XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2120




        Onorevoli Colleghi! - In base al combinato disposto dall'articolo 74, commi ottavo, nono, decimo e undicesimo del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il trattamento ai fini IVA della cessione dei rottami, cascami e avanzi metalli ferrosi e non ferrosi (per questi ultimi limitatamente al rame raffinato e leghe di rame greggio, nonché nichel greggio, alluminio greggio, piombo greggio, raffinato antimoniale, zinco greggio e stagno greggio) sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi dei contribuenti di cui al Titolo II del medesimo provvedimento.
        Dal 1985 (anno di entrata in vigore del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17) il settore dei rottami è interessato da particolare disciplina (inserita nell'articolo 74 citato) che prevede, in generale, l'esclusione del pagamento dell'imposta per le relative cessioni.
        La normativa sui rottami ha tuttavia subìto, nel corso degli anni, diverse modifiche.
        Da ultimo, la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e la legge 21 novembre 2000, n. 342, hanno profondamente modificato il quadro di riferimento.
        A seguito delle ultime modifiche normative il Ministero delle finanze ha fornito, con la circolare 2 agosto 1999, n. 165/E, numerosi chiarimenti in merito alla disciplina IVA sui rottami attualmente in vigore.
        La suddetta circolare ha, inoltre, precisato quale deve essere la corretta numerazione dei commi dell'articolo 74 a seguito dell'introduzione, dopo il comma 4, del nuovo comma sui contratti di subfornitura, introdotto dalla legge n. 192 del 1998.
        In conseguenza di tale "rinumerazione" i commi riferiti al regime impositivo delle cessioni di rottami sono l'ottavo (ex settimo), il nono (ex ottavo), il decimo (ex nono) e l'undicesimo (ex decimo).
        Alla luce della nuova normativa e delle relative istruzioni ministeriali, va innanzi tutto fatto osservare che, differentemente da quanto previsto dalla previgente normativa (la quale prevedeva una disciplina unica per i metalli ferrosi e non ferrosi nonché per altri materiali quali la carta da macero, gli stracci, gli scarti di ossa, le pelli, il vetro, la gomma e la plastica), l'attuale versione dell'articolo 74 dispone due differenti regimi applicativi a seconda del tipo di rottame oggetto della cessione.
        I materiali elencati nella precedente normativa sono stati, infatti, suddivisi in due categorie, ad ognuna delle quali rimane associato un proprio regime.
        La prima categoria è costituita dai materiali cosiddetti "poveri", elencati al comma ottavo dell'articolo 74 (così come modificato dall'articolo 21 della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e cioè dai rottami ferrosi e altri materiali di recupero diversi dai materiali non ferrosi, il quale stabilisce che: "Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo secondo. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili".
        La seconda categoria è, invece, rappresentata dai materiali definiti "ricchi", elencati al successivo nono comma, e cioè dai rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori e dei semilavorati di particolari metalli non ferrosi. Va, a tale proposito, fatto osservare che detta categoria non comprende tutti i materiali genericamente definibili "non ferrosi" ma soltanto i metalli "non ferrosi" (dovendosi intendere per tali quelli così definiti in chimica).
        Gli stessi devono, pertanto, essere assoggettati, ai fini IVA, a far data dal l^ gennaio 1998, al particolare regime previsto per i materiali "poveri", così come regolamentato dai commi ottavo, decimo e undicesimo dell'articolo 74.
        A tale proposito, si evidenzia che, per quanto disposto dal decimo comma, gli imprenditori che si occupano esclusivamente della raccolta dei suddetti materiali e della loro commercializzazione e che sono dotati di sede fissa, sono tenuti ad effettuare le cessioni dei rottami senza pagamento dell'IVA soltanto se nell'anno solare precedente le vendite sono risultate essere inferiori o uguali a due miliardi di lire.
        Infatti, relativamente ai materiali ferrosi, il decimo comma dell'articolo 74 (comma aggiunto dall'articolo 21 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e poi sostituito dall'articolo 41 della legge 21 novembre 2000, n. 342) prevede espressamente che: "Le disposizioni dell'ottavo comma si applicano, per i prodotti ivi considerati, sotto la responsabilità del cedente e sempreché nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa non sia stato superiore a 2 miliardi di lire".
        In tale caso, per quanto previsto dall'undicesimo comma, gli stessi soggetti di cui sopra (raccoglitori e rivenditori) sono esonerati dagli obblighi di fatturazione, di registrazione delle vendite e degli acquisti, di liquidazione periodica dell'imposta e di dichiarazione annuale, ma sono comunque tenuti a numerare e conservare le fatture e le bollette doganali di acquisto nonché le fatture relative alle cessioni che devono essere emesse dai cessionari che acquistano i beni nell'esercizio di impresa.
        Infatti, il comma undicesimo dell'articolo 74 (come da ultimo modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342) prevede espressamente che: "I raccoglitori e i rivenditori di materiali di cui all'ottavo comma sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, tranne quello di numerare e conservare (...) le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonché fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa, e sono esonerati da ogni altro adempimento senza diritto a detrazione".
        L'agevolazione dei minori obblighi contabili, prevista dall'undicesimo comma, è tuttavia controbilanciata dall'impossibilità, per i raccoglitori e i rivenditori di rottami "poveri", di detrarre l'IVA assolta sugli acquisti inerenti alle operazioni di raccolta e cessione dei rottami stessi.
        Per tale motivo, lo stesso comma prevede la possibilità di optare per la liquidazione dell'IVA nei modi ordinari con la conseguenza che, da un lato, le cessioni devono essere regolarmente assoggettate ad IVA e, dall'altro, può essere detratta l'imposta assolta sugli acquisti.
        Detta opzione, tuttavia, non è esercitabile da parte di tutti i soggetti ma soltanto dai raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa che "per la successiva rivendita se hanno realizzato cessioni per un importo superiore a 150 milioni di lire nell'anno precedente possono optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari dandone preventiva comunicazione all'Ufficio nella dichiarazione relativa al suddetto anno". Inoltre, "i raccoglitori e i rivenditori dotati di sede fissa, che effettuato sia cessioni di beni di cui all'ottavo comma che cessioni di beni di cui al nono comma applicano le disposizioni di cui al nono comma" (comma undicesimo del citato articolo 74).
        Diversa è, invece, la disciplina riferita alla raccolta e alla commercializzazione dei materiali "ricchi" (elencati, come detto, al nono comma dell'articolo 74).
        In particolare, per quanto di interesse alla presente trattazione, il combinato disposto del nono e del decimo comma dell'articolo 74 prevede la possibilità, per i raccoglitori ed i rivenditori dotati di sede fissa (a differenza di quanto statuito per gli operatori del settore dei materiali "poveri") di detrarre l'IVA assolta su tutti gli acquisti, anche se inerenti alle operazioni di raccolta e cessione dei rottami. Va però evidenziato che i suddetti operatori non sono esentati, come invece disposto per i raccoglitori e rivenditori di materiali "poveri", dagli adempimenti previsti dalla normativa IVA (fatturazione, registrazione, liquidazione, dichiarazione, eccetera).
        Da ultimo, va poi evidenziato che l'undicesimo comma dell'articolo 74 prevede anche una particolare disciplina per i soggetti che operano contemporaneamente sia nel settore dei rottami poveri (di cui all'ottavo comma) che in quello dei rottami ricchi (di cui al nono comma).
        I suddetti soggetti, infatti, qualora siano dei raccoglitori o rivenditori dotati di sede fissa sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui al nono comma con la conseguenza che:

            1) tutte le cessioni di rottami (siano essi poveri o ricchi) vanno effettuate senza applicazione dell'IVA;

            2) è ammessa la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti, indipendentemente dal fatto che siano riferiti ad operazioni relative a rottami "poveri" o a rottami "ricchi";

            3) devono essere rispettati gli ordinari obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione previsti al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1982.

        Ciò significa che se effettuano cessioni sia dei beni ferrosi sia di quelli non ferrosi si applicano le disposizioni dettate per i rivenditori dei materiali non ferrosi così come stabilito dal suddetto quarto periodo del medesimo undicesimo comma.
        Ne discende all'evidenza che, mentre per la cessione dei materiali ferrosi prevale un regime soggettivo, laddove l'imponibilità o meno della prestazione è data dal volume di affari realizzato nell'anno solare precedente, per la cessione dei materiali non ferrosi, prevale un criterio oggettivo prevedendosi in via assoluta l'esenzione dall'IVA della cessione posta in essere.
        In ultimo, per quanto concerne i costi e i benefìci della presente proposta di legge, si rileva che essa non comporta alcun costo per l'erario, ma anzi assicura un aumento del gettito IVA. In sostanza, si determinerà un incremento dei versamenti mensili da parte delle industrie siderurgiche, le quali, a fronte delle vendite di semilavorati ottenuti dalla rifusione dei rottami non avranno più IVA a monte da detrarre sugli acquisti di questa loro materia prima.




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