XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2320
Onorevoli Colleghi! - La legge costituzionale 31 gennaio
2001, n 2, recante: "Disposizioni concernenti l'elezione
diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano", non ha
purtroppo recepito una fondamentale richiesta delle regioni ad
autonomia differenziata.
Ci riferiamo alla previsione, in caso di modifica degli
statuti, del meccanismo dell'intesa tra Governo e consiglio
regionale o provinciale per le province autonome di Trento e
di Bolzano.
Il carattere pattizio che sta alla base dei rapporti tra
Stato e regioni a statuto speciale si deve infatti manifestare
nel principio della previa intesa, per le modifiche delle
carte fondamentali, quali sono gli statuti speciali.
L'introduzione dell'intesa, disposta dalla presente proposta
di legge costituzionale, riguarda all'articolo 1 la Sicilia,
all'articolo 2 la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, all'articolo 3
la Sardegna, all'articolo 4 il Trentino-Alto Adige/Sudtirol e,
infine, all'articolo 5, il Friuli-Venezia Giulia.
Per la provincia autonoma di Bolzano esiste un'ulteriore
ragione a sostegno della tesi: ci riferiamo all'accordo
internazionale De Gasperi-Gruber che esclude modifiche
unilaterali, essendo necessario sia il consenso della
Repubblica d'Austria che dei rappresentanti delle minoranze
linguistiche tedesca e ladina, come solennemente assicurato
nella dichiarazione dell'allora Presidente del Consiglio dei
ministri Andreotti il 30 gennaio 1992. depositata presso l'ONU
e consegnata alla Repubblica d'Austria, presupposto
fondamentale per porre fine alla vertenza internazionale.
Con tale modifica viene rafforzato il potere di
autogoverno locale, condizionando l'approvazione di ogni
modifica statutaria alla volontà del consiglio regionale e dei
consigli provinciali di Trento e di Bolzano che, entro due
mesi dalla comunicazione del Governo, dovranno esprimere la
loro intesa.
La necessità dell'approvazione della presente iniziativa
legislativa è inoltre motivata dalla recente introduzione
dell'intesa tra Stato e regioni ordinarie (nel caso
dell'attribuzione a queste ultime di ulteriori forme e
condizioni di autonomia) nel nuovo testo dell'articolo 116
della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n 3, recante: "Modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione".
Inoltre la modifica proposta indurrebbe le regioni e le
province autonome ad intraprendere iniziative di modifica
degli statuti attualmente inibite dal rischio dello
stravolgimento del testo in sede di esame parlamentare.
Pertanto si auspica la tempestiva approvazione della
presente proposta di legge costituzionale.