XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2087
Onorevoli Colleghi! - La legge n. 370 del 1999
all'articolo 8, comma 7, dispone che "è legittimamente
conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, da parte dei tecnici laureati di cui all'articolo 1,
comma 10, penultimo periodo, della legge 14 gennaio 1999, n.
4, anche se non in servizio al 1^ agosto 1980, i quali,
ammessi con riserva ai rilevati giudizi per effetto di
ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi
alla partecipazione, emesse dai competenti organi di
giurisdizione amministrativa, li abbiano superati".
Tale norma, nella sua eccezione meramente "letterale"
accolta dall'amministrazione, ha già consentito
l'inquadramento nel ruolo dei professori associati di quei
tecnici laureati più anziani (tecnici laureati di cui
all'articolo 1, comma 10, penultimo periodo, della citata
legge n. 4 del 1999) con presa di servizio tra il 1980 e il
1986 che:
a) abbiano chiesto di partecipare alla terza
tornata dei giudizi di idoneità per professore associato,
avendo maturato all'atto della indizione della terza tornata
(agosto 1989) un triennio di attività didattica e
scientifica;
b) ne siano stati esclusi per la mancanza del
requisito della presa di servizio al 1^ agosto 1980;
c) abbiano ricorso in via giurisdizionale avverso
tale esclusione;
d) abbiano partecipato positivamente ai giudizi di
idoneità in virtù di ordinanza sospensiva dei provvedimenti
impugnati.
Sono rimasti a tutt'oggi esclusi un limitato numero di
tecnici laureati che in identica posizione in base ai
requisiti ed alle condizioni di cui alle precedenti lettere
a), b) e c) sia per anzianità che per titoli
accademici, pur avendo presentato domanda di partecipazione ai
giudizi e pur avendo presentato ricorso avverso l'esclusione,
non si sono potuti avvalere (come i colleghi di cui si è detto
alla lettera d)), per un fatto puramente casuale e
quindi discriminatorio, di una ordinanza di sospensione atta a
partecipare ai giudizi di idoneità come hanno invece ottenuto
molti altri colleghi.
La legittimazione della idoneità sancita dall'articolo 8,
comma 7 della legge n. 370 del 1999 non può prescindere dal
contenere anche una prioritaria implicita legittimazione
dell'ammissione al concorso per coloro che potevano e dovevano
essere giudicati, ammissione ai giudizi che deve essere quindi
estesa anche a coloro che, in identica posizione, pur avendo
presentato domanda e ricorso, non hanno avuto solo per avversa
sorte l'opportunità di essere esaminati.
La presente proposta di legge intende permettere solo
l'accesso ad un concorso a soggetti che ne sono stati tenuti
ingiustamente fuori e non riguarda, invece, l'esito del
concorso che si svolgerà normalmente secondo i criteri di
merito individuale.
Una interpretazione non strettamente letterale e
superficiale, ma autentica ed approfondita della legge ed una
sua esplicitazione secondo i limiti proposti, che
ulteriormente illustreremo e analizzeremo in dettaglio nel
prosieguo dell'iter legislativo, corrispondono per noi a
criteri di equità reale e costituzionale.