XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2230
Onorevoli Colleghi! - Le disposizioni dell'articolo 2,
comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, successivamente
confluite nell'articolo 51 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che vietano la rielezione,
oltre il secondo mandato, di coloro che abbiano ricoperto la
carica di sindaco o di presidente della provincia, avevano
certamente un comprensibile fondamento nella cautela imposta
dall'assoluta novità del sistema dell'elezione diretta, sicché
a molti la limitazione parve opportuna, probabilmente anche
nell'intento di sottoporre la nuova disciplina ad un congruo
periodo di sperimentazione.
A otto anni di distanza, quando moltissimi sindaci e
presidenti di provincia già esercitano proficuamente il loro
secondo mandato elettorale, possiamo ritenere definitivamente
acquisiti gli effetti positivi di quella riforma, e, per
conseguenza, non più attuali i timori di derive plebiscitarie
e le differenze che allora suggerirono di limitare ad una sola
le possibilità di rielezione. Oltretutto, nel nostro
ordinamento questi sono gli unici due casi di limitazione a
cariche elettive.
E' certo che sono già maturi i tempi per la definitiva
caduta di ogni limitazione, anche in considerazione della
necessità di assicurare stabilità e continuità all'azione
amministrativa: non sempre, infatti, due mandati sono
sufficienti per portare a compimento i programmi di
risanamento e di innovazione delle amministrazioni locali.
Per tutti questi motivi, la presente proposta di legge
prevede l'eliminazione di qualsiasi limitazione nel numero di
mandati per i sindaci e per i presidenti delle province.