XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2188
Onorevoli Colleghi! - Le agenzie di polizia di
sicurezza privata sollecitano da tempo un'attenzione da parte
del Parlamento al loro comparto, con una legge che disciplini
specificatamente e modernamente il settore.
Attualmente questa attività è disciplinata da disposizioni
contenute nel titolo IV, articoli 133-141, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, nel regolamento per l'esecuzione del
citato testo unico, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, nel regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952,
convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508, nel regio
decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla
legge 3 aprile 1937, n. 526.
Nel ricordare che garantire alla collettività la sicurezza
è uno dei compiti primari dello Stato, si evidenzia che negli
ultimi decenni si sono affermate e diffuse sul territorio
strutture di difesa ed intelligence istituite da
privati, con persone che sovente provengono anche dalle Forze
dell'ordine.
Se lo Stato democratico deve essere l'attore principale
nel campo della sicurezza, in quanto le Forze dell'ordine sono
poste a difesa della libertà del cittadino - articolo 13 della
Costituzione - dei suoi diritti inviolabili - articolo 2 della
Costituzione - e dei suoi beni - articolo 42, secondo comma,
della Costituzione -, e quindi la sicurezza rappresenta
un'attività essenziale all'esistenza stessa dello Stato
moderno, nulla ostacola l'esistenza di strutture private di
sicurezza quando la loro attività è disciplinata con legge.
L'equilibrio che deve realizzarsi in una legge di
disciplina dell'attività economica di sicurezza privata può
essere inquadrato nel titolo III (Rapporti economici) della
Costituzione: che, all'articolo 41 recita: "L'iniziativa
economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con
l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità umana".
Questo è l'obiettivo della presente proposta di legge:
nell'affermare il diritto costituzionale del singolo cittadino
di dare vita ed esercitare un'attività economica, lo Stato
democrativo deve disciplinare l'attività economica, fissando
una serie di requisiti in modo tale che questa attività sia
(articolo 41, terzo comma, della Costituzione) indirizzata e
coordinata a fini sociali e, conseguentemente non sia
contraria ai diritti inalienabili del cittadino e alla sua
libertà.
In tale senso le strutture di sicurezza private sono
soggetti economici che offrono i servizi complementari e
subordinati rispetto a quelli offerti dallo Stato, ma che
tuttavia sono offerti per far fronte ad un'esigenza e ad una
richiesta che giungono dalla collettività stessa quando questa
necessita di servizi particolari a cui lo Stato, difensore di
interessi diffusi e non particolari, non è in grado di
corrispondere o non può soddisfare.
Il notevole e continuo sviluppo di strutture di sicurezza
private spinge verso l'approvazione di una legge specifica per
questa attività e per i suoi operatori, la cui esistenza non
può essere posta in discussione ogni qual volta la sicurezza
privata è un mezzo di prevenzione di crimini o di azioni
criminose, e contribuisce conseguentemente al mantenimento
della sicurezza pubblica.
Tuttavia la difesa della sicurezza non può divenire
momento di aggressione, non riconoscimento di diritti,
invasione delle sfere giuridiche e patrimoniali dei cittadini
per ottenere vantaggi personali o di terzi.
Questo è uno dei motivi che giustificano, come è
desumibile dalla presente proposta di legge, l'attenzione
posta dal legislatore nel momento di costituzione,
organizzazione e sviluppo delle attività di sicurezza private
dello Stato, il quale ha il compito costituzionale e
conseguentemente super partes di proteggere i diritti
fondamentali di tutti i cittadini e di garantire la loro
sicurezza.