XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2174
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in oggetto
si propone di sanare, come già avvenuto per il personale della
Ragioneria generale dello Stato, la disparità di trattamento
prodottasi in seguito all'applicazione della legge n. 312 del
1980 e resa più evidente per effetto del successivo
"ricompattamento".
L'applicazione di tale normativa, infatti, in ragione del
lungo periodo di tempo intercorso tra la sua promulgazione e
la declaratoria dei profili (con conseguente "ricompattamento"
delle carriere già soppresse dalla legge n. 312 del 1980, con
esclusione di questo gruppo di dipendenti che sono rimasti
sempre all'ex VII livello, ora area C, posizione economica C1)
ha determinato una situazione di svantaggio per il personale
in servizio che rivestiva la qualifica di "apicale" di
concetto (segretario capo o segretario principale), che era
stato inquadrato all'ex VII livello e non è mai stato
ricompattato all'ex VIII, ora area C, posizione economica C2.
Il predetto personale non ha pertanto potuto conseguire i
benefìci riconosciuti a coloro che sono stati immessi in
carriera nel periodo intercorrente tra la data di entrata in
vigore della legge n. 312 del 1980 e la declaratoria dei
profili professionali sulla base dei concorsi banditi ai sensi
delle disposizioni anteriori alla legge n. 312 del 1980
(ancora per carriere e non per profili), in assenza della
declaratoria dei profili stessi. Come accennato, la situazione
descritta è stata sanata nell'ambito della Ragioneria generale
dello Stato a seguito dell'entrata in vigore della legge 7
agosto 1985, n. 427, che ha esteso (articolo 8, comma 6) le
norme dettate in sede di abolizione delle ex carriere
ordinarie di concetto. Analogo trattamento non è stato invece
riservato al personale della carriera di concetto ordinaria
della Corte dei conti al quale, fino alla declaratoria dei
profili professionali, sono state ricondotte le stesse
attribuzioni, tuttora esplicate, previste per il personale
appartenente alla soppressa carriera speciale. Deve essere
infine considerato che tutte le amministrazioni nelle quali
era prevista una carriera di concetto speciale hanno ottenuto,
successivamente alla soppressione della carriera speciale,
norme dirette a consentire al personale della carriera di
concetto ordinaria l'accesso alle qualifiche funzionali
superiori. Gli oneri di spesa connessi con l'auspicata
approvazione della proposta di legge in esame sono molto
contenuti, dal momento che la normativa coinvolge circa 40
unità di personale, inquadrate nella ex VII qualifica
funzionale, ora area C, posizione economica C1.