XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2288 - 184 - 363 - 465 - 783 - 876 - 1166 - 1256 - 1294 - 1439 - 1575-A




        Onorevoli Colleghi! - La proposta di riforma costituzionale all'esame dell'Assemblea ripropone il tema, ormai divenuto argomento di cronaca, del rientro della Famiglia Savoia in Italia.
        La modifica della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, proposta anche nelle precedenti legislature, ma mai approvata, è stata oggetto di un animato dibattito, sia istituzionale che popolare, nel corso degli anni, dal quale sono emerse tre diverse posizioni: quella dei favorevoli, largamente maggioritaria, quella dei temporeggiatori, esigua minoranza, e quella dei contrari, realtà residuale.
        Tale dato, confermato anche dal voto espresso dal Senato, invita ad una accelerazione, affinché si arrivi a definire una questione, che viene esasperata ed ingigantita dal suo stesso inutile protrarsi.
        I problemi principali che si presentano al legislatore oggi, sgombrato, dunque, il campo dal dubbio della piena condivisione popolare, da alcuni ancora sollevato, sono di ordine tecnico-giuridico, in relazione alla procedura che si propone, e di natura storico-politica, riguardo alle due ipotesi prospettate di abrogazione ovvero di emendamento della disposizione citata.
        La XIII disposizione, collocata tra le disposizioni transitorie e finali della Costituzione, è "norma finale e di puntuale portata precettiva" e può essere modificata solo con il ricorso alla procedura complessa di revisione costituzionale, prevista dall'articolo 138 della Costituzione. Tale il giudizio del Consiglio di Stato, che con parere 153/2001, ha posto fine alla discussione sulla percorribilità della via cosiddetta di interpretazione evolutiva, attraverso la quale giungere ad una diversa applicazione del contenuto impeditivo della norma, frutto della evoluzione del contesto storico-istituzionale. A nulla sono valsi i richiami, in tal senso, provenienti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dal Trattato di Schengen, che lasciavano intravedere la possibilità di un recepimento diretto dei principi in esso contenuti, senza dover ricorrere alla revisione costituzionale.
        L'impegno che oggi si chiede al Parlamento italiano è pertanto indispensabile al raggiungimento dell'obiettivo di democrazia che la maggioranza del popolo italiano valuta oramai favorevolmente.
        Sulla opportunità politica del rientro e sulla valutazione storica che da esso potrebbe essere toccata, la risposta viene dalla scelta, operata dalla ampia maggioranza che ha votato il testo al Senato, di non abrogare la norma, bensì di emendarla, apponendo un termine di validità del precetto e della sanzione in essa iscritte.
        Cancellare quella dura condanna dettata nel '46 da gravi ragioni di sicurezza per i fatti storici che avevano visto protagonista il Re d'Italia, avrebbe aperto il varco ad un processo di revisione, che nessuno ritiene di dover compiere, in quanto quei passaggi fanno parte della nostra storia ed è da essi e per essi che oggi l'Italia è quello che è.
        La nostra Costituzione continuerà a ricordare ai posteri quello che fu, con la valutazione che di quegli avvenimenti diedero i Costituenti.
        Quello che stiamo scrivendo oggi è un principio di democrazia, con il quale da un canto si sancisce la congruità di una condanna politica di oltre 50 anni e la inammissibilità, per chiunque, della privazione dei diritti umani fondamentali e, dall'altro lato, si riafferma la solidità del nostro sistema repubblicano.
        Ben consapevoli del significato della norma in esame, nel contesto storico-istituzionale nel quale essa fu concepita, pur con qualche contrarietà, dobbiamo prendere atto che una misura così dura non può continuare ad esplicare la sua efficacia in un paese moderno, che si affaccia al terzo millennio.
        L'esilio è una sanzione gravissima, alla quale gli ordinamenti democratici fanno ricorso in casi estremi e molto rari.
        La privazione del diritto di cittadinanza e dei diritti di elettorato attivo e passivo è condannata duramente dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e dalla nostra Costituzione. In merito a tale ultimo profilo, la dottrina ha elaborato la tesi dell'autorottura costituzionale, per spiegare la contraddittorietà della norma e, soprattutto, per giustificare la specialità di essa, rispetto ad una impalcatura garantista.
        L'Italia ha firmato il Trattato di Schengen, con il quale, tra l'altro, si è impegnata ad eliminare tutti gli ostacoli esistenti alla libera circolazione dei cittadini europei nei singoli stati, impegno contraddetto dalla vigenza della norma impeditiva contenuta nella XIII disposizione, che vieta ai membri della famiglia Savoia, a tutti gli effetti cittadini europei, di entrare nel territorio italiano.
        Il sottrarsi da parte dell'Italia al rispetto di tale impegno risulta ancor più grave dopo la formale dichiarazione di fedeltà alla Costituzione Repubblicana, prestata da Vittorio Emanuele di Savoia per sé e per il figlio.
        Il testo che si propone al voto della Camera prevede che "I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale". Non viene toccato il terzo comma, contenente la previsione di nullità di tutti gli atti di disposizione, trasferimenti e costituzione di diritti reali, avvenuti dopo il 2 giugno 1946, relativamente e detti beni, che continuerà ad esplicare la sua efficacia.
        Tale testo, nella sua essenzialità, da risposta a tutte le obiezioni sollevate nel corso dei lunghi anni di dibattito sull'argomento e sgombra il campo da tutti i timori emersi, traducendo in maniera chiara lo spirito che anima il legislatore di oggi ad intervenire sulla Costituzione, che non è certo quello di introdurre turbative al corso della storia.

Erminia Mazzoni, relatore.



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