XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2174




        Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in oggetto si propone di sanare, come già avvenuto per il personale della Ragioneria generale dello Stato, la disparità di trattamento prodottasi in seguito all'applicazione della legge n. 312 del 1980 e resa più evidente per effetto del successivo "ricompattamento".
        L'applicazione di tale normativa, infatti, in ragione del lungo periodo di tempo intercorso tra la sua promulgazione e la declaratoria dei profili (con conseguente "ricompattamento" delle carriere già soppresse dalla legge n. 312 del 1980, con esclusione di questo gruppo di dipendenti che sono rimasti sempre all'ex VII livello, ora area C, posizione economica C1) ha determinato una situazione di svantaggio per il personale in servizio che rivestiva la qualifica di "apicale" di concetto (segretario capo o segretario principale), che era stato inquadrato all'ex VII livello e non è mai stato ricompattato all'ex VIII, ora area C, posizione economica C2. Il predetto personale non ha pertanto potuto conseguire i benefìci riconosciuti a coloro che sono stati immessi in carriera nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge n. 312 del 1980 e la declaratoria dei profili professionali sulla base dei concorsi banditi ai sensi delle disposizioni anteriori alla legge n. 312 del 1980 (ancora per carriere e non per profili), in assenza della declaratoria dei profili stessi. Come accennato, la situazione descritta è stata sanata nell'ambito della Ragioneria generale dello Stato a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 1985, n. 427, che ha esteso (articolo 8, comma 6) le norme dettate in sede di abolizione delle ex carriere ordinarie di concetto. Analogo trattamento non è stato invece riservato al personale della carriera di concetto ordinaria della Corte dei conti al quale, fino alla declaratoria dei profili professionali, sono state ricondotte le stesse attribuzioni, tuttora esplicate, previste per il personale appartenente alla soppressa carriera speciale. Deve essere infine considerato che tutte le amministrazioni nelle quali era prevista una carriera di concetto speciale hanno ottenuto, successivamente alla soppressione della carriera speciale, norme dirette a consentire al personale della carriera di concetto ordinaria l'accesso alle qualifiche funzionali superiori. Gli oneri di spesa connessi con l'auspicata approvazione della proposta di legge in esame sono molto contenuti, dal momento che la normativa coinvolge circa 40 unità di personale, inquadrate nella ex VII qualifica funzionale, ora area C, posizione economica C1.




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