XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2290
Onorevoli Colleghi! - E' noto che gli ex dipendenti
pubblici, penalizzati fin dal 1973 da norme che hanno prodotto
la creazione delle deprecate cosiddette "pensioni d'annata",
non sono stati né sono sufficientemente tutelati sotto
l'aspetto giuridico-economico. Sul piano legislativo hanno
lungamente atteso un provvedimento che rendesse loro
giustizia, eliminando le sempre più macroscopiche
sperequazioni, che aumentano sistematicamente ad ogni
contratto per il personale in servizio, a causa del mancato
aggancio delle pensioni alla dinamica retributiva.
La Camera dei deputati, sollecitata con particolare vigore
da organizzazioni sindacali autonome e da molti parlamentari
sensibili a un'equa soluzione del problema previdenziale,
approvò a stragrande maggioranza la notissima risoluzione del
12 ottobre 1989, con la quale, constatato il permanere di
sperequazioni non giustificabili sul piano giuridico e
sociale, impegnava il Governo per "(...) un piano di rientro
totale delle sperequazioni (...) nell'arco di un quadriennio a
partire dal 1^ gennaio 1990, che garantisca uguali trattamenti
a parità di condizioni nell'ambito delle rispettive gestioni
(...)".
Il Governo dell'epoca, il 3 agosto 1990, presentò al
Senato della Repubblica il disegno di legge n. 2583, assai
deludente per il pubblico impiego, come è testimoniato da una
lettera inviata ai sindacati il 17 ottobre 1990 dallo stesso
Presidente del Consiglio dei ministri, Andreotti ("Questo
provvedimento avvicinerà i dipendenti privati alla piena
perequazione; consisterà per i pubblici in un terzo della
perequazione con esclusione dei benefici dell'ultimo contratto
collettivo per il triennio 1988/1990 (...)". Il disegno di
legge n. 2583 è poi divenuto, con lievi modifiche, la legge 27
febbraio 1991, n. 59, i cui contenuti risultano ben lontani da
quelli che erano gli impegni richiesti con la citata
risoluzione della Camera dei deputati: modestissimi
miglioramenti rateali nell'arco di un quinquennio (con
l'ulteriore beffa dell'ultima rata, corrisposta, anziché il 1^
gennaio 1994, soltanto dal 1^ ottobre 1995 ai pensionati
statali superstiti). La legge di riordino del sistema
pensionistico (legge 8 agosto l995, n. 335) non contiene norme
che prevedano il "rientro totale delle sperequazioni" e
neppure l'aggancio alla dinamica salariale. Si sono ignorati,
così, tanto la risoluzione del 12 ottobre 1989 ("collegamento
delle pensioni con benefìci contrattuali o legislativi")
quanto il documento della Commissione tecnica per la spesa
pubblica del Ministero del tesoro, presieduta dal professor
Piero Giarda nell'aprile 1993 ("l'indicizzazione delle
pensioni dovrebbe essere commisurata all'andamento dei salari
e non all'aumento dei prezzi (...) per evitare il formarsi
delle cosiddette "pensioni di annata" (...)".
La legge-quadro sul pubblico impiego, legge 29 marzo 1983,
n. 93, prevedeva che soltanto la disciplina del regime
retributivo di attività venisse regolamentata in base ad
accordi sindacali, sottolineando l'esigenza che gli atti
previsti devono ispirarsi ai princìpi delle perequazioni e
trasparenza dei trattamenti economici, mentre non veniva
assicurata né perseguita dalla stessa normativa la
perequazione dei trattamenti pensionistici pregressi e futuri.
Il Parlamento, pertanto, decise di superare tale limitazione,
impegnando il Governo, con l'ultimo capoverso della citata
risoluzione del 12 ottobre 1989, "ad adoperarsi, in sede di
contrattazione del pubblico impiego, per considerare anche la
posizione dei pensionati, al fine di evitare il formarsi di
nuove categorie di pensioni d'annata ed a riconsiderare gli
aspetti istituzionali e finanziari relativi in particolare al
personale dello Stato".
Dall'obiettiva constatazione che la tutela per legge del
personale in quiescenza è stata del tutto insoddisfacente,
deriva la presente proposta di considerare a parte, in sede di
contrattazione quadriennale del pubblico impiego (decreto
legislativo n. 29 del 1993) anche il trattamento
pensionistico; ciò al fine di consentire alle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale il
potere di difendere contrattualmente il personale meno
tutelato.