XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2220
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge presentata
mira ad eliminare il segreto bancario e l'anonimato
attualmente previsti dal regime per l'emersione delle attività
detenute all'estero.
Obiettivo delle modifiche qui proposte è, quindi,
garantire che lo "scudo fiscale" permetta il rientro e la
regolarizzazione dei capitali illegalmente esportati
all'estero nel passato, ma che sia esclusa la copertura di
attività clandestine che costituiscono veri e propri delitti
(dal traffico di droga, ai sequestri di persona, alla vendita
di armi, ai traffici clandestini di donne e minori, eccetera).
Per evitare questa degenerazione del provvedimento, contraria
ad ogni principio di legalità, è necessario che esso sia
fondato su princìpi di trasparenza, che non sono garantiti
dalla formulazione attuale delle norme.
Come noto, la disciplina introdotta dal decreto-legge n.
350 del 2001 prevede disposizioni di enorme favore per chi
provvede al rimpatrio o alla regolarizzazione delle attività
finanziarie. Per dare il senso della reale portata del
provvedimento, si consideri che esso considera sufficiente il
pagamento una tantum del 2,5 per cento delle somme
illecitamente e clandestinamente esportate, per sanare
definitivamente la situazione del contribuente. In pratica, un
soggetto che abbia esportato illecitamente un miliardo -
evadendo così tra i 400 e i 500 milioni di imposte dovute
all'erario in via ordinaria - ora ha la possibilità di
riportare le somme in Italia e di definire la sua posizione
pagando appena 25 milioni di lire, cioè il 2,5 per cento
dell'importo. Il Governo ritiene che queste disposizioni siano
necessarie per riportare nuove risorse nell'economia del
sistema. A parte ogni considerazione di merito, le
disposizioni oggi in vigore prevedono - oltre al trattamento
fiscale di estremo favore - che l'emersione dei capitali
detenuti all'estero possa avvenire in modo completamente
anonimo. Gli intermediari finanziari non devono, infatti,
indicare i nominativi dei contribuenti agli uffici finanziari
e non devono effettuare le comunicazioni previste dalla
normativa antiriciclaggio; il rientro dei capitali, inoltre,
non autorizza la segnalazione antiriciclaggio. E' chiaro che,
se le disposizioni non vengono modificate, lo "scudo fiscale"
servirà a proteggere tutti i delinquenti comuni che abbiano
necessità di riciclare denaro sporco, cioè proventi derivanti
da traffici illegali di vario tipo e da delitti gravissimi
come quelli sopra citati.
La pericolosità delle disposizioni sull'anonimato e sul
segreto bancario è preoccupante, soprattutto in un momento
come l'attuale, in cui è particolarmente forte la necessità di
contrastare la criminalità e il terrorismo internazionali. Le
disposizioni qui criticate sono in evidente controtendenza
rispetto all'andamento di tutte le economie sviluppate, dai
Paesi europei agli Stati Uniti, che hanno informato alla
trasparenza ed allo scambio di informazioni i loro sistemi;
sono in controtendenza anche rispetto agli orientamenti delle
organizzazioni internazionali, dalla Comunità europea
all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico, che da tempo ormai spingono in questa direzione.
Inoltre, esse appaiono anche non in linea con le stesse
dichiarazioni del Ministro dell'economia e delle finanze, che
ha più volte sottolineato il fatto che la lotta contro
l'illegalità finanziaria deve fondarsi sulla trasparenza degli
ordinamenti e che l'anonimato bancario è destinato a
sparire.
E', quindi, indispensabile eliminare le formule di
anonimato e di segreto bancario attualmente contenute nella
norma, per rendere trasparente l'operazione di rimpatrio di
capitali. Le modifiche proposte in questa proposta di legge
non intervengono sull'operazione condono, e sulla entità del
pagamento in quanto l'operazione è già in corso, ma esse
avvicinano il modello di emersione a quello di recente
introdotto negli Stati Uniti, citato dallo stesso Ministro
dell'economia e delle finanze come modello in effetti più
trasparente di quello italiano. Negli Stati Uniti, il
rimpatrio o la regolarizzazione delle attività finanziarie
elimina le sanzioni amministrative prevedendo l'intero
pagamento delle imposte evase ed esclude l'anonimato dei
beneficiari; questo aspetto, tra l'altro, ne ha reso possibile
l'estensione anche alle società oltre che alle persone
fisiche. Un adeguamento delle disposizioni italiane in tale
direzione non potrebbe che contribuire a rendere trasparente
la norma, eliminando gli aspetti che ad oggi la rendono, di
fatto, inaccettabile.
Va, infine, considerato che le modifiche proposte mirano
anche a risolvere potenziali conflitti tra la disciplina
interna e quella comunitaria, che rischiano di mettere
nuovamente in serio imbarazzo il nostro Paese. L'attuale
disciplina per l'emersione delle attività finanziarie
all'estero, proprio per i suoi profili di anonimato e di
segreto sulle informazioni in possesso degli intermediari,
rischia infatti di confliggere con la disciplina comunitaria
che già oggi regola lo scambio delle informazioni. In pratica
l'Italia, dopo avere sottoscritto accordi che la impegnano a
cooperare con gli altri Paesi europei, in particolare
attraverso lo scambio di informazioni, si trova, attualmente,
ad avere una normativa interna che impedisce lo scambio di
informazioni, in violazione degli accordi comunitari.