XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2262




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 150 del codice penale recita testualmente: "La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato". Tale formulazione č palesemente erronea ed in contrasto con il principio costituzionale della non colpevolezza.
        Da anni e da pių parti, č stata segnalata tale anomalia, senza che il legislatore abbia mai assunto una iniziativa per rimuoverla.
        E' appena il caso di sottolineare il vivo senso di disappunto, che prende anche lo stesso giudice, privato di qualsivoglia alternativa procedurale, di dover quotidianamente consumare in tante sentenze l'estremo oltraggio nei confronti del cittadino che, in quanto morto, guadagna cosė - con l'indesiderabile ed ancora ingiustificato appellativo di reo - l'irrimediabile pregiudizio del proprio diritto alla presunzione di non colpevolezza, per converso riconosciuta a qualunque altro, magari nello stesso processo, che non abbia avuto nelle more la colpa di defungere.
        Tale disappunto diventa vero e proprio strazio per i familiari del defunto, costretti a difendere la memoria del proprio congiunto da una sentenza che, seppur con la dichiarazione di estinzione del reato, costituisce una vera e propria condanna per l'uso del sostantivo "reo".
        E' per questa ragione che con la presente proposta di legge si propone di modificare il richiamato articolo 150 del codice penale sostituendo la parola "reo" con quella di "imputato".




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