XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2270




        Onorevoli Colleghi! - Con la legge 29 marzo 2001, n. 134, sono state apportate sostanziali modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.
        In particolare, con l'inserimento del comma 2-bis all'articolo 12 della citata legge n. 217 del 1990, si è previsto che "il compenso spettante al difensore è liquidato dal giudice, previo parere del consiglio dell'ordine (...)".
        Questa norma, nella sua concreta applicazione, si è rivelata del tutto inutile, è stata oggetto di contrasti interpretativi, ha comportato ritardi nella liquidazione dei compensi ai difensori e non appare giustificata da esigenze "calmieratrici" delle spettanze dovute ai difensori.
        Infatti, i giudici che debbono procedere alla liquidazione dei compensi non sono tenuti ad adeguarsi ai pareri espressi dal consiglio dell'ordine, tanto è vero che sovente le somme liquidate sono di gran lunga inferiori a quelle riconosciute congrue dal consiglio dell'ordine; gli avvocati sono tenuti a richiedere il parere, con notevole perdita di tempo e con esborsi di diritti per il rilascio del parere stesso alquanto rilevanti i cui importi, il più delle volte, non vengono liquidati assieme ai compensi e alle altre spese, con danno economico per i difensori che, oltre a vedere disatteso dal giudice l'importo ritenuto congruo dal consiglio dell'ordine, sono costretti a sopportare l'onere dei diritti pretesi da quest'ultimo.
        Con la presente proposta di legge si intende porre rimedio a quanto esposto, prevedendo la soppressione, nel comma 2-bis dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificato dalla legge n. 134 del 2001, dell'inciso: "previo parere del consiglio dell'ordine".




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