XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2241




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 7, comma 2, della legge del 3 maggio 1999, n. 124 contempla che il servizio d'insegnamento esercitato su posti di sostegno, senza il titolo di cultura specifico, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, e valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all'articolo 485 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
        Vi sono docenti che, negli anni passati, hanno esercitato l'insegnamento di educazione fisica senza il titolo specifico (diploma ISEF) su tutto il territorio italiano e che aspirano ad ottenere, nel rispetto della par condicio, gli analoghi benefìci, disposti dal citato articolo 7, comma 2, validi per gli insegnanti di sostegno.
        Constatato che il personale di educazione fisica in questione pur senza titolo specifico, ha sopperito utilmente alle esigenze per il citato insegnamento in un momento di particolare carenza di docenti della materia nella scuola, mi sembra equa l'estensione dei benefìci attesi dalla categoria.




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