XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2299-A
Onorevoli Deputati! - La Commissione affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2299 con
l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del Regolamento,
adottando la relazione al disegno di legge presentato al
Senato, che viene allegata.
CIMA, Relatore.
Allegato
Il giorno 11 settembre 1998 è stata firmata a Rotterdam
(Olanda) la Convenzione riguardante la procedura del "consenso
informato a priori" (prior informed consent), per
l'importazione ed esportazione di alcune sostanze e preparati
chimici pericolosi. La Convenzione rende obbligatoria tale
procedura, che attualmente esiste solo per gli Stati membri
dell'Unione europea, per tutte le Parti contraenti.
Il testo della Convenzione viene allegato nella versione
autentica inglese; tra i punti salienti si segnalano i
seguenti.
In base all'articolo 1 la Convenzione ha lo scopo di
favorire la suddivisione delle responsabilità e la
cooperazione fra le Parti nell'ambito del commercio
internazionale di alcune sostanze chimiche e preparati
pericolosi, con lo scopo di proteggere la salute umana e di
contribuire all'utilizzazione ecologicamente compatibile di
dette sostanze e preparati. L'obbligo principale delle Parti è
quello di facilitare lo scambio di informazioni sulle
caratteristiche delle sostanze e preparati pericolosi che
rientrano nella Convenzione, istituendo delle procedure
nazionali di adozione di decisioni applicabili alla loro
importazione o esportazione e fornendo assicurazioni circa la
loro comunicazione alle Parti.
L'articolo 2 prevede una serie di definizioni, tra le
quali quelle di "esportazione", di "Parti", di "organizzazione
di integrazione economica regionale", alle quali viene fatto
riferimento nel corso dell'articolato della Convenzione.
L'articolo 3 riguarda il campo di applicazione della
Convenzione che risulta limitato ai prodotti chimici vietati o
rigorosamente regolamentati nel loro impiego ed ai pesticidi
pericolosi. Sono esclusi dal campo di applicazione prodotti
già regolamentati da altri atti internazionali (armi chimiche,
materiali radioattivi, farmaci, cosmetici), così come prodotti
importati in quantità limitate e destinati a fini di ricerca o
di analisi o per un particolare impiego personale.
L'articolo 4 prevede che ogni Parte contraente designi una
o più autorità nazionali responsabili dell'applicazione di
quanto richiesto dalla Convenzione. Si rimanda pertanto a
quanto già previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 12 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.158 del 7 luglio 1992, che si riferiva
all'allora Regolamento (CEE) n.1734/88 del Consiglio, del 16
giugno 1988, il quale è stato poi sostituito dall'attuale
Regolamento (CEE) n.2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992.
Nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
si individuano (articolo 1) il Ministero della sanità, il
Ministero dell'ambiente e il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato come autorità competenti, e si
indica (articolo 2) il Ministero della sanità quale punto di
contatto sia per i fabbricanti che per la Commissione CEE (e
in futuro, quindi, per il Segretariato della Convenzione) e
per le autorità competenti degli altri Paesi.
Gli articoli 5 e 6 indicano le procedure di informazione
necessarie per l'applicazione della Convenzione
rispettivamente ai prodotti chimici vietati o rigorosamente
regolamentati nel loro impiego e ai pesticidi pericolosi.
L'articolo 7 indica che l'inserimento di una sostanza
chimica tra quelle cui si applica la Convenzione è demandato
ad una decisione della Conferenza delle Parti, previa
valutazione delle sue caratteristiche da parte di un Comitato
di revisione di tali caratteristiche.
L'articolo 8 prevede una misura transitoria per
l'inserimento di una sostanza chimica nell'Allegato III della
Convenzione (elenco dei prodotti chimici sottoposti alla
Convenzione), in attesa di un parere definitivo della
Conferenza delle Parti.
L'articolo 9 descrive, invece, le modalità per
l'esclusione di una sostanza chimica dall'Allegato III della
Convenzione.
L'articolo 10 indica la procedura da seguire al fine di
mettere in atto le misure legislative o amministrative
necessarie per assicurare che le decisioni circa
l'importazione di prodotti chimici inseriti nell'Allegato III
della Convenzione siano prese nei termini temporali previsti
dalla Convenzione stessa.
L'articolo 11 indica l'obbligo di ogni Parte esportatrice
di conformarsi alla decisione di consentire o meno le
importazioni, comunicata da ogni Parte al Segretariato,
garantendo che un prodotto chimico elencato nell'Allegato III
della Convenzione non venga esportato in un Paese che non
abbia dato il consenso all'importazione.
L'articolo 12 precisa che al momento dell'esportazione di
un prodotto vietato o rigorosamente limitato nell'impiego, il
Paese esportatore deve trasmettere una notifica di
esportazione, con i dati previsti dall'allegato V della
Convenzione, al Paese importatore che ne deve accusare
ricevuta.
L'articolo 13 indica a quali specifiche devono sottostare
i prodotti chimici esportati, per quanto concerne la loro
etichettatura e i relativi imballaggi.
L'articolo 14 regola gli scambi di informazioni
scientifiche, tecniche, economiche e giuridiche relative ai
prodotti chimici oggetto della Convenzione, rispettando,
tuttavia, il carattere confidenziale di alcune di esse.
Vengono anche precisate quelle informazioni che in nessun caso
possono essere ritenute confidenziali.
L'articolo 15 prevede l'istituzione o il rafforzamento
delle strutture nazionali per un'efficace applicazione alla
Convenzione.
L'articolo 16 prevede che le Parti contraenti tengano
conto della necessità di fornire assistenza tecnica per
l'attuazione della Convenzione ai Paesi in via di sviluppo o a
quelli con economie in transizione.
L'articolo 17 prospetta l'elaborazione di misure che
possano permettere alla Conferenza delle Parti di adottare
provvedimenti nei confronti dei contraenti che non rispettino
il dettato della Convenzione.
Gli articoli da 18 a 20 riguardano l'istituzione ed i
compiti della Conferenza delle Parti e del relativo
Segretariato, nonché le modalità di risoluzione di eventuali
controversie interpretative della Convenzione.
L'articolo 21 demanda alla Conferenza delle Parti gli
emendamenti alla Convenzione e definisce la procedura per
l'adozione degli stessi.
L'articolo 22 definisce la procedura per l'adozione degli
allegati alla Convenzione e dei relativi emendamenti.
L'articolo 23 stabilisce, per le votazioni, i criteri per
le singole Parti e per l'organizzazione di integrazione
economica regionale.
Gli articoli da 24 a 30 riguardano l'attuazione della
Convenzione, dalla firma alla ratifica e all'entrata in
vigore. Definiscono anche lo Stato depositario della
Convenzione ed il testo di riferimento.
Alla Convenzione seguono cinque allegati, che ne fanno
parte integrante: il primo specifica le informazioni
necessarie per candidare una sostanza o un preparato
all'inserimento nella Convenzione; il secondo i criteri per la
selezione delle sostanze ed i preparati da inserire
nell'elenco di cui all'Allegato III che comprende le sostanze
ed i preparati cui si applica la Convenzione, il quarto i
criteri per la selezione dei pesticidi da inserire
nell'Allegato III e il quinto le informazioni necessarie per
la notifica di esportazione.
La Convenzione di cui è depositario il Segretariato
generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite, entrerà in
vigore dopo 90 giorni dalla data di deposito del cinquantesimo
strumento di ratifica (articolo 26).