XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2165




        Onorevoli Colleghi! - Quando si discusse il testo della legge 2 dicembre 1998, n. 420, recante disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati, il presentatore della proposta di legge, a prescindere da diverse e più ampie questioni che venivano poste, non mancò di prospettare l'inconveniente pratico e funzionale che si sarebbe certamente prodotto nel momento in cui fossero stati inviati - in base alla tabella A annessa alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo n. 271 del 1989, introdotta dalla citata legge n. 420 del 1998 - i molti e ponderosi procedimenti provenienti da un grande distretto ad un tribunale che, per consistenza dell'organico e delle strutture, non fosse stato messo in condizioni di farvi fronte. Oltre ad esemplificare con altri casi, il medesimo evidenziò - non foss'altro per la propria conoscenza territoriale e professionale diretta - il caso del tribunale di Perugia, che non avrebbe potuto certamente disimpegnare il nuovo importante carico proveniente dal distretto di Roma senza un cospicuo rafforzamento delle proprie dotazioni di organico e di mezzi. L'urgenza che si attribuiva al provvedimento fece sì prendere atto di questa facile previsione, ma fece ritenere comunque necessaria l'approvazione della citata tabella A senza modifiche o contestuali misure di accompagnamento.
        La situazione, come paventata, si è puntualmente verificata. Senza entrare nel merito di altre contingenze locali, che non sarà difficile controllare, il tribunale di Perugia - che ha un organico di magistrati e di personale già non ottimale - si è trovato oberato da numerosi e complessi, oltre che delicatissimi, procedimenti, provenienti dal distretto di Roma, alcuni dei quali danti luogo a veri e propri maxi-processi. Nonostante l'indubbio impegno della magistratura e del personale ausiliario di Perugia (tribunale e corte di appello), nonché il valido ruolo professionale svolto dagli avvocati del foro locale, si sono prodotte almeno tre non positive conseguenze:

            a) l'ulteriore sovraccarico del tribunale di Perugia e della sua corte di appello, già afflitti dai ben noti tempi lunghi di definizione degli affari;

            b) la frequente necessità di "prelevare" magistrati, mediante varie forme di applicazione, dagli altri tribunali del distretto: cosa che non potrà continuare, essendo Terni a sua volta oberata e lavorando Spoleto ed Orvieto con organici minimi;

            c) l'estrema difficoltà di coprire con un magistrato togato, come invece è doveroso, le sezioni distaccate del tribunale di Perugia.

        La descritta situazione, come ognuno comprende, è destinata ad aggravarsi con la estensione della "competenza circolare" e quindi della applicabilità della citata tabella A:

            1) ai procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia (articolo 11-bis del codice di procedura penale);

            2) ai giudizi di risarcimento del danno contro lo Stato per l'esercizio delle funzioni giudiziarie (di cui alla legge n. 117 del 1988);

            3) alle cause civili in cui sono parte magistrati (introduzione nel codice di procedura civile dell'articolo 30-bis recante "Foro per le cause in cui sono parti i magistrati").

        Ad un siffatto ordine di problemi, salvo che altri abbiano diverse e migliori proposte, si è in grado di ipotizzare soltanto tre tipi di risposta:

            I) l'immediata assegnazione al tribunale ed alla corte di appello di Perugia (e la stessa cosa dovrebbe avvenire per altre sedi toccate dallo stesso specifico problema) di un rilevante numero aggiuntivo di magistrati e di personale ausiliario, senza alcun pregiudizio delle altre sedi giudiziarie del distretto umbro;

            II) una modifica generale del meccanismo, con la previsione che la competenza su questi particolari procedimenti, provenienti da altro distretto, non vada soltanto al tribunale avente sede nel capoluogo del distretto ad quem, ma sia individuata - a rotazione oggettiva ed automatica - in ciascuno dei tribunali operanti nel distretto ricevente;

            III) una specifica modifica dalla citata tabella A riguardante soltanto lo "snodo" di Roma e di Perugia e le sedi che immediatamente le precedono e le seguono nell'attuale "meccanismo circolare".

        E' evidente che, se si cerca la soluzione più semplice, che meno incide sul quadro esistente e che non comporta atti legislativi complessi, si deve privilegiare la prima ipotesi. La soluzione più innovativa sarebbe invece la seconda, la quale sarebbe anche la più "giusta", sia sotto il profilo della pari dignità dei tribunali - principio che è inopportuno, se non incostituzionale, violare - sia sotto il profilo della garanzia di fronte alla precostituzione dei giudici. E non si mancherà di presentare altra, più articolata, proposta di legge in questo senso; la quale avrà riguardo a tutto il territorio nazionale e non soltanto a questo specifico distretto.
        Ma poiché non sembrano scontati i consensi su quest'ultima ipotesi, né appaiono ottenere frutti concreti le incessanti istanze per riconoscere alla sede di Perugia un robusto incremento di personale e di mezzi (non potendosi evidentemente risolvere la situazione con una o due unità in più), si presenta questa proposta di legge, la quale non tocca, al momento, aspetti concettuali della legge n. 420 del 1998, ma si limita di proposito ad un intervento mirato sulla citata tabella A annessa alla stessa.
        Molto semplicemente, l'articolo 1 prevede che la competenza sui particolari processi di che trattasi sia assegnata al tribunale di Firenze, anziché a quello di Perugia, per i procedimenti provenienti dal distretto di Roma. Correlativamente i procedimenti provenienti dal distretto di Ancona sono assegnati a Perugia; e quelli del distretto di Perugia sono assegnati a L'Aquila. Null'altro verrebbe mutato. La sede di Firenze, proporzionalmente più consistente e tutt'al più con qualche modesto ritocco di organico, assorbirebbe più agevolmente le nuove incombenze. Nessun effetto negativo è prevedibile sulle altre sedi giudiziarie toccate dall' avvicendamento.
        Nulla esclude, evidentemente che, in mancanza di controindicazioni anche altre modifiche alla tabella A possano essere concepite per situazioni che abbiano fatto constatare analoghe problematiche.




Frontespizio Testo articoli