XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2299-A




        Onorevoli Deputati! - La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2299 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato al Senato, che viene allegata.

CIMA, Relatore.



Allegato


        Il giorno 11 settembre 1998 è stata firmata a Rotterdam (Olanda) la Convenzione riguardante la procedura del "consenso informato a priori" (prior informed consent), per l'importazione ed esportazione di alcune sostanze e preparati chimici pericolosi. La Convenzione rende obbligatoria tale procedura, che attualmente esiste solo per gli Stati membri dell'Unione europea, per tutte le Parti contraenti.
        Il testo della Convenzione viene allegato nella versione autentica inglese; tra i punti salienti si segnalano i seguenti.
        In base all'articolo 1 la Convenzione ha lo scopo di favorire la suddivisione delle responsabilità e la cooperazione fra le Parti nell'ambito del commercio internazionale di alcune sostanze chimiche e preparati pericolosi, con lo scopo di proteggere la salute umana e di contribuire all'utilizzazione ecologicamente compatibile di dette sostanze e preparati. L'obbligo principale delle Parti è quello di facilitare lo scambio di informazioni sulle caratteristiche delle sostanze e preparati pericolosi che rientrano nella Convenzione, istituendo delle procedure nazionali di adozione di decisioni applicabili alla loro importazione o esportazione e fornendo assicurazioni circa la loro comunicazione alle Parti.
        L'articolo 2 prevede una serie di definizioni, tra le quali quelle di "esportazione", di "Parti", di "organizzazione di integrazione economica regionale", alle quali viene fatto riferimento nel corso dell'articolato della Convenzione.
        L'articolo 3 riguarda il campo di applicazione della Convenzione che risulta limitato ai prodotti chimici vietati o rigorosamente regolamentati nel loro impiego ed ai pesticidi pericolosi. Sono esclusi dal campo di applicazione prodotti già regolamentati da altri atti internazionali (armi chimiche, materiali radioattivi, farmaci, cosmetici), così come prodotti importati in quantità limitate e destinati a fini di ricerca o di analisi o per un particolare impiego personale.
        L'articolo 4 prevede che ogni Parte contraente designi una o più autorità nazionali responsabili dell'applicazione di quanto richiesto dalla Convenzione. Si rimanda pertanto a quanto già previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.158 del 7 luglio 1992, che si riferiva all'allora Regolamento (CEE) n.1734/88 del Consiglio, del 16 giugno 1988, il quale è stato poi sostituito dall'attuale Regolamento (CEE) n.2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si individuano (articolo 1) il Ministero della sanità, il Ministero dell'ambiente e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato come autorità competenti, e si indica (articolo 2) il Ministero della sanità quale punto di contatto sia per i fabbricanti che per la Commissione CEE (e in futuro, quindi, per il Segretariato della Convenzione) e per le autorità competenti degli altri Paesi.
        Gli articoli 5 e 6 indicano le procedure di informazione necessarie per l'applicazione della Convenzione rispettivamente ai prodotti chimici vietati o rigorosamente regolamentati nel loro impiego e ai pesticidi pericolosi.
        L'articolo 7 indica che l'inserimento di una sostanza chimica tra quelle cui si applica la Convenzione è demandato ad una decisione della Conferenza delle Parti, previa valutazione delle sue caratteristiche da parte di un Comitato di revisione di tali caratteristiche.
        L'articolo 8 prevede una misura transitoria per l'inserimento di una sostanza chimica nell'Allegato III della Convenzione (elenco dei prodotti chimici sottoposti alla Convenzione), in attesa di un parere definitivo della Conferenza delle Parti.
        L'articolo 9 descrive, invece, le modalità per l'esclusione di una sostanza chimica dall'Allegato III della Convenzione.
        L'articolo 10 indica la procedura da seguire al fine di mettere in atto le misure legislative o amministrative necessarie per assicurare che le decisioni circa l'importazione di prodotti chimici inseriti nell'Allegato III della Convenzione siano prese nei termini temporali previsti dalla Convenzione stessa.
        L'articolo 11 indica l'obbligo di ogni Parte esportatrice di conformarsi alla decisione di consentire o meno le importazioni, comunicata da ogni Parte al Segretariato, garantendo che un prodotto chimico elencato nell'Allegato III della Convenzione non venga esportato in un Paese che non abbia dato il consenso all'importazione.
        L'articolo 12 precisa che al momento dell'esportazione di un prodotto vietato o rigorosamente limitato nell'impiego, il Paese esportatore deve trasmettere una notifica di esportazione, con i dati previsti dall'allegato V della Convenzione, al Paese importatore che ne deve accusare ricevuta.
        L'articolo 13 indica a quali specifiche devono sottostare i prodotti chimici esportati, per quanto concerne la loro etichettatura e i relativi imballaggi.
        L'articolo 14 regola gli scambi di informazioni scientifiche, tecniche, economiche e giuridiche relative ai prodotti chimici oggetto della Convenzione, rispettando, tuttavia, il carattere confidenziale di alcune di esse. Vengono anche precisate quelle informazioni che in nessun caso possono essere ritenute confidenziali.
        L'articolo 15 prevede l'istituzione o il rafforzamento delle strutture nazionali per un'efficace applicazione alla Convenzione.
        L'articolo 16 prevede che le Parti contraenti tengano conto della necessità di fornire assistenza tecnica per l'attuazione della Convenzione ai Paesi in via di sviluppo o a quelli con economie in transizione.
        L'articolo 17 prospetta l'elaborazione di misure che possano permettere alla Conferenza delle Parti di adottare provvedimenti nei confronti dei contraenti che non rispettino il dettato della Convenzione.
        Gli articoli da 18 a 20 riguardano l'istituzione ed i compiti della Conferenza delle Parti e del relativo Segretariato, nonché le modalità di risoluzione di eventuali controversie interpretative della Convenzione.
        L'articolo 21 demanda alla Conferenza delle Parti gli emendamenti alla Convenzione e definisce la procedura per l'adozione degli stessi.
        L'articolo 22 definisce la procedura per l'adozione degli allegati alla Convenzione e dei relativi emendamenti.
        L'articolo 23 stabilisce, per le votazioni, i criteri per le singole Parti e per l'organizzazione di integrazione economica regionale.
        Gli articoli da 24 a 30 riguardano l'attuazione della Convenzione, dalla firma alla ratifica e all'entrata in vigore. Definiscono anche lo Stato depositario della Convenzione ed il testo di riferimento.
        Alla Convenzione seguono cinque allegati, che ne fanno parte integrante: il primo specifica le informazioni necessarie per candidare una sostanza o un preparato all'inserimento nella Convenzione; il secondo i criteri per la selezione delle sostanze ed i preparati da inserire nell'elenco di cui all'Allegato III che comprende le sostanze ed i preparati cui si applica la Convenzione, il quarto i criteri per la selezione dei pesticidi da inserire nell'Allegato III e il quinto le informazioni necessarie per la notifica di esportazione.
        La Convenzione di cui è depositario il Segretariato generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite, entrerà in vigore dopo 90 giorni dalla data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica (articolo 26).




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