XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2136
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
persegue due obiettivi "generalmente condivisibili": in primo
luogo tenta di porre un freno ad una prassi applicativa
assolutamente irrituale; in secondo luogo "punta" a
contribuire ad un riassetto della fase pre-dibattimentale, non
più differibile affinché il processo funzioni.
Sotto il primo profilo, il riferimento è alla tendenza,
non assoluta, ma comunque generalizzata, a concepire l'udienza
preliminare come luogo processuale destinato puramente e
semplicemente al "passaggio delle carte" dal giudice
dell'udienza preliminare al giudice del dibattimento; sotto il
secondo profilo, si ha riguardo all'esigenza che vi sia
l'approfondimento dibattimentale, solo ove lo stesso appaia
assolutamente indispensabile. In proposito, vale rammentare
che il modulo procedimentale accusatorio, che è dispendioso,
andrebbe attivato - onde evitare un ingiustificato
"ingolfamento" degli uffici giudiziari - solo rispetto alle
res in iudicium deducendae di difficile soluzione e,
quindi, particolarmente complesse.
Memori del brocardo "in claris non fit
interpretatio", quindi, parrebbero auspicabili un più largo
uso del non luogo a procedere, nonché un più facile ricorso ai
riti alternativi. Orbene, un inciso va aperto: quanto detto
resta lettera morta, se non accompagnato da una riforma del
diritto penale sostanziale, volta a restringere sempre più gli
ambiti di intervento della sanzione penale. In altri termini,
va abbandonata l'intenzione di creare, facendo ricorso
all'intervento penale, un sistema di controllo sociale
alternativo rispetto a quello ordinario, che rinviene nella
"supplenza magistratuale" il proprio cardine.
Tornando alla specifica proposta di legge, nella
consapevolezza che non è risolutiva, in quanto misura
"tampone", essa sembra comunque percorrere la giusta
direzione: ossia consentire al giudice del dibattimento - in
sede di questioni preliminari - di effettuare un controllo
interno, avente ad oggetto il rituale esercizio, ad opera del
giudice dell'udienza preliminare, dei suoi poteri, e quindi,
della funzione allo stesso riconosciuta dalla legge
processuale.