XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2120
Onorevoli Colleghi! - In base al combinato disposto
dall'articolo 74, commi ottavo, nono, decimo e undicesimo del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il
trattamento ai fini IVA della cessione dei rottami, cascami e
avanzi metalli ferrosi e non ferrosi (per questi ultimi
limitatamente al rame raffinato e leghe di rame greggio,
nonché nichel greggio, alluminio greggio, piombo greggio,
raffinato antimoniale, zinco greggio e stagno greggio) sono
effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli
obblighi dei contribuenti di cui al Titolo II del medesimo
provvedimento.
Dal 1985 (anno di entrata in vigore del decreto-legge 19
dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 1985, n. 17) il settore dei rottami è
interessato da particolare disciplina (inserita nell'articolo
74 citato) che prevede, in generale, l'esclusione del
pagamento dell'imposta per le relative cessioni.
La normativa sui rottami ha tuttavia subìto, nel corso
degli anni, diverse modifiche.
Da ultimo, la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e la legge
21 novembre 2000, n. 342, hanno profondamente modificato il
quadro di riferimento.
A seguito delle ultime modifiche normative il Ministero
delle finanze ha fornito, con la circolare 2 agosto 1999, n.
165/E, numerosi chiarimenti in merito alla disciplina IVA sui
rottami attualmente in vigore.
La suddetta circolare ha, inoltre, precisato quale deve
essere la corretta numerazione dei commi dell'articolo 74 a
seguito dell'introduzione, dopo il comma 4, del nuovo comma
sui contratti di subfornitura, introdotto dalla legge n. 192
del 1998.
In conseguenza di tale "rinumerazione" i commi riferiti al
regime impositivo delle cessioni di rottami sono l'ottavo
(ex settimo), il nono (ex ottavo), il decimo
(ex nono) e l'undicesimo (ex decimo).
Alla luce della nuova normativa e delle relative
istruzioni ministeriali, va innanzi tutto fatto osservare che,
differentemente da quanto previsto dalla previgente normativa
(la quale prevedeva una disciplina unica per i metalli ferrosi
e non ferrosi nonché per altri materiali quali la carta da
macero, gli stracci, gli scarti di ossa, le pelli, il vetro,
la gomma e la plastica), l'attuale versione dell'articolo 74
dispone due differenti regimi applicativi a seconda del tipo
di rottame oggetto della cessione.
I materiali elencati nella precedente normativa sono
stati, infatti, suddivisi in due categorie, ad ognuna delle
quali rimane associato un proprio regime.
La prima categoria è costituita dai materiali cosiddetti
"poveri", elencati al comma ottavo dell'articolo 74 (così come
modificato dall'articolo 21 della legge 27 dicembre 1997, n.
449), e cioè dai rottami ferrosi e altri materiali di recupero
diversi dai materiali non ferrosi, il quale stabilisce che:
"Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi
e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di
scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica,
intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti
beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati,
compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti
a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio
senza modificarne la natura, sono effettuate senza pagamento
dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo
secondo. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo
comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni
imponibili".
La seconda categoria è, invece, rappresentata dai
materiali definiti "ricchi", elencati al successivo nono
comma, e cioè dai rottami, cascami e avanzi di metalli non
ferrosi e dei relativi lavori e dei semilavorati di
particolari metalli non ferrosi. Va, a tale proposito, fatto
osservare che detta categoria non comprende tutti i materiali
genericamente definibili "non ferrosi" ma soltanto i metalli
"non ferrosi" (dovendosi intendere per tali quelli così
definiti in chimica).
Gli stessi devono, pertanto, essere assoggettati, ai fini
IVA, a far data dal l^ gennaio 1998, al particolare regime
previsto per i materiali "poveri", così come regolamentato dai
commi ottavo, decimo e undicesimo dell'articolo 74.
A tale proposito, si evidenzia che, per quanto disposto
dal decimo comma, gli imprenditori che si occupano
esclusivamente della raccolta dei suddetti materiali e della
loro commercializzazione e che sono dotati di sede fissa, sono
tenuti ad effettuare le cessioni dei rottami senza pagamento
dell'IVA soltanto se nell'anno solare precedente le vendite
sono risultate essere inferiori o uguali a due miliardi di
lire.
Infatti, relativamente ai materiali ferrosi, il decimo
comma dell'articolo 74 (comma aggiunto dall'articolo 21 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e poi sostituito dall'articolo
41 della legge 21 novembre 2000, n. 342) prevede espressamente
che: "Le disposizioni dell'ottavo comma si applicano, per i
prodotti ivi considerati, sotto la responsabilità del cedente
e sempreché nell'anno solare precedente l'ammontare delle
relative cessioni effettuate da raccoglitori e rivenditori
dotati di sede fissa non sia stato superiore a 2 miliardi di
lire".
In tale caso, per quanto previsto dall'undicesimo comma,
gli stessi soggetti di cui sopra (raccoglitori e rivenditori)
sono esonerati dagli obblighi di fatturazione, di
registrazione delle vendite e degli acquisti, di liquidazione
periodica dell'imposta e di dichiarazione annuale, ma sono
comunque tenuti a numerare e conservare le fatture e le
bollette doganali di acquisto nonché le fatture relative alle
cessioni che devono essere emesse dai cessionari che
acquistano i beni nell'esercizio di impresa.
Infatti, il comma undicesimo dell'articolo 74 (come da
ultimo modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342)
prevede espressamente che: "I raccoglitori e i rivenditori di
materiali di cui all'ottavo comma sono esonerati dagli
obblighi di cui al titolo II, tranne quello di numerare e
conservare (...) le fatture e le bollette doganali relative
agli acquisti e alle importazioni, nonché fatture relative
alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve
provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio
dell'impresa, e sono esonerati da ogni altro adempimento senza
diritto a detrazione".
L'agevolazione dei minori obblighi contabili, prevista
dall'undicesimo comma, è tuttavia controbilanciata
dall'impossibilità, per i raccoglitori e i rivenditori di
rottami "poveri", di detrarre l'IVA assolta sugli acquisti
inerenti alle operazioni di raccolta e cessione dei rottami
stessi.
Per tale motivo, lo stesso comma prevede la possibilità di
optare per la liquidazione dell'IVA nei modi ordinari con la
conseguenza che, da un lato, le cessioni devono essere
regolarmente assoggettate ad IVA e, dall'altro, può essere
detratta l'imposta assolta sugli acquisti.
Detta opzione, tuttavia, non è esercitabile da parte di
tutti i soggetti ma soltanto dai raccoglitori e rivenditori
dotati di sede fissa che "per la successiva rivendita se hanno
realizzato cessioni per un importo superiore a 150 milioni di
lire nell'anno precedente possono optare per l'applicazione
dell'IVA nei modi ordinari dandone preventiva comunicazione
all'Ufficio nella dichiarazione relativa al suddetto anno".
Inoltre, "i raccoglitori e i rivenditori dotati di sede fissa,
che effettuato sia cessioni di beni di cui all'ottavo comma
che cessioni di beni di cui al nono comma applicano le
disposizioni di cui al nono comma" (comma undicesimo del
citato articolo 74).
Diversa è, invece, la disciplina riferita alla raccolta e
alla commercializzazione dei materiali "ricchi" (elencati,
come detto, al nono comma dell'articolo 74).
In particolare, per quanto di interesse alla presente
trattazione, il combinato disposto del nono e del decimo comma
dell'articolo 74 prevede la possibilità, per i raccoglitori ed
i rivenditori dotati di sede fissa (a differenza di quanto
statuito per gli operatori del settore dei materiali "poveri")
di detrarre l'IVA assolta su tutti gli acquisti, anche se
inerenti alle operazioni di raccolta e cessione dei rottami.
Va però evidenziato che i suddetti operatori non sono
esentati, come invece disposto per i raccoglitori e
rivenditori di materiali "poveri", dagli adempimenti previsti
dalla normativa IVA (fatturazione, registrazione,
liquidazione, dichiarazione, eccetera).
Da ultimo, va poi evidenziato che l'undicesimo comma
dell'articolo 74 prevede anche una particolare disciplina per
i soggetti che operano contemporaneamente sia nel settore dei
rottami poveri (di cui all'ottavo comma) che in quello dei
rottami ricchi (di cui al nono comma).
I suddetti soggetti, infatti, qualora siano dei
raccoglitori o rivenditori dotati di sede fissa sono tenuti ad
applicare le disposizioni di cui al nono comma con la
conseguenza che:
1) tutte le cessioni di rottami (siano essi poveri o
ricchi) vanno effettuate senza applicazione dell'IVA;
2) è ammessa la detrazione dell'IVA assolta sugli
acquisti, indipendentemente dal fatto che siano riferiti ad
operazioni relative a rottami "poveri" o a rottami
"ricchi";
3) devono essere rispettati gli ordinari obblighi di
fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione
previsti al titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1982.
Ciò significa che se effettuano cessioni sia dei beni
ferrosi sia di quelli non ferrosi si applicano le disposizioni
dettate per i rivenditori dei materiali non ferrosi così come
stabilito dal suddetto quarto periodo del medesimo undicesimo
comma.
Ne discende all'evidenza che, mentre per la cessione dei
materiali ferrosi prevale un regime soggettivo, laddove
l'imponibilità o meno della prestazione è data dal volume di
affari realizzato nell'anno solare precedente, per la cessione
dei materiali non ferrosi, prevale un criterio oggettivo
prevedendosi in via assoluta l'esenzione dall'IVA della
cessione posta in essere.
In ultimo, per quanto concerne i costi e i benefìci della
presente proposta di legge, si rileva che essa non comporta
alcun costo per l'erario, ma anzi assicura un aumento del
gettito IVA. In sostanza, si determinerà un incremento dei
versamenti mensili da parte delle industrie siderurgiche, le
quali, a fronte delle vendite di semilavorati ottenuti dalla
rifusione dei rottami non avranno più IVA a monte da detrarre
sugli acquisti di questa loro materia prima.