XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2288-C
Onorevoli Colleghi! - La proposta di modifica della
XIII disposizione transitoria della Costituzione giunge alla
Camera in seconda lettura dopo essere stata approvata al
Senato, per la seconda deliberazione a norma dell'articolo 138
del testo costituzionale.
Dopo vari tentativi perpetrati a partire dalla X
legislatura, questo Parlamento è riuscito ad affrontare e, ci
si augura, a portare a termine una riforma su cui il dibattito
è stato lungo, difficile ed appassionato, sia sul piano
istituzionale che storico-politico.
La norma all'esame prevede al primo comma il divieto per i
membri ed i discendenti di casa Savoia di esercitare
l'elettorato attivo e passivo, nonché di ricoprire uffici
pubblici; al secondo comma reca il divieto per gli ex re di
casa Savoia, delle loro consorti ed i loro discendenti maschi
di ingresso e soggiorno nel territorio nazionale. Al terzo
comma, infine, è disposta la avocazione allo Stato dei beni
degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro
discendenti maschi, nonché la previsione di nullità di tutti
gli atti di disposizione, trasferimenti e costituzione di
diritti reali avvenuti dopo il 2 giugno 1946, relativamente a
detti beni.
Dal punto di vista giuridico, esclusa da parte del
Consiglio di Stato (con sentenza n. 153/2001) la possibilità
di una eventuale interpretazione evolutiva della norma per la
riammissione della famiglia Savoia nel nostro paese, sono
state analizzate, discusse e sviscerate nei due rami del
Parlamento le ragioni delle due opzioni di riforma della
disposizione in esame, quella abrogativa e quella
modificativa, con una netta affermazione dell'ultima.
Il testo adottato, di natura emendativa, garantisce
infatti la continuità del dettato costituzionale evitando di
espungere la norma dall'ordinamento, in chiave di garanzia
della memoria storica del paese, ma sancendo la cessazione
degli effetti dei commi primo e secondo della disposizione,
con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge.
La lungimiranza del legislatore costituzionale, infatti, è
ancora una volta confermata; il contesto storico-politico
attuale rende improrogabile una revisione, la Carta delle
Nazioni Unite sui Diritti dell'uomo del 1945, la Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo del 1955 e la adesione
dell'Italia al Trattato di Schengen del 1998, che prevede il
libero accesso di tutti i cittadini europei in Italia,
potrebbero costituire la base per la formulazione di una
fondata accusa di violazione dei diritti degli appartenenti
alla famiglia Savoia da parte dell'Italia, la quale
rischierebbe di veder riconosciuta, invece, la validità di
tale diritto in sede di contenzioso europeo.
Il testo in discussione, così come formulato, consente di
far sintesi di tutte le ragioni storiche e politiche sottese
alla riforma presentando intatto l'intento del costituente ed
il significato che questo poteva avere in quel contesto
storico, pur riconoscendo quelli che oggi sono dei diritti
fondamentali dei discendenti della famiglia Savoia.
L'attuale situazione di fatto sottopone gli stessi ad un
esilio che è sanzione non più ammessa da nessuno Stato civile,
se non in casi estremi e rarissimi; in soccorso ci vengono, in
proposito, gli esempi di paesi quali la Francia, l'Austria,
addirittura la Romania e la Russia, che serenamente e con
maturità hanno compiuto tale passo prima di noi, probabilmente
perché questo è un modo, al contrario di quanto sostenuto da
alcuni, per ribadire a gran voce la solidità e la
intangibilità delle istituzioni democratiche e repubblicane
del nostro Stato.
L'ipotesi abrogativa avrebbe comportato forse una
incidenza troppo "disinvolta" sui passaggi che hanno
caratterizzato la storia del nostro paese, ma un termine di
cessazione degli effetti di questa sanzione politica oggi si
impone per recuperare ragioni di coerenza, oltre che con il
contesto internazionale già citato, con la stessa struttura
costituzionale e con il principio di democrazia che la
anima.
Erminia MAZZONI, Relatore.