XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2137
Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno dei magistrati eletti
in uno dei due rami del Parlamento è diventata una costante ed
è comune alle diverse forze politiche.
L'attività politica dei giudici ha fatto nascere, negli
ultimi anni, perplessità in un numero crescente di cittadini
sull'effettiva terzietà dei titolari della giurisdizione.
Il principio statuito dal primo comma dell'articolo 104
della Costituzione che recita: "La magistratura costituisce un
ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere", è
disatteso allorquando si verifica la commistione tra esercizio
della funzione giurisdizionale ed attività politica. Il
giudice che, seppure per un periodo limitato, rappresenta uno
schieramento politico in un ramo del Parlamento, indubbiamente
partecipa ad un impegno di parte facendone proprie idee e
programmi.
Il cittadino imputato non si sente sufficientemente
tutelato sapendo di dover essere giudicato da un magistrato
che ha militato in un campo politico-ideologico, che ha, cioè,
difeso idee e programmi anche confliggenti con altri.
L'attività giurisdizionale esercitata da un giudice, già
parlamentare, perde quella sacralità rappresentata dalla
diffusa convinzione del popolo di essere tutelato da
magistrati custodi della "giustizia giusta".
Prevedere l'impedimento per il magistrato, terminato il
mandato parlamentare, di riprendere le funzioni
giurisdizionali, significa affermare il principio della
divisione dei poteri e rafforzare la fiducia che in democrazia
i cittadini devono avere nell'amministrazione della
giustizia.