XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2129
Onorevoli Colleghi! - A distanza di quasi trentacinque
anni dall'approvazione della legge 14 agosto 1967, n. 800,
recante "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività
musicali", è necessario effettuare un intervento di riordino
del settore musicale. La legge n. 800 del 1967, infatti, pur
se ricca di importanti indicazioni, alcune delle quali ancora
oggi condivisibili, era essenzialmente una legge destinata a
regolamentare soltanto alcuni dei settori delle attività
musicali, e cioè, segnatamente, quelli connessi con la musica
lirica e sinfonica, non estendendo la propria attenzione a
tematiche e generi che hanno rivelato la loro importanza nei
decenni successivi.
La presente proposta di legge è la prima ad affrontare il
problema della musica nella sua globalità, anche con
riferimento ad argomenti nuovi quali la proprietà, i diritti
connessi, la discografia, le agenzie, eccetera, e la prima a
rappresentare un riferimento organico per tutti coloro che
operano nei vari settori delle attività musicali quali autori,
artisti, organizzatori, associazioni, enti di varia natura,
eccetera, con lo scopo di tutelare la musica italiana e
favorirne la diffusione all'interno ed all'estero.
La proposta di legge, che è divisa in due parti,
stabilisce, nella prima, alcuni princìpi generali per tutti i
settori dello spettacolo (capo I) e nella seconda (a partire
dal capo II) definisce la regolamentazione delle attività
musicali.
Già nell'articolo 2 vengono definiti alcuni interventi di
sostegno per lo spettacolo in generale, che rappresentano
delle novità rilevanti:
a) la costituzione di fondi di sostegno autonomi
per le singole discipline, che consentono, ad esempio,
interventi in ambiti non previsti dal Fondo unico per lo
spettacolo (FUS);
b) la deducibilità fiscale delle erogazioni
liberali a favore delle attività dello spettacolo, che stimola
l'afflusso di risorse private verso di questo;
c) il tax shelter e la detassazione degli
utili reinvestiti, che nei Paesi in cui sono stati introdotti
hanno consentito il rilancio delle imprese del settore e, già
dopo qualche anno, il recupero del gettito fiscale;
d) la riduzione delle aliquote IVA;
e) la creazione di una Agenzia per il credito allo
spettacolo finalizzata alla erogazione di crediti agevolati e
alla creazione di una carta di credito dell'utente.
Tra le altre novità, segnaliamo (articolo 5) la
costituzione degli Uffici di garanzia.
Tali strutture, oltre a sostituire le vecchie commissioni
consultive, hanno compiti di ripartizione e di assegnazione
delle risorse (del FUS e dei fondi di sostegno per le singole
discipline) alle regioni ed ai soggetti beneficiari (articolo
6).
A garantire la trasparenza di questi organismi, che hanno
un ruolo accresciuto nell'importanza e nei compiti rispetto
alle precedenti commissioni, è stato scelto un criterio di
nomina dei membri che li compongono tendente a diminuire
sensibilmente il condizionamento politico del Ministero per i
beni e le attività culturali, al fine di garantire una
maggiore libertà ed obiettività nelle decisioni.
Le nomine dei sei membri degli Uffici di garanzia (che
vengono, comunque, presieduti dal Ministro o da un suo
delegato), infatti, vengono effettuate dalla Camera dei
deputati e dal Senato della Repubblica (articolo 5).
Il capo II contiene la seconda parte della legge, nella
quale vengono indicate le norme specifiche per la disciplina
delle attività musicali senza distinzione di generi.
Senza distinzione di generi perché a tutti i generi
musicali deve essere riconosciuta pari dignità nelle peculiari
differenze che li contraddistinguono: così, per la prima
volta, normative sulla musica leggera (che abbiamo continuato
a chiamare "leggera" perché questo è il nome che tutti le
danno, distinguendola dalla musica popolare che è la musica
della "tradizione popolare") si affiancheranno a quelle
relative alla musica lirica o alla musica sinfonica.
Abbiamo ritenuto importante dare nel testo un'indicazione
significativa per l'inserimento della musica (nei suoi vari
aspetti: storico, di educazione all'ascolto, di pratica
strumentale) tra le materie di studio nella scuola, (articolo
7, comma 3) in considerazione dell'importanza che la musica
riveste dal punto di vista pedagogico, in generale, e
segnatamente nella formazione del carattere, nello sviluppo
dell'intelligenza, nella capacità di relazione sociale, nonché
nella funzione di stimolo alle capacità cognitive, di
memorizzazione, di lettura, di coordinazione, eccetera, come
ormai acclarato dalle più recenti ricerche scientifiche.
Un approfondito studio della musica nell'età scolare crea,
inoltre, un bagaglio di conoscenze che andrà a rivelarsi
fondamentale, in futuro, perché realizza un investimento sulla
formazione di un pubblico di utenti preparati e coscienti.
Al fine di incrementare la pratica e l'ascolto della
musica, è stata ridotta l'aliquota IVA per l'acquisto di
strumenti musicali e del materiale di diffusione fonografica
(articolo 23).
Tra le novità introdotte dalla legge segnaliamo (articolo
20) l'istituzione di un fondo per il sostegno delle attività
musicali (accanto al FUS), che, oltre a contribuire ad
iniziative quali la costruzione di strutture per la
realizzazione di spettacoli, la creazione di circuiti musicali
per concerti, lirica, danza, le attività di avviamento
professionale, eccetera, consente di sostenere iniziative
importanti come l'erogazione di contributi alle scuole per
l'acquisto di strumenti musicali o iniziative per la
distribuzione dei prodotti italiani, o la promozione di
orchestre sinfoniche italiane nel panorama fonografico
internazionale ed altro.
Per il finanziamento di tale fondo (articolo 21) sono
state individuate una serie di fonti. Alcune di queste, per i
benefìci che traggono da altre norme della legge stessa,
possono restituire al fondo una quota di tali benefìci. E' il
caso, ad esempio, della norma relativa ai compensi per la
cosiddetta "copia privata" (articolo 32): viene corrisposta,
ad autori e produttori musicali, una percentuale del prezzo di
vendita dei supporti vergini di registrazione, a titolo di
compenso per la riproduzione privata di opere musicali
effettuata da chi acquista tali supporti. La definizione
chiara della norma e delle sanzioni consente ad autori e
produttori di veder rispettato un loro diritto
internazionalmente riconosciuto e poter quindi riscuotere i
compensi dovuti. Una quota percentuale di tali compensi andrà
ad alimentare il fondo per il sostegno delle attività
musicali.
E' ancora il caso della Società italiana degli autori ed
editori (SIAE), che cede l'1 per cento delle somme incassate
per la riscossione del diritto d'autore, ma guadagna sulla
ripristinata riscossione dei diritti per le opere di pubblico
dominio o sulle maggiori vendite di dischi, quindi incassi di
diritti, determinate da misure quali l'abbassamento
dell'aliquota IVA sul materiale di riproduzione
fonografica.
Tra le fonti di finanziamento del fondo, oltre al già
citato ripristino dei diritti sulle opere di "pubblico
dominio" o alla riscossione dell'imposta sugli intrattenimenti
e connessi, sono da segnalare l'istituzione di una lotteria
della musica ed alcune emissioni filateliche collegate ai
festival degli eponimi.
L'istituzione dei festival degli eponimi (articolo
13) mira a far istituire (nei rispettivi comuni o province di
nascita) dei festival dedicati ai grandi della musica
italiana di tutti i generi, finalizzati alla conoscenza ed
alla diffusione delle loro opere. A titolo di esempio,
potrebbero essere istituiti, accanto a quelli già esistenti,
dei festival Verdi, Bellini, Donizetti, ma anche
Battisti o Modugno, eccetera.
Il capo III della legge prevede la costituzione
dell'Ufficio di garanzia per la musica.
Tale struttura, come già indicato precedentemente, oltre a
sostituire le vecchie commissioni consultive, ha compiti di
ripartizione e di assegnazione delle risorse (del FUS e del
fondo per il sostegno delle attività musicali) alle regioni ed
ai soggetti delle attività musicali; esercita, inoltre, un
ruolo di coordinamento tra i soggetti beneficiari per una
ottimale utilizzazione di dette risorse (ad esempio,
incrementando scambi di produzioni o coordinando le
programmazioni di diversi teatri) (articolo 14).
Merita particolare segnalazione che per le fondazioni
lirico-sinfoniche, i teatri di tradizione, le istituzioni
concertistiche orchestrali (ICO) e le associazioni, siano
stati indicati dei criteri particolareggiati che forniscono
all'Ufficio di garanzia per la musica dei parametri capaci di
garantire quegli automatismi necessari a valutare in maniera
obiettiva l'attività dei suddetti organismi, stimolandone la
produttività, la capacità di reperire altre risorse oltre a
quelle pubbliche, la capacità di riorganizzazione interna
volta ad un ottimale utilizzo delle risorse umane, la presenza
sul territorio, l'avviamento professionale dei giovani, il
sostegno alle nuove produzioni artistiche nazionali, la
capacità di scambio di produzioni con altri soggetti simili,
eccetera.
Il livello di rispetto di detti parametri innesca un
meccanismo che può portare all'aumento o alla riduzione
dell'entità del contributo, fino a guadagnare un nuovo
status o a perdere quello precedentemente ottenuto, cosa
che rappresenta una novità assoluta per il nostro Paese
(articoli 15 e seguenti).
Relativamente alle fondazioni lirico-sinfoniche (capo V)
viene proposto un riordino del loro ordinamento a distanza di
alcuni anni dalla loro trasformazione da "enti lirici"
(sottoposti alla disciplina pubblicistica) in fondazioni
lirico-sinfoniche (sottoposte alla disciplina
privatistica).
Le differenze riguardano:
a) il consiglio di amministrazione (articolo 36)
che ha una maggiore sovranità ed una diversa composizione,
con:
1) la nomina o la revoca del direttore artistico;
2) l'ingresso di un rappresentante della provincia in
cui ha sede la fondazione, per garantire un maggiore legame
con il territorio;
3) l'ingresso del direttore del locale conservatorio
per garantire un rapporto più efficace tra la struttura
formativa e la struttura produttiva garantendo, quindi,
un'opera di effettivo avviamento professionale;
4) una riduzione della soglia percentuale in base alla
quale soggetti privati possono nominare un loro rappresentante
in seno ai consigli, visto che le fondazioni del centro e del
sud d'Italia non hanno, finora, trovato soci privati;
b) il direttore generale (articolo 39) che:
1) mantenendo il ruolo di direzione e coordinamento
dell'attività della fondazione prende il posto del
sovrintendente, cedendo, però, al consiglio di amministrazione
alcune delle prerogative che i sovrintendenti avevano
precedentemente (la nomina del direttore artistico);
2) partecipa alle riunioni del consiglio di
amministrazione senza diritto di voto;
c) il direttore artistico (articolo 40) che:
1) torna ad essere obbligatoriamente un musicista e
non un musicologo, necessaria garanzia di professionalità per
un ruolo che non è di sola programmazione, ma prevede anche la
responsabilità della conduzione artistica della fondazione
(audizioni, valutazione di composizioni proposte, rapporti con
le masse artistiche, eccetera);
2) partecipa alle riunioni del consiglio di
amministrazione senza diritto di voto.
Merita particolare attenzione la norma (articolo 25)
relativa alla promozione della musica operistica,
concertistica e del balletto classico, che a fronte di una
maggiore diffusione di musica e balletto nelle emittenti
radiofoniche e televisive, consente a queste di elevare
l'affollamento pubblicitario, fungendo da stimolo, quindi,
alla diffusione della musica e del balletto.
Analoga attenzione è dovuta alla norma successiva
(articolo 26), che impone una quota di trasmissione di musica
italiana e comunitaria, sul modello di una legge francese dai
benèfici risultati, e che tutela e protegge i prodotti
artistici della cultura e dell'identità italiane.
Di rilevante importanza le norme che definiscono i diritti
del produttore-proprietario "dell'opera musicale registrata di
suoni e voci" (articoli 28, 29, 30 e 31) che adeguano la legge
22 aprile 1941, n. 633, nonché le norme dell'articolo 32, che
definisce i compensi per la copia privata, cui abbiamo fatto
cenno precedentemente. Tali norme sanciscono princìpi
importantissimi nel settore della riproduzione fonografica.
Da ultimo, all'articolo 33, sono state regolamentate la
professione di agente e di produttore di spettacolo, con
l'obbligo di iscrizione ad un registro appositamente
istituito.
Alcune norme finali (articolo 41) ripristinano l'età della
pensione di vecchiaia per tersicorei e ballerini a quaranta
anni per le donne e a quarantacinque per gli uomini, sanando
una situazione (che riguarda circa 2 mila persone) che ha
portato ad un aggravio di spesa per gli enti dotati di corpo
di ballo, visto che dopo quelle età tali professionisti non
sono utilizzabili e per realizzare le produzioni artistiche è
necessario assumere personale a tempo determinato con un
evidente aggravio delle spese. L'articolo 42 riguarda le
assunzioni a tempo determinato nel campo musicale che, per le
caratteristiche peculiari del settore ed in analogia con
quanto stabilito per le fondazioni lirico-sinfoniche dalla
vigente legislazione, non possono essere normate secondo le
disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368. All'articolo 43 viene
definita la musica dal vivo per i riferimenti importanti che
questo comporta, ad esempio, per la tassa sugli
intrattenimenti e connessi.