XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2133




        Onorevoli Deputati! - L'articolo 116 del codice civile italiano prevede che lo straniero che intende contrarre matrimonio in Italia deve esibire un certificato rilasciato dalle autorità competenti del proprio Stato nel quale si attesti che, in base alle leggi di detto Stato, nulla osta al matrimonio.
        In Australia, in base all'ordinamento vigente, non esiste alcuna autorità in grado di rilasciare un tale certificato.
        La situazione è simile a quella che si verificava con gli Stati Uniti d'America e che fu risolta nel 1965 con uno Scambio di lettere che prevedeva la possibilità di presentare una documentazione sostitutiva.
        Si è pertanto pervenuto con il Governo australiano di regolare la situazione allo stesso modo.
        Conseguentemente lo Scambio di lettere con l'Australia prevede che, qualora i cittadini australiani che intendono contrarre matrimonio in Italia non possano presentare la documentazione prevista dall'articolo 116 del codice civile, l'Italia accetti i seguenti documenti:

                a) una dichiarazione giurata resa dal cittadino australiano di fronte all'autorità australiana competente in Italia;

                b) ogni altro documento australiano dal quale risulti indirettamente che, in base alla legge australiana, nulla osta al matrimonio.

        Peraltro se i documenti di cui alla lettera b) non sono disponibili, essi potranno essere sostituiti da un atto notorio formato in presenza del console o dell'ufficiale dello stato civile italiano dal quale risulti che nulla osta al matrimonio.
        E' chiaro che tale sistema comporta una deroga all'articolo 116 del codice civile e quindi incide sulla normativa italiana; pertanto, come avvenne nei riguardi degli Stati Uniti d'America, lo Scambio di lettere deve essere oggetto di approvazione parlamentare che dia piena e intera esecuzione allo stesso.
        Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

RELAZIONE TECNICO NORMATIVA


          Lo Scambio di lettere tra l'Italia e l'Australia in materia di matrimonio comporta una deroga all'articolo 116 del codice civile e quindi incide sulla normativa italiana; pertanto, come avvenne nei riguardi di analogo Accordo con gli Stati Uniti d'America, lo Scambio di lettere deve essere oggetto di approvazione parlamentare che dia piena e intera esecuzione allo stesso. La deroga all'articolo 116 del codice civile non contrasta con i princìpi della Costituzione italiana né con la disciplina comunitaria né ha rilevanza per i profili attinenti al rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali e agli eventuali precedenti interventi di delegificazione.
          L'innovazione della legislazione vigente si giustifica per i motivi di cui alla relazione illustrativa.




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