XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2129




        Onorevoli Colleghi! - A distanza di quasi trentacinque anni dall'approvazione della legge 14 agosto 1967, n. 800, recante "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali", è necessario effettuare un intervento di riordino del settore musicale. La legge n. 800 del 1967, infatti, pur se ricca di importanti indicazioni, alcune delle quali ancora oggi condivisibili, era essenzialmente una legge destinata a regolamentare soltanto alcuni dei settori delle attività musicali, e cioè, segnatamente, quelli connessi con la musica lirica e sinfonica, non estendendo la propria attenzione a tematiche e generi che hanno rivelato la loro importanza nei decenni successivi.
        La presente proposta di legge è la prima ad affrontare il problema della musica nella sua globalità, anche con riferimento ad argomenti nuovi quali la proprietà, i diritti connessi, la discografia, le agenzie, eccetera, e la prima a rappresentare un riferimento organico per tutti coloro che operano nei vari settori delle attività musicali quali autori, artisti, organizzatori, associazioni, enti di varia natura, eccetera, con lo scopo di tutelare la musica italiana e favorirne la diffusione all'interno ed all'estero.
        La proposta di legge, che è divisa in due parti, stabilisce, nella prima, alcuni princìpi generali per tutti i settori dello spettacolo (capo I) e nella seconda (a partire dal capo II) definisce la regolamentazione delle attività musicali.
        Già nell'articolo 2 vengono definiti alcuni interventi di sostegno per lo spettacolo in generale, che rappresentano delle novità rilevanti:

                a) la costituzione di fondi di sostegno autonomi per le singole discipline, che consentono, ad esempio, interventi in ambiti non previsti dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS);

                b) la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali a favore delle attività dello spettacolo, che stimola l'afflusso di risorse private verso di questo;

                c) il tax shelter e la detassazione degli utili reinvestiti, che nei Paesi in cui sono stati introdotti hanno consentito il rilancio delle imprese del settore e, già dopo qualche anno, il recupero del gettito fiscale;

                d) la riduzione delle aliquote IVA;

                e) la creazione di una Agenzia per il credito allo spettacolo finalizzata alla erogazione di crediti agevolati e alla creazione di una carta di credito dell'utente.

        Tra le altre novità, segnaliamo (articolo 5) la costituzione degli Uffici di garanzia.
        Tali strutture, oltre a sostituire le vecchie commissioni consultive, hanno compiti di ripartizione e di assegnazione delle risorse (del FUS e dei fondi di sostegno per le singole discipline) alle regioni ed ai soggetti beneficiari (articolo 6).
        A garantire la trasparenza di questi organismi, che hanno un ruolo accresciuto nell'importanza e nei compiti rispetto alle precedenti commissioni, è stato scelto un criterio di nomina dei membri che li compongono tendente a diminuire sensibilmente il condizionamento politico del Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di garantire una maggiore libertà ed obiettività nelle decisioni.
        Le nomine dei sei membri degli Uffici di garanzia (che vengono, comunque, presieduti dal Ministro o da un suo delegato), infatti, vengono effettuate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica (articolo 5).
        Il capo II contiene la seconda parte della legge, nella quale vengono indicate le norme specifiche per la disciplina delle attività musicali senza distinzione di generi.
        Senza distinzione di generi perché a tutti i generi musicali deve essere riconosciuta pari dignità nelle peculiari differenze che li contraddistinguono: così, per la prima volta, normative sulla musica leggera (che abbiamo continuato a chiamare "leggera" perché questo è il nome che tutti le danno, distinguendola dalla musica popolare che è la musica della "tradizione popolare") si affiancheranno a quelle relative alla musica lirica o alla musica sinfonica.
        Abbiamo ritenuto importante dare nel testo un'indicazione significativa per l'inserimento della musica (nei suoi vari aspetti: storico, di educazione all'ascolto, di pratica strumentale) tra le materie di studio nella scuola, (articolo 7, comma 3) in considerazione dell'importanza che la musica riveste dal punto di vista pedagogico, in generale, e segnatamente nella formazione del carattere, nello sviluppo dell'intelligenza, nella capacità di relazione sociale, nonché nella funzione di stimolo alle capacità cognitive, di memorizzazione, di lettura, di coordinazione, eccetera, come ormai acclarato dalle più recenti ricerche scientifiche.
        Un approfondito studio della musica nell'età scolare crea, inoltre, un bagaglio di conoscenze che andrà a rivelarsi fondamentale, in futuro, perché realizza un investimento sulla formazione di un pubblico di utenti preparati e coscienti.
        Al fine di incrementare la pratica e l'ascolto della musica, è stata ridotta l'aliquota IVA per l'acquisto di strumenti musicali e del materiale di diffusione fonografica (articolo 23).
        Tra le novità introdotte dalla legge segnaliamo (articolo 20) l'istituzione di un fondo per il sostegno delle attività musicali (accanto al FUS), che, oltre a contribuire ad iniziative quali la costruzione di strutture per la realizzazione di spettacoli, la creazione di circuiti musicali per concerti, lirica, danza, le attività di avviamento professionale, eccetera, consente di sostenere iniziative importanti come l'erogazione di contributi alle scuole per l'acquisto di strumenti musicali o iniziative per la distribuzione dei prodotti italiani, o la promozione di orchestre sinfoniche italiane nel panorama fonografico internazionale ed altro.
        Per il finanziamento di tale fondo (articolo 21) sono state individuate una serie di fonti. Alcune di queste, per i benefìci che traggono da altre norme della legge stessa, possono restituire al fondo una quota di tali benefìci. E' il caso, ad esempio, della norma relativa ai compensi per la cosiddetta "copia privata" (articolo 32): viene corrisposta, ad autori e produttori musicali, una percentuale del prezzo di vendita dei supporti vergini di registrazione, a titolo di compenso per la riproduzione privata di opere musicali effettuata da chi acquista tali supporti. La definizione chiara della norma e delle sanzioni consente ad autori e produttori di veder rispettato un loro diritto internazionalmente riconosciuto e poter quindi riscuotere i compensi dovuti. Una quota percentuale di tali compensi andrà ad alimentare il fondo per il sostegno delle attività musicali.
        E' ancora il caso della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), che cede l'1 per cento delle somme incassate per la riscossione del diritto d'autore, ma guadagna sulla ripristinata riscossione dei diritti per le opere di pubblico dominio o sulle maggiori vendite di dischi, quindi incassi di diritti, determinate da misure quali l'abbassamento dell'aliquota IVA sul materiale di riproduzione fonografica.
        Tra le fonti di finanziamento del fondo, oltre al già citato ripristino dei diritti sulle opere di "pubblico dominio" o alla riscossione dell'imposta sugli intrattenimenti e connessi, sono da segnalare l'istituzione di una lotteria della musica ed alcune emissioni filateliche collegate ai festival degli eponimi.
        L'istituzione dei festival degli eponimi (articolo 13) mira a far istituire (nei rispettivi comuni o province di nascita) dei festival dedicati ai grandi della musica italiana di tutti i generi, finalizzati alla conoscenza ed alla diffusione delle loro opere. A titolo di esempio, potrebbero essere istituiti, accanto a quelli già esistenti, dei festival Verdi, Bellini, Donizetti, ma anche Battisti o Modugno, eccetera.
        Il capo III della legge prevede la costituzione dell'Ufficio di garanzia per la musica.
        Tale struttura, come già indicato precedentemente, oltre a sostituire le vecchie commissioni consultive, ha compiti di ripartizione e di assegnazione delle risorse (del FUS e del fondo per il sostegno delle attività musicali) alle regioni ed ai soggetti delle attività musicali; esercita, inoltre, un ruolo di coordinamento tra i soggetti beneficiari per una ottimale utilizzazione di dette risorse (ad esempio, incrementando scambi di produzioni o coordinando le programmazioni di diversi teatri) (articolo 14).
        Merita particolare segnalazione che per le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri di tradizione, le istituzioni concertistiche orchestrali (ICO) e le associazioni, siano stati indicati dei criteri particolareggiati che forniscono all'Ufficio di garanzia per la musica dei parametri capaci di garantire quegli automatismi necessari a valutare in maniera obiettiva l'attività dei suddetti organismi, stimolandone la produttività, la capacità di reperire altre risorse oltre a quelle pubbliche, la capacità di riorganizzazione interna volta ad un ottimale utilizzo delle risorse umane, la presenza sul territorio, l'avviamento professionale dei giovani, il sostegno alle nuove produzioni artistiche nazionali, la capacità di scambio di produzioni con altri soggetti simili, eccetera.
        Il livello di rispetto di detti parametri innesca un meccanismo che può portare all'aumento o alla riduzione dell'entità del contributo, fino a guadagnare un nuovo status o a perdere quello precedentemente ottenuto, cosa che rappresenta una novità assoluta per il nostro Paese (articoli 15 e seguenti).
        Relativamente alle fondazioni lirico-sinfoniche (capo V) viene proposto un riordino del loro ordinamento a distanza di alcuni anni dalla loro trasformazione da "enti lirici" (sottoposti alla disciplina pubblicistica) in fondazioni lirico-sinfoniche (sottoposte alla disciplina privatistica).
        Le differenze riguardano:

                a) il consiglio di amministrazione (articolo 36) che ha una maggiore sovranità ed una diversa composizione, con:

                1) la nomina o la revoca del direttore artistico;
                2) l'ingresso di un rappresentante della provincia in cui ha sede la fondazione, per garantire un maggiore legame con il territorio;

                3) l'ingresso del direttore del locale conservatorio per garantire un rapporto più efficace tra la struttura formativa e la struttura produttiva garantendo, quindi, un'opera di effettivo avviamento professionale;

                4) una riduzione della soglia percentuale in base alla quale soggetti privati possono nominare un loro rappresentante in seno ai consigli, visto che le fondazioni del centro e del sud d'Italia non hanno, finora, trovato soci privati;

            b) il direttore generale (articolo 39) che:

                1) mantenendo il ruolo di direzione e coordinamento dell'attività della fondazione prende il posto del sovrintendente, cedendo, però, al consiglio di amministrazione alcune delle prerogative che i sovrintendenti avevano precedentemente (la nomina del direttore artistico);

                2) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto;

            c) il direttore artistico (articolo 40) che:

                1) torna ad essere obbligatoriamente un musicista e non un musicologo, necessaria garanzia di professionalità per un ruolo che non è di sola programmazione, ma prevede anche la responsabilità della conduzione artistica della fondazione (audizioni, valutazione di composizioni proposte, rapporti con le masse artistiche, eccetera);

                2) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

        Merita particolare attenzione la norma (articolo 25) relativa alla promozione della musica operistica, concertistica e del balletto classico, che a fronte di una maggiore diffusione di musica e balletto nelle emittenti radiofoniche e televisive, consente a queste di elevare l'affollamento pubblicitario, fungendo da stimolo, quindi, alla diffusione della musica e del balletto.
        Analoga attenzione è dovuta alla norma successiva (articolo 26), che impone una quota di trasmissione di musica italiana e comunitaria, sul modello di una legge francese dai benèfici risultati, e che tutela e protegge i prodotti artistici della cultura e dell'identità italiane.
        Di rilevante importanza le norme che definiscono i diritti del produttore-proprietario "dell'opera musicale registrata di suoni e voci" (articoli 28, 29, 30 e 31) che adeguano la legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché le norme dell'articolo 32, che definisce i compensi per la copia privata, cui abbiamo fatto cenno precedentemente. Tali norme sanciscono princìpi importantissimi nel settore della riproduzione fonografica.
        Da ultimo, all'articolo 33, sono state regolamentate la professione di agente e di produttore di spettacolo, con l'obbligo di iscrizione ad un registro appositamente istituito.
        Alcune norme finali (articolo 41) ripristinano l'età della pensione di vecchiaia per tersicorei e ballerini a quaranta anni per le donne e a quarantacinque per gli uomini, sanando una situazione (che riguarda circa 2 mila persone) che ha portato ad un aggravio di spesa per gli enti dotati di corpo di ballo, visto che dopo quelle età tali professionisti non sono utilizzabili e per realizzare le produzioni artistiche è necessario assumere personale a tempo determinato con un evidente aggravio delle spese. L'articolo 42 riguarda le assunzioni a tempo determinato nel campo musicale che, per le caratteristiche peculiari del settore ed in analogia con quanto stabilito per le fondazioni lirico-sinfoniche dalla vigente legislazione, non possono essere normate secondo le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. All'articolo 43 viene definita la musica dal vivo per i riferimenti importanti che questo comporta, ad esempio, per la tassa sugli intrattenimenti e connessi.




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