
riguardanti i magistrati, per i quali appariva opportuno e
necessario trasferire la competenza ad altro distretto
finitimo. Qualcosa di assolutamente analogo a quanto fu fatto
allora per i distretti, può benissimo esser qui fatto per i
circondari.
Il meccanismo proposto, nel quale la "circolarità" si
realizza comunque all'interno di ciascun distretto di corte
d'appello, contempera l'elemento della garanzia e
dell'attendibilità con quello della accessibile
territorialità, in quasi tutti i casi avvicinando agli
operatori e alle parti la sede di trattazione del riesame o,
al limite, mantenendola ugualmente distale, ma con reciproca e
migliore redistribuzione di funzioni e competenze.
Ecco dunque che all'articolo 1 viene stabilita la nuova
regola che, modificando il comma 7 dell'articolo 309 del
codice di procedura penale, pone la competenza in capo al
tribunale situato nel capoluogo di circondario che la stessa
legge individuerà sul piano attuativo.
L'articolo 2 provvede, appunto, all'attuazione pratica
della regola generale, inserendo un apposito articolo nelle
norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale. L'articolo 3, conseguente all'articolo 2,
adotta la tabella che assegna, in dettaglio, a ciascuna sede
di tribunale la competenza del riesame sulle ordinanze rese
dai giudici di un altro pre-determinato circondario di
tribunale.
Ci premuriamo di precisare fin d'ora che, in sede di
approfondimento, la tabella - una volta accettati il criterio
e il meccanismo - ben potrà essere emendata quanto agli
abbinamenti delle sedi giudiziarie. Infatti, i sottoscritti
proponenti, sospinti dall'urgenza della presentazione in
riferimento all'imminente apertura del confronto parlamentare
sui temi della giustizia, si sono avvalsi di una visione
geografica e funzionale oggettiva nelle intenzioni, ma
verosimilmente criticabile in talune delle singole
articolazioni territoriali.
Ci siamo anche posto il quesito se per la materia che ci
occupa potesse trovare applicazione l'obiezione formulata per
altre materie - ma in verità superata o ritenuta rimediabile -
e cioè che i numerosi affari provenienti da una grande sede
giudiziaria, in qualche caso, andrebbero a gravare sedi
finitime di dimensione limitate. Potremmo limitarci ad
osservare che proprio i sostenitori dell'accentramento
giudiziario - i quali insistono nell'affermare, sebbene a
torto, che i piccoli uffici giudiziari non sfruttano con
proporzionato carico il lavoro delle singole unità
magistratuali addette - offrono una risposta: come dire che se
le grandi sedi sono troppo cariche e quelle piccole lo sono
troppo poco, del tutto salutare risulterà un "travaso". Ma
vale piuttosto osservare che, sulla base di un agevole
monitoraggio tecnico e statistico degli affari da trattare in
via di riesame, ben potrà appurarsi se sia necessario
destinare qualche ulteriore unità all'organico della sede più
piccola "ricevente" le istanze di riesame dalla finitima
grande sede, se del caso con corrispondenti diminuzioni delle
grandi sedi che vengono sgravate di parte del lavoro
penale.
Con ogni doverosa apertura verso i contributi migliorativi
che gli onorevoli colleghi vorranno offrire, riteniamo buon
interesse della giustizia che la presente proposta di legge
possa essere sollecitamente esaminata ed approvata.