XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2290




        Onorevoli Colleghi! - E' noto che gli ex dipendenti pubblici, penalizzati fin dal 1973 da norme che hanno prodotto la creazione delle deprecate cosiddette "pensioni d'annata", non sono stati né sono sufficientemente tutelati sotto l'aspetto giuridico-economico. Sul piano legislativo hanno lungamente atteso un provvedimento che rendesse loro giustizia, eliminando le sempre più macroscopiche sperequazioni, che aumentano sistematicamente ad ogni contratto per il personale in servizio, a causa del mancato aggancio delle pensioni alla dinamica retributiva.
        La Camera dei deputati, sollecitata con particolare vigore da organizzazioni sindacali autonome e da molti parlamentari sensibili a un'equa soluzione del problema previdenziale, approvò a stragrande maggioranza la notissima risoluzione del 12 ottobre 1989, con la quale, constatato il permanere di sperequazioni non giustificabili sul piano giuridico e sociale, impegnava il Governo per "(...) un piano di rientro totale delle sperequazioni (...) nell'arco di un quadriennio a partire dal 1^ gennaio 1990, che garantisca uguali trattamenti a parità di condizioni nell'ambito delle rispettive gestioni (...)".
        Il Governo dell'epoca, il 3 agosto 1990, presentò al Senato della Repubblica il disegno di legge n. 2583, assai deludente per il pubblico impiego, come è testimoniato da una lettera inviata ai sindacati il 17 ottobre 1990 dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, Andreotti ("Questo provvedimento avvicinerà i dipendenti privati alla piena perequazione; consisterà per i pubblici in un terzo della perequazione con esclusione dei benefici dell'ultimo contratto collettivo per il triennio 1988/1990 (...)". Il disegno di legge n. 2583 è poi divenuto, con lievi modifiche, la legge 27 febbraio 1991, n. 59, i cui contenuti risultano ben lontani da quelli che erano gli impegni richiesti con la citata risoluzione della Camera dei deputati: modestissimi miglioramenti rateali nell'arco di un quinquennio (con l'ulteriore beffa dell'ultima rata, corrisposta, anziché il 1^ gennaio 1994, soltanto dal 1^ ottobre 1995 ai pensionati statali superstiti). La legge di riordino del sistema pensionistico (legge 8 agosto l995, n. 335) non contiene norme che prevedano il "rientro totale delle sperequazioni" e neppure l'aggancio alla dinamica salariale. Si sono ignorati, così, tanto la risoluzione del 12 ottobre 1989 ("collegamento delle pensioni con benefìci contrattuali o legislativi") quanto il documento della Commissione tecnica per la spesa pubblica del Ministero del tesoro, presieduta dal professor Piero Giarda nell'aprile 1993 ("l'indicizzazione delle pensioni dovrebbe essere commisurata all'andamento dei salari e non all'aumento dei prezzi (...) per evitare il formarsi delle cosiddette "pensioni di annata" (...)".
        La legge-quadro sul pubblico impiego, legge 29 marzo 1983, n. 93, prevedeva che soltanto la disciplina del regime retributivo di attività venisse regolamentata in base ad accordi sindacali, sottolineando l'esigenza che gli atti previsti devono ispirarsi ai princìpi delle perequazioni e trasparenza dei trattamenti economici, mentre non veniva assicurata né perseguita dalla stessa normativa la perequazione dei trattamenti pensionistici pregressi e futuri. Il Parlamento, pertanto, decise di superare tale limitazione, impegnando il Governo, con l'ultimo capoverso della citata risoluzione del 12 ottobre 1989, "ad adoperarsi, in sede di contrattazione del pubblico impiego, per considerare anche la posizione dei pensionati, al fine di evitare il formarsi di nuove categorie di pensioni d'annata ed a riconsiderare gli aspetti istituzionali e finanziari relativi in particolare al personale dello Stato".
        Dall'obiettiva constatazione che la tutela per legge del personale in quiescenza è stata del tutto insoddisfacente, deriva la presente proposta di considerare a parte, in sede di contrattazione quadriennale del pubblico impiego (decreto legislativo n. 29 del 1993) anche il trattamento pensionistico; ciò al fine di consentire alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale il potere di difendere contrattualmente il personale meno tutelato.




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