XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2241
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 7, comma 2, della
legge del 3 maggio 1999, n. 124 contempla che il servizio
d'insegnamento esercitato su posti di sostegno, senza il
titolo di cultura specifico, prestato dai docenti non di ruolo
o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del
titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di
concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline
previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, e valido
anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui
all'articolo 485 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297.
Vi sono docenti che, negli anni passati, hanno esercitato
l'insegnamento di educazione fisica senza il titolo specifico
(diploma ISEF) su tutto il territorio italiano e che aspirano
ad ottenere, nel rispetto della par condicio, gli
analoghi benefìci, disposti dal citato articolo 7, comma 2,
validi per gli insegnanti di sostegno.
Constatato che il personale di educazione fisica in
questione pur senza titolo specifico, ha sopperito utilmente
alle esigenze per il citato insegnamento in un momento di
particolare carenza di docenti della materia nella scuola, mi
sembra equa l'estensione dei benefìci attesi dalla
categoria.