XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2300-A
Onorevoli Colleghi! - La Commissione affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2300 con
l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del Regola mento,
adottando la relazione al disegno di legge presentato al
Senato, che viene allegata.
LANDI DI CHIAVENNA, Relatore.
Allegato
L'articolo VI, stabilisce la composizione del Consiglio
dei Governatori, indica le modalità di elezione dei membri da
parte della Conferenza Generale e la durata temporale delle
cariche assunte dai membri eletti.
In dettaglio le modifiche apportate riguardano:
l'incremento, allo scopo di riequilibrare la
rappresentatività dei Paesi emergenti, del numero dei membri
del Consiglio dei Governatori, precisamente da 35 a 43. Viene
al riguardo chiaramente esplicitato sia il numero dei membri
designati dal Consiglio dei Governatori (18), che quello dei
membri eletti dalla Conferenza Generale, portati da 22 a
25;
la ridefinizione del numero dei membri nell'ambito delle
Aree regionali, con l'inserimento dello Stato d'Israele
nell'Area MESA;
l'inserimento di un nuovo paragrafo, precisamente il K,
che stabilisce che per apportare modifiche alle composizioni
regionali occorre il consenso dei componenti la stessa Area ed
il voto favorevole del 90 per cento dei membri del Consiglio
dei Governatori.
A seguito dell'incremento dei seggi attribuiti alle
rispettive Aree regionali, nel Consiglio dei Governatori,
questi risultano rispettivamente così attribuiti:
per designazione dal Consiglio dei Governatori: 18
seggi, (precedentemente 13):
America Latina: .......................... 2
Nord America: ............................ 2
Europa Occidentale: ...................... 4
Europa Orientale: ........................ 2
Africa: .................................. 2
Medio Oriente e Asia del Sud: ............ 2
Sud-Est Asiatico e Pacifico: ............. 1
Estremo Oriente: ......................... 3
per elezione alla Conferenza Generale: 25 seggi,
(precedentemente 22):
America Latina: (riduzione di
1 membro), + (1/2) ............................ 4
Europa Occidentale: + (2/3) .............. 4
Europa Orientale: + (1/2) + (2/3) ........ 3
Africa: (aumento di 1 membro) ............ 5
Medio Oriente e Asia del Sud: (aumento
di 1 membro), + (2/3) ......................... 3
Sud-Est Asiatico e Pacifico: (aumento
di 1 membro) .................................. 2
Estremo Oriente: ......................... 1
L'Emendamento apportato all'articolo VI non comporta per
l'Italia alcun onere finanziario, come pure l'Emendamento
all'articolo XIV, in quanto la modifica apportata ha carattere
temporale e non quantitativo relativamente agli impegni di
spesa che vengono già assunti annualmente, e che diverrebbero
biennali.