XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2270
Onorevoli Colleghi! - Con la legge 29 marzo 2001, n. 134,
sono state apportate sostanziali modifiche alla legge 30
luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a
spese dello Stato per i non abbienti.
In particolare, con l'inserimento del comma 2-bis
all'articolo 12 della citata legge n. 217 del 1990, si è
previsto che "il compenso spettante al difensore è liquidato
dal giudice, previo parere del consiglio dell'ordine (...)".
Questa norma, nella sua concreta applicazione, si è
rivelata del tutto inutile, è stata oggetto di contrasti
interpretativi, ha comportato ritardi nella liquidazione dei
compensi ai difensori e non appare giustificata da esigenze
"calmieratrici" delle spettanze dovute ai difensori.
Infatti, i giudici che debbono procedere alla liquidazione
dei compensi non sono tenuti ad adeguarsi ai pareri espressi
dal consiglio dell'ordine, tanto è vero che sovente le somme
liquidate sono di gran lunga inferiori a quelle riconosciute
congrue dal consiglio dell'ordine; gli avvocati sono tenuti a
richiedere il parere, con notevole perdita di tempo e con
esborsi di diritti per il rilascio del parere stesso alquanto
rilevanti i cui importi, il più delle volte, non vengono
liquidati assieme ai compensi e alle altre spese, con danno
economico per i difensori che, oltre a vedere disatteso dal
giudice l'importo ritenuto congruo dal consiglio dell'ordine,
sono costretti a sopportare l'onere dei diritti pretesi da
quest'ultimo.
Con la presente proposta di legge si intende porre rimedio
a quanto esposto, prevedendo la soppressione, nel comma
2-bis dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990,
n. 217, come modificato dalla legge n. 134 del 2001,
dell'inciso: "previo parere del consiglio dell'ordine".