XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2083
Onorevoli Colleghi! - Nell'attuale momento storico,
caratterizzato dalla accentuata tendenza a trasferire sul
piano internazionale la tutela degli interessi di spiccato
valore umano, è sempre più avvertita la precisa esigenza di
dare agli atti internazionali di portata universale e,
soprattutto, europea, quel riconoscimento richiesto dalla
coscienza sociale, considerando il loro alto valore ideale e
politico e la loro funzione ispiratrice.
In ordine al processo di attuazione dei princìpi delle
convenzioni internazionali mediante più adeguati strumenti, si
è proceduto dal punto di vista giuridico ad incorporare e
concretizzare i diritti fondamentali in precisi accordi
internazionali, con correlativa efficacia obbligatoria diretta
degli stessi nell'ordinamento dello Stato. Infatti, in attesa
di un diritto generale e unitario sopranazionale, la
protezione internazionale dei diritti dell'uomo, per
raggiungere i propri obiettivi e per conseguire pratica
efficacia, deve fare affidamento sul diritto interno, essendo
compito dello Stato assicurare agli individui la concreta
fruizione dei diritti e delle libertà sanciti negli atti
internazionali. Il presupposto di tale ragionamento è la non
tassatività dei diritti della personalità originariamente
consacrati nella Costituzione e il valore attribuito
all'articolo 2 della Carta costituzionale. Infatti, l'articolo
2 della Costituzione è una "clausola aperta", pronta a
recepire nuovi interessi della personalità, successivamente
affermatisi come esigenze inviolabili, nonché consacrati in
atti o convenzioni internazionali.
La Corte costituzionale si è ripetutamente appellata a
princìpi desumibili dall'intera Costituzione e più volte ha
affermato, nell'affrontare il problema dei limiti dei diritti
costituzionalmente sanciti, che essi si possono ricavare anche
da interessi non esplicitamente enunciati, ma desumibili dalla
Carta costituzionale.
Il problema si inserisce nella questione più ampia della
posizione delle norme della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, nella
gerarchia delle fonti del diritto italiano, problema ancora
insoluto. La mancanza di un preciso orientamento
giurisprudenziale in ordine al "rango" della Convenzione nel
diritto italiano crea, infatti, qualche incertezza. La tesi
per cui i trattati internazionali rientrerebbero nella
previsione di cui all'articolo 10 della Costituzione è stata
più volte contrastata dalla stessa Corte costituzionale, la
quale (già con la sentenza n. 32 del 1960) ha ritenuto che
tale disposizione vada riferita alle norme cosiddette
"consuetudinarie" del diritto internazionale e non ai singoli
impegni assunti dallo Stato. In pratica, l'articolo 10 della
Costituzione si riferirebbe alle sole norme internazionali
generali e non a quelle pattizie, quale è la citata
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali.
Un altro indirizzo dottrinario, seguito da parte di una
giurisprudenza di merito e recepito da una sentenza della
Corte dei conti a sezioni riunite del 27 marzo 1980, è quello
secondo cui, posto che fra le norme di diritto internazionale
generalmente riconosciute (articolo 10 della Costituzione) vi
è il principio pacta sunt servanda, ne deriva la volontà
del Costituente di adeguare il nostro ordinamento anche a
tutti gli strumenti pattizi stipulati dallo Stato italiano.
Ancora, si è sostenuto un rilievo costituzionale della
Convenzione, in base all'articolo 11 della Costituzione, che
pone un limite alla sovranità nazionale. Tuttavia, la Corte
costituzionale ha accompagnato spesso, nella valutazione della
legittimità di una norma, il riferimento agli articoli della
Costituzione con quello alle norme della Convenzione, portando
ad una prima e significativa apertura verso la
"costituzionalizzazione" della Convenzione stessa. Di fronte a
questa situazione di incertezza, si ritiene ancora più
opportuno l'esplicito riconoscimento nella Carta
costituzionale della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo
previsti dai patti internazionali.