XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2165
Onorevoli Colleghi! - Quando si discusse il testo della
legge 2 dicembre 1998, n. 420, recante disposizioni per i
procedimenti riguardanti i magistrati, il presentatore della
proposta di legge, a prescindere da diverse e più ampie
questioni che venivano poste, non mancò di prospettare
l'inconveniente pratico e funzionale che si sarebbe certamente
prodotto nel momento in cui fossero stati inviati - in base
alla tabella A annessa alle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo n. 271 del 1989, introdotta
dalla citata legge n. 420 del 1998 - i molti e ponderosi
procedimenti provenienti da un grande distretto ad un
tribunale che, per consistenza dell'organico e delle
strutture, non fosse stato messo in condizioni di farvi
fronte. Oltre ad esemplificare con altri casi, il medesimo
evidenziò - non foss'altro per la propria conoscenza
territoriale e professionale diretta - il caso del tribunale
di Perugia, che non avrebbe potuto certamente disimpegnare il
nuovo importante carico proveniente dal distretto di Roma
senza un cospicuo rafforzamento delle proprie dotazioni di
organico e di mezzi. L'urgenza che si attribuiva al
provvedimento fece sì prendere atto di questa facile
previsione, ma fece ritenere comunque necessaria
l'approvazione della citata tabella A senza modifiche o
contestuali misure di accompagnamento.
La situazione, come paventata, si è puntualmente
verificata. Senza entrare nel merito di altre contingenze
locali, che non sarà difficile controllare, il tribunale di
Perugia - che ha un organico di magistrati e di personale già
non ottimale - si è trovato oberato da numerosi e complessi,
oltre che delicatissimi, procedimenti, provenienti dal
distretto di Roma, alcuni dei quali danti luogo a veri e
propri maxi-processi. Nonostante l'indubbio impegno della
magistratura e del personale ausiliario di Perugia (tribunale
e corte di appello), nonché il valido ruolo professionale
svolto dagli avvocati del foro locale, si sono prodotte almeno
tre non positive conseguenze:
a) l'ulteriore sovraccarico del tribunale di
Perugia e della sua corte di appello, già afflitti dai ben
noti tempi lunghi di definizione degli affari;
b) la frequente necessità di "prelevare"
magistrati, mediante varie forme di applicazione, dagli altri
tribunali del distretto: cosa che non potrà continuare,
essendo Terni a sua volta oberata e lavorando Spoleto ed
Orvieto con organici minimi;
c) l'estrema difficoltà di coprire con un
magistrato togato, come invece è doveroso, le sezioni
distaccate del tribunale di Perugia.
La descritta situazione, come ognuno comprende, è
destinata ad aggravarsi con la estensione della "competenza
circolare" e quindi della applicabilità della citata tabella
A:
1) ai procedimenti riguardanti i magistrati della
Direzione nazionale antimafia (articolo 11-bis del
codice di procedura penale);
2) ai giudizi di risarcimento del danno contro lo Stato
per l'esercizio delle funzioni giudiziarie (di cui alla legge
n. 117 del 1988);
3) alle cause civili in cui sono parte magistrati
(introduzione nel codice di procedura civile dell'articolo
30-bis recante "Foro per le cause in cui sono parti i
magistrati").
Ad un siffatto ordine di problemi, salvo che altri abbiano
diverse e migliori proposte, si è in grado di ipotizzare
soltanto tre tipi di risposta:
I) l'immediata assegnazione al tribunale ed alla corte
di appello di Perugia (e la stessa cosa dovrebbe avvenire per
altre sedi toccate dallo stesso specifico problema) di un
rilevante numero aggiuntivo di magistrati e di personale
ausiliario, senza alcun pregiudizio delle altre sedi
giudiziarie del distretto umbro;
II) una modifica generale del meccanismo, con la
previsione che la competenza su questi particolari
procedimenti, provenienti da altro distretto, non vada
soltanto al tribunale avente sede nel capoluogo del distretto
ad quem, ma sia individuata - a rotazione oggettiva ed
automatica - in ciascuno dei tribunali operanti nel distretto
ricevente;
III) una specifica modifica dalla citata tabella A
riguardante soltanto lo "snodo" di Roma e di Perugia e le sedi
che immediatamente le precedono e le seguono nell'attuale
"meccanismo circolare".
E' evidente che, se si cerca la soluzione più semplice,
che meno incide sul quadro esistente e che non comporta atti
legislativi complessi, si deve privilegiare la prima ipotesi.
La soluzione più innovativa sarebbe invece la seconda, la
quale sarebbe anche la più "giusta", sia sotto il profilo
della pari dignità dei tribunali - principio che è
inopportuno, se non incostituzionale, violare - sia sotto il
profilo della garanzia di fronte alla precostituzione dei
giudici. E non si mancherà di presentare altra, più
articolata, proposta di legge in questo senso; la quale avrà
riguardo a tutto il territorio nazionale e non soltanto a
questo specifico distretto.
Ma poiché non sembrano scontati i consensi su quest'ultima
ipotesi, né appaiono ottenere frutti concreti le incessanti
istanze per riconoscere alla sede di Perugia un robusto
incremento di personale e di mezzi (non potendosi
evidentemente risolvere la situazione con una o due unità in
più), si presenta questa proposta di legge, la quale non
tocca, al momento, aspetti concettuali della legge n. 420 del
1998, ma si limita di proposito ad un intervento mirato sulla
citata tabella A annessa alla stessa.
Molto semplicemente, l'articolo 1 prevede che la
competenza sui particolari processi di che trattasi sia
assegnata al tribunale di Firenze, anziché a quello di
Perugia, per i procedimenti provenienti dal distretto di Roma.
Correlativamente i procedimenti provenienti dal distretto di
Ancona sono assegnati a Perugia; e quelli del distretto di
Perugia sono assegnati a L'Aquila. Null'altro verrebbe mutato.
La sede di Firenze, proporzionalmente più consistente e
tutt'al più con qualche modesto ritocco di organico,
assorbirebbe più agevolmente le nuove incombenze. Nessun
effetto negativo è prevedibile sulle altre sedi giudiziarie
toccate dall' avvicendamento.
Nulla esclude, evidentemente che, in mancanza di
controindicazioni anche altre modifiche alla tabella A possano
essere concepite per situazioni che abbiano fatto constatare
analoghe problematiche.