XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2262
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 150 del codice penale
recita testualmente: "La morte del reo, avvenuta prima della
condanna, estingue il reato". Tale formulazione č palesemente
erronea ed in contrasto con il principio costituzionale della
non colpevolezza.
Da anni e da pių parti, č stata segnalata tale anomalia,
senza che il legislatore abbia mai assunto una iniziativa per
rimuoverla.
E' appena il caso di sottolineare il vivo senso di
disappunto, che prende anche lo stesso giudice, privato di
qualsivoglia alternativa procedurale, di dover quotidianamente
consumare in tante sentenze l'estremo oltraggio nei confronti
del cittadino che, in quanto morto, guadagna cosė - con
l'indesiderabile ed ancora ingiustificato appellativo di reo -
l'irrimediabile pregiudizio del proprio diritto alla
presunzione di non colpevolezza, per converso riconosciuta a
qualunque altro, magari nello stesso processo, che non abbia
avuto nelle more la colpa di defungere.
Tale disappunto diventa vero e proprio strazio per i
familiari del defunto, costretti a difendere la memoria del
proprio congiunto da una sentenza che, seppur con la
dichiarazione di estinzione del reato, costituisce una vera e
propria condanna per l'uso del sostantivo "reo".
E' per questa ragione che con la presente proposta di
legge si propone di modificare il richiamato articolo 150 del
codice penale sostituendo la parola "reo" con quella di
"imputato".