XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2230




        Onorevoli Colleghi! - Le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, successivamente confluite nell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che vietano la rielezione, oltre il secondo mandato, di coloro che abbiano ricoperto la carica di sindaco o di presidente della provincia, avevano certamente un comprensibile fondamento nella cautela imposta dall'assoluta novità del sistema dell'elezione diretta, sicché a molti la limitazione parve opportuna, probabilmente anche nell'intento di sottoporre la nuova disciplina ad un congruo periodo di sperimentazione.
        A otto anni di distanza, quando moltissimi sindaci e presidenti di provincia già esercitano proficuamente il loro secondo mandato elettorale, possiamo ritenere definitivamente acquisiti gli effetti positivi di quella riforma, e, per conseguenza, non più attuali i timori di derive plebiscitarie e le differenze che allora suggerirono di limitare ad una sola le possibilità di rielezione. Oltretutto, nel nostro ordinamento questi sono gli unici due casi di limitazione a cariche elettive.
        E' certo che sono già maturi i tempi per la definitiva caduta di ogni limitazione, anche in considerazione della necessità di assicurare stabilità e continuità all'azione amministrativa: non sempre, infatti, due mandati sono sufficienti per portare a compimento i programmi di risanamento e di innovazione delle amministrazioni locali.
        Per tutti questi motivi, la presente proposta di legge prevede l'eliminazione di qualsiasi limitazione nel numero di mandati per i sindaci e per i presidenti delle province.




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