XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2077




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) prevede, al comma 1, che la patente di guida è revocata dal prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.
        Al comma 3 dell'articolo 120 è previsto, infine, che avverso i provvedimenti di revoca della patente è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno, il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro dei trasporti.
        La norma oggetto della presente proposta di abrogazione è ormai svuotata di contenuto per un duplice ordine di motivi e non appare adeguata ai nostri tempi.
        Infatti, con sentenza della Corte costituzionale del 5-17 luglio 2001, n. 251, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione all'articolo 130, comma 1, lettera b), del medesimo codice, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 17 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
        La depenalizzazione del reato contravvenzionale di guida senza patente previsto dall'articolo 116 del nuovo codice della strada ha ridotto notevolmente il valore deterrente della sanzione.
        Va rilevato infine che, ai tempi d'oggi, la patente di guida è uno strumento assolutamente indispensabile per lo svolgimento di qualunque attività lavorativa oltre che per la fruizione del tempo libero, per cui subordinare il rilascio della patente di guida alla sussistenza dei requisiti morali di cui all'articolo 120 appare del tutto ingiustificato ed ingiusto, dovendosi invece, per ovvie ragioni, ritenere indispensabile per il rilascio o per il mantenimento della patente di guida, esclusivamente la sussistenza dei requisiti fisici e psichici e l'idoneità tecnica alla guida.
        Per quanto sopra, si confida in una rapida approvazione della presente proposta di legge.




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