XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2242
Onorevoli Colleghi! - I medici, specializzatisi in
varie discipline mediche, iscritti ai corsi tra gli anni 1983
e 1991, durante l'espletamento di tali attività di formazione
ed in dipendenza delle stesse e delle correlate prestazioni
mediche, non hanno percepito alcuna remunerazione.
Per converso, in base alle direttive europee 75/362/CEE,
75/363/CEE, 82/76/CEE (successivamente abrogate dalla
direttiva 93/16/CEE, che ne ha recepito le norme, resa
esecutiva dal decreto legislativo n. 368 del 1999), in materia
di formazione dei medici specialisti e dei corsi per il
conseguimento dei relativi diplomi, era stato prescritto per
tutti gli Stati membri, che le attività di formazione, sia a
tempo pieno, sia a tempo ridotto, dovessero formare oggetto di
"adeguata remunerazione".
In particolare l'articolo 16 della direttiva 82/76/CEE
aveva indicato, per gli Stati membri, quale termine ultimo di
attuazione delle direttive, il 31 dicembre 1982, in osservanza
degli articoli 5 e 189, terzo paragrafo, dell'originario
Trattato istitutivo della Comunità europea, reso esecutivo
dalla legge n. 1203 del 1957.
Il legislatore italiano, invece, non si è adeguato a tale
perentoria disposizione, tanto è vero che la Corte di
giustizia delle Comunità europee, con sentenza 7 luglio 1987
(causa C-19/86, Commissione CEE contro Repubblica italiana),
aveva dichiarato che la Repubblica italiana era venuta meno
agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE.
Successivamente, con il decreto legislativo 8 agosto 1991,
n. 257 (poi abrogato dal decreto legislativo n. 368 del 1999),
il legislatore nazionale riordinando l'accesso alle scuole di
specializzazione e le relative modalità di formazione ed
attuando, in ritardo, le citate direttive CEE, stabiliva in
favore degli specializzandi una borsa di studio annuale di
lire 21.500.000, prevedendo (articolo 8, comma 2), però, che
tali disposizioni trovassero applicazione solamente in favore
dei medici ammessi alle scuole di specializzazione, a
decorrere dall'anno accademico 1991/1992.
Per la ritardata e, comunque, parzialmente omessa
attuazione delle direttive CEE richiamate, era stato avviato
da alcuni medici esclusi un imponente contenzioso conclusosi
con la pronunzia di numerose sentenze, sia da parte dei
tribunali amministrativi regionali, sia in appello dal
Consiglio di Stato, che evidenziavano l'illegittimità dei
provvedimenti tardivamente adottati dall'amministrazione,
annullandoli in quanto in contrasto con le direttive
comunitarie.
Successivamente e sempre con ritardo, con la legge 19
ottobre 1999, n. 370, veniva attribuita una borsa di studio
annua onnicomprensiva di lire 13.000.000 ai soli medici
destinatari delle sentenze amministrative passate in giudicato
e ciò forfettariamente per tutta la durata del corso (articolo
11).
Peraltro, la Corte di giustizia delle Comunità europee,
con sentenza 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97),
stabiliva che l'obbligo di retribuire in maniera adeguata i
periodi di formazione dei medici specialisti doveva
considerarsi incondizionato e sufficientemente preciso, sicché
il giudice nazionale era tenuto, nell'applicazione di
disposizioni nazionali precedenti, o successive, alla
direttiva, ad interpretarle, quanto più possibile, alla luce
della lettera e dello spirito della summenzionata sentenza.
La Corte in particolare individuava, nell'applicazione
retroattiva e completa delle misure di attuazione della
direttiva, la possibilità di rimediare alle conseguenze
pregiudizievoli della precedente tardiva attuazione della
stessa, sempre che questa fosse stata regolarmente recepita,
anche al fine di assicurare un adeguato risarcimento del danno
subìto dagli interessati.
Con successiva sentenza 3 ottobre 2000 (causa C-371/97),
la Corte, inoltre, precisava che l'obbligo di retribuire in
maniera adeguata i periodi di formazione dovesse ritenersi
essere incondizionato e sufficientemente preciso tanto per la
formazione a tempo pieno, quanto per la formazione a tempo
parziale.
A completamento del quadro normativo testè esposto, veniva
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 250 del 23 ottobre 1999 il decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 368, attuativo della citata direttiva
93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di
reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli.
Tale norma ha previsto, tra l'altro, l'inquadramento
dell'attività svolta dal medico durante il periodo di
formazione specialistica in uno specifico contratto di
formazione-lavoro con la corresponsione di un trattamento
economico annuo, onnicomprensivo, determinato con decreto
ministeriale, ogni tre anni (articolo 37).
Anche in questo caso, le disposizioni valgono solamente
per l'avvenire.
Alla stregua di quanto esposto appare chiaro che in base
alle indicazioni della Corte di giustizia delle Comunità
europee, interpretative delle direttive CEE richiamate, viene
riconosciuto ai medici specialisti un vero e proprio diritto
alla remunerazione, principio questo, d'altro canto,
corrispondente a quanto già stabilito dal nostro diritto
interno, là dove l'articolo 36 della Costituzione prevede che:
"Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata
alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso
sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza
libera e dignitosa".
Sta in fatto che, né lo Stato italiano, né le singole
amministrazioni (centrali o periferiche), si sono ancora
attivati per adempiere alle indicazioni della Corte di
giustizia delle Comunità europee o alle direttive CEE
richiamate nei confronti dei medici specialisti ammessi alle
relative scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al
1991. Non solo, ma non si è neppure provveduto ad adempiere in
maniera puntuale e completa alle sentenze degli organi di
giustizia amministrativa, che avevano annullato i
provvedimenti di carattere generale in contrasto con le
disposizioni richiamate; decisioni queste che, pertanto,
estendevano la loro efficacia erga omnes e non solo nei
confronti dei ricorrenti.
In buona sostanza, mentre, da un lato, vi è stata la
violazione e la conseguente lesione di un diritto pienamente
riconosciuto, sia dalla normativa comunitaria, come
interpretata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee,
sia dalla normativa interna, che prevede, come principio
generale, l'adeguata retribuzione dell'attività lavorativa
svolta, dall'altro lato, sussiste un'evidente violazione dei
legittimi interessi degli odierni istanti a che
l'amministrazione convenuta, nel suo complesso, provveda
tempestivamente e correttamente, secondo le vincolanti
indicazioni, sia delle norme comunitarie, sia delle sentenze
dei giudici interni.
La violazione e la conseguente lesione di un diritto
pienamente riconosciuto, impongono allo Stato italiano,
quindi, l'obbligo morale e giuridico di attuare pienamente le
direttive e di adeguarsi alle decisioni del supremo organo di
giustizia comunitario, senza, peraltro, poter opporre
l'intervento di presunte decadenze o prescrizioni di tali
diritti.
Infatti, da un lato, per giurisprudenza consolidata, sia
comunitaria che interna, i diritti nascenti direttamente da
disposizioni comunitarie sono sempre esercitabili sino a che
lo Stato membro non attui correttamente e completamente tali
direttive, dall'altro lato, i diritti de quibus sono
sorti e sono stati pienamente riconosciuti, a partire dalle
sentenze della Corte di giustizia europea del febbraio 1999 e
dell'ottobre 2000.
La proposta di legge è volta, quindi, a risolvere
definitivamente la questione esposta, adeguandosi
completamente alle indicazioni provenienti dalle direttive e
dalle sentenze comunitarie, e, contestualmente, ad evitare che
dall'imponente contenzioso promosso dai medici interessati
derivino a carico dello Stato oneri finanziari eccessivi.