XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2288 - 184 - 363 - 465 - 783 - 876 - 1166 - 1256 - 1294 - 1439 - 1575-A
Onorevoli Colleghi! - La proposta di riforma
costituzionale all'esame dell'Assemblea ripropone il tema,
ormai divenuto argomento di cronaca, del rientro della
Famiglia Savoia in Italia.
La modifica della XIII disposizione transitoria e finale
della Costituzione, proposta anche nelle precedenti
legislature, ma mai approvata, è stata oggetto di un animato
dibattito, sia istituzionale che popolare, nel corso degli
anni, dal quale sono emerse tre diverse posizioni: quella dei
favorevoli, largamente maggioritaria, quella dei
temporeggiatori, esigua minoranza, e quella dei contrari,
realtà residuale.
Tale dato, confermato anche dal voto espresso dal Senato,
invita ad una accelerazione, affinché si arrivi a definire una
questione, che viene esasperata ed ingigantita dal suo stesso
inutile protrarsi.
I problemi principali che si presentano al legislatore
oggi, sgombrato, dunque, il campo dal dubbio della piena
condivisione popolare, da alcuni ancora sollevato, sono di
ordine tecnico-giuridico, in relazione alla procedura che si
propone, e di natura storico-politica, riguardo alle due
ipotesi prospettate di abrogazione ovvero di emendamento della
disposizione citata.
La XIII disposizione, collocata tra le disposizioni
transitorie e finali della Costituzione, è "norma finale e di
puntuale portata precettiva" e può essere modificata solo con
il ricorso alla procedura complessa di revisione
costituzionale, prevista dall'articolo 138 della Costituzione.
Tale il giudizio del Consiglio di Stato, che con parere
153/2001, ha posto fine alla discussione sulla percorribilità
della via cosiddetta di interpretazione evolutiva, attraverso
la quale giungere ad una diversa applicazione del contenuto
impeditivo della norma, frutto della evoluzione del contesto
storico-istituzionale. A nulla sono valsi i richiami, in tal
senso, provenienti dalla Convenzione europea dei diritti
dell'uomo e dal Trattato di Schengen, che lasciavano
intravedere la possibilità di un recepimento diretto dei
principi in esso contenuti, senza dover ricorrere alla
revisione costituzionale.
L'impegno che oggi si chiede al Parlamento italiano è
pertanto indispensabile al raggiungimento dell'obiettivo di
democrazia che la maggioranza del popolo italiano valuta
oramai favorevolmente.
Sulla opportunità politica del rientro e sulla valutazione
storica che da esso potrebbe essere toccata, la risposta viene
dalla scelta, operata dalla ampia maggioranza che ha votato il
testo al Senato, di non abrogare la norma, bensì di emendarla,
apponendo un termine di validità del precetto e della sanzione
in essa iscritte.
Cancellare quella dura condanna dettata nel '46 da gravi
ragioni di sicurezza per i fatti storici che avevano visto
protagonista il Re d'Italia, avrebbe aperto il varco ad un
processo di revisione, che nessuno ritiene di dover compiere,
in quanto quei passaggi fanno parte della nostra storia ed è
da essi e per essi che oggi l'Italia è quello che è.
La nostra Costituzione continuerà a ricordare ai posteri
quello che fu, con la valutazione che di quegli avvenimenti
diedero i Costituenti.
Quello che stiamo scrivendo oggi è un principio di
democrazia, con il quale da un canto si sancisce la congruità
di una condanna politica di oltre 50 anni e la
inammissibilità, per chiunque, della privazione dei diritti
umani fondamentali e, dall'altro lato, si riafferma la
solidità del nostro sistema repubblicano.
Ben consapevoli del significato della norma in esame, nel
contesto storico-istituzionale nel quale essa fu concepita,
pur con qualche contrarietà, dobbiamo prendere atto che una
misura così dura non può continuare ad esplicare la sua
efficacia in un paese moderno, che si affaccia al terzo
millennio.
L'esilio è una sanzione gravissima, alla quale gli
ordinamenti democratici fanno ricorso in casi estremi e molto
rari.
La privazione del diritto di cittadinanza e dei diritti di
elettorato attivo e passivo è condannata duramente dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e dalla nostra Costituzione. In merito a tale ultimo profilo,
la dottrina ha elaborato la tesi dell'autorottura
costituzionale, per spiegare la contraddittorietà della norma
e, soprattutto, per giustificare la specialità di essa,
rispetto ad una impalcatura garantista.
L'Italia ha firmato il Trattato di Schengen, con il quale,
tra l'altro, si è impegnata ad eliminare tutti gli ostacoli
esistenti alla libera circolazione dei cittadini europei nei
singoli stati, impegno contraddetto dalla vigenza della norma
impeditiva contenuta nella XIII disposizione, che vieta ai
membri della famiglia Savoia, a tutti gli effetti cittadini
europei, di entrare nel territorio italiano.
Il sottrarsi da parte dell'Italia al rispetto di tale
impegno risulta ancor più grave dopo la formale dichiarazione
di fedeltà alla Costituzione Repubblicana, prestata da
Vittorio Emanuele di Savoia per sé e per il figlio.
Il testo che si propone al voto della Camera prevede che
"I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e
finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale". Non viene toccato il terzo comma, contenente
la previsione di nullità di tutti gli atti di disposizione,
trasferimenti e costituzione di diritti reali, avvenuti dopo
il 2 giugno 1946, relativamente e detti beni, che continuerà
ad esplicare la sua efficacia.
Tale testo, nella sua essenzialità, da risposta a tutte le
obiezioni sollevate nel corso dei lunghi anni di dibattito
sull'argomento e sgombra il campo da tutti i timori emersi,
traducendo in maniera chiara lo spirito che anima il
legislatore di oggi ad intervenire sulla Costituzione, che non
è certo quello di introdurre turbative al corso della
storia.
Erminia Mazzoni, relatore.