XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2133
Onorevoli Deputati! - L'articolo 116 del codice civile
italiano prevede che lo straniero che intende contrarre
matrimonio in Italia deve esibire un certificato rilasciato
dalle autorità competenti del proprio Stato nel quale si
attesti che, in base alle leggi di detto Stato, nulla osta al
matrimonio.
In Australia, in base all'ordinamento vigente, non esiste
alcuna autorità in grado di rilasciare un tale certificato.
La situazione è simile a quella che si verificava con gli
Stati Uniti d'America e che fu risolta nel 1965 con uno
Scambio di lettere che prevedeva la possibilità di presentare
una documentazione sostitutiva.
Si è pertanto pervenuto con il Governo australiano di
regolare la situazione allo stesso modo.
Conseguentemente lo Scambio di lettere con l'Australia
prevede che, qualora i cittadini australiani che intendono
contrarre matrimonio in Italia non possano presentare la
documentazione prevista dall'articolo 116 del codice civile,
l'Italia accetti i seguenti documenti:
a) una dichiarazione giurata resa dal cittadino
australiano di fronte all'autorità australiana competente in
Italia;
b) ogni altro documento australiano dal quale
risulti indirettamente che, in base alla legge australiana,
nulla osta al matrimonio.
Peraltro se i documenti di cui alla lettera b) non
sono disponibili, essi potranno essere sostituiti da un atto
notorio formato in presenza del console o dell'ufficiale dello
stato civile italiano dal quale risulti che nulla osta al
matrimonio.
E' chiaro che tale sistema comporta una deroga
all'articolo 116 del codice civile e quindi incide sulla
normativa italiana; pertanto, come avvenne nei riguardi degli
Stati Uniti d'America, lo Scambio di lettere deve essere
oggetto di approvazione parlamentare che dia piena e intera
esecuzione allo stesso.
Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e,
pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui
al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
RELAZIONE TECNICO NORMATIVA
Lo Scambio di lettere tra l'Italia e l'Australia in
materia di matrimonio comporta una deroga all'articolo 116 del
codice civile e quindi incide sulla normativa italiana;
pertanto, come avvenne nei riguardi di analogo Accordo con gli
Stati Uniti d'America, lo Scambio di lettere deve essere
oggetto di approvazione parlamentare che dia piena e intera
esecuzione allo stesso. La deroga all'articolo 116 del codice
civile non contrasta con i princìpi della Costituzione
italiana né con la disciplina comunitaria né ha rilevanza per
i profili attinenti al rispetto delle competenze delle regioni
e delle autonomie locali e agli eventuali precedenti
interventi di delegificazione.
L'innovazione della legislazione vigente si giustifica
per i motivi di cui alla relazione illustrativa.