XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2136




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge persegue due obiettivi "generalmente condivisibili": in primo luogo tenta di porre un freno ad una prassi applicativa assolutamente irrituale; in secondo luogo "punta" a contribuire ad un riassetto della fase pre-dibattimentale, non più differibile affinché il processo funzioni.
        Sotto il primo profilo, il riferimento è alla tendenza, non assoluta, ma comunque generalizzata, a concepire l'udienza preliminare come luogo processuale destinato puramente e semplicemente al "passaggio delle carte" dal giudice dell'udienza preliminare al giudice del dibattimento; sotto il secondo profilo, si ha riguardo all'esigenza che vi sia l'approfondimento dibattimentale, solo ove lo stesso appaia assolutamente indispensabile. In proposito, vale rammentare che il modulo procedimentale accusatorio, che è dispendioso, andrebbe attivato - onde evitare un ingiustificato "ingolfamento" degli uffici giudiziari - solo rispetto alle res in iudicium deducendae di difficile soluzione e, quindi, particolarmente complesse.
        Memori del brocardo "in claris non fit interpretatio", quindi, parrebbero auspicabili un più largo uso del non luogo a procedere, nonché un più facile ricorso ai riti alternativi. Orbene, un inciso va aperto: quanto detto resta lettera morta, se non accompagnato da una riforma del diritto penale sostanziale, volta a restringere sempre più gli ambiti di intervento della sanzione penale. In altri termini, va abbandonata l'intenzione di creare, facendo ricorso all'intervento penale, un sistema di controllo sociale alternativo rispetto a quello ordinario, che rinviene nella "supplenza magistratuale" il proprio cardine.
        Tornando alla specifica proposta di legge, nella consapevolezza che non è risolutiva, in quanto misura "tampone", essa sembra comunque percorrere la giusta direzione: ossia consentire al giudice del dibattimento - in sede di questioni preliminari - di effettuare un controllo interno, avente ad oggetto il rituale esercizio, ad opera del giudice dell'udienza preliminare, dei suoi poteri, e quindi, della funzione allo stesso riconosciuta dalla legge processuale.




Frontespizio Testo articoli