XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2087




        Onorevoli Colleghi! - La legge n. 370 del 1999 all'articolo 8, comma 7, dispone che "è legittimamente conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, da parte dei tecnici laureati di cui all'articolo 1, comma 10, penultimo periodo, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, anche se non in servizio al 1^ agosto 1980, i quali, ammessi con riserva ai rilevati giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione, emesse dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati".
        Tale norma, nella sua eccezione meramente "letterale" accolta dall'amministrazione, ha già consentito l'inquadramento nel ruolo dei professori associati di quei tecnici laureati più anziani (tecnici laureati di cui all'articolo 1, comma 10, penultimo periodo, della citata legge n. 4 del 1999) con presa di servizio tra il 1980 e il 1986 che:

                a) abbiano chiesto di partecipare alla terza tornata dei giudizi di idoneità per professore associato, avendo maturato all'atto della indizione della terza tornata (agosto 1989) un triennio di attività didattica e scientifica;

                b) ne siano stati esclusi per la mancanza del requisito della presa di servizio al 1^ agosto 1980;

                c) abbiano ricorso in via giurisdizionale avverso tale esclusione;

                d) abbiano partecipato positivamente ai giudizi di idoneità in virtù di ordinanza sospensiva dei provvedimenti impugnati.

        Sono rimasti a tutt'oggi esclusi un limitato numero di tecnici laureati che in identica posizione in base ai requisiti ed alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sia per anzianità che per titoli accademici, pur avendo presentato domanda di partecipazione ai giudizi e pur avendo presentato ricorso avverso l'esclusione, non si sono potuti avvalere (come i colleghi di cui si è detto alla lettera d)), per un fatto puramente casuale e quindi discriminatorio, di una ordinanza di sospensione atta a partecipare ai giudizi di idoneità come hanno invece ottenuto molti altri colleghi.
        La legittimazione della idoneità sancita dall'articolo 8, comma 7 della legge n. 370 del 1999 non può prescindere dal contenere anche una prioritaria implicita legittimazione dell'ammissione al concorso per coloro che potevano e dovevano essere giudicati, ammissione ai giudizi che deve essere quindi estesa anche a coloro che, in identica posizione, pur avendo presentato domanda e ricorso, non hanno avuto solo per avversa sorte l'opportunità di essere esaminati.
        La presente proposta di legge intende permettere solo l'accesso ad un concorso a soggetti che ne sono stati tenuti ingiustamente fuori e non riguarda, invece, l'esito del concorso che si svolgerà normalmente secondo i criteri di merito individuale.
        Una interpretazione non strettamente letterale e superficiale, ma autentica ed approfondita della legge ed una sua esplicitazione secondo i limiti proposti, che ulteriormente illustreremo e analizzeremo in dettaglio nel prosieguo dell'iter legislativo, corrispondono per noi a criteri di equità reale e costituzionale.




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