XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2083




        Onorevoli Colleghi! - Nell'attuale momento storico, caratterizzato dalla accentuata tendenza a trasferire sul piano internazionale la tutela degli interessi di spiccato valore umano, è sempre più avvertita la precisa esigenza di dare agli atti internazionali di portata universale e, soprattutto, europea, quel riconoscimento richiesto dalla coscienza sociale, considerando il loro alto valore ideale e politico e la loro funzione ispiratrice.
        In ordine al processo di attuazione dei princìpi delle convenzioni internazionali mediante più adeguati strumenti, si è proceduto dal punto di vista giuridico ad incorporare e concretizzare i diritti fondamentali in precisi accordi internazionali, con correlativa efficacia obbligatoria diretta degli stessi nell'ordinamento dello Stato. Infatti, in attesa di un diritto generale e unitario sopranazionale, la protezione internazionale dei diritti dell'uomo, per raggiungere i propri obiettivi e per conseguire pratica efficacia, deve fare affidamento sul diritto interno, essendo compito dello Stato assicurare agli individui la concreta fruizione dei diritti e delle libertà sanciti negli atti internazionali. Il presupposto di tale ragionamento è la non tassatività dei diritti della personalità originariamente consacrati nella Costituzione e il valore attribuito all'articolo 2 della Carta costituzionale. Infatti, l'articolo 2 della Costituzione è una "clausola aperta", pronta a recepire nuovi interessi della personalità, successivamente affermatisi come esigenze inviolabili, nonché consacrati in atti o convenzioni internazionali.
        La Corte costituzionale si è ripetutamente appellata a princìpi desumibili dall'intera Costituzione e più volte ha affermato, nell'affrontare il problema dei limiti dei diritti costituzionalmente sanciti, che essi si possono ricavare anche da interessi non esplicitamente enunciati, ma desumibili dalla Carta costituzionale.
        Il problema si inserisce nella questione più ampia della posizione delle norme della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, nella gerarchia delle fonti del diritto italiano, problema ancora insoluto. La mancanza di un preciso orientamento giurisprudenziale in ordine al "rango" della Convenzione nel diritto italiano crea, infatti, qualche incertezza. La tesi per cui i trattati internazionali rientrerebbero nella previsione di cui all'articolo 10 della Costituzione è stata più volte contrastata dalla stessa Corte costituzionale, la quale (già con la sentenza n. 32 del 1960) ha ritenuto che tale disposizione vada riferita alle norme cosiddette "consuetudinarie" del diritto internazionale e non ai singoli impegni assunti dallo Stato. In pratica, l'articolo 10 della Costituzione si riferirebbe alle sole norme internazionali generali e non a quelle pattizie, quale è la citata Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
        Un altro indirizzo dottrinario, seguito da parte di una giurisprudenza di merito e recepito da una sentenza della Corte dei conti a sezioni riunite del 27 marzo 1980, è quello secondo cui, posto che fra le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (articolo 10 della Costituzione) vi è il principio pacta sunt servanda, ne deriva la volontà del Costituente di adeguare il nostro ordinamento anche a tutti gli strumenti pattizi stipulati dallo Stato italiano. Ancora, si è sostenuto un rilievo costituzionale della Convenzione, in base all'articolo 11 della Costituzione, che pone un limite alla sovranità nazionale. Tuttavia, la Corte costituzionale ha accompagnato spesso, nella valutazione della legittimità di una norma, il riferimento agli articoli della Costituzione con quello alle norme della Convenzione, portando ad una prima e significativa apertura verso la "costituzionalizzazione" della Convenzione stessa. Di fronte a questa situazione di incertezza, si ritiene ancora più opportuno l'esplicito riconoscimento nella Carta costituzionale della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo previsti dai patti internazionali.




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