XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2077
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 120 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)
prevede, al comma 1, che la patente di guida è revocata dal
prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza
e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di
sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste
dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla
legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti di
provvedimenti riabilitativi, nonché alle persone condannate a
pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando
l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la
commissione di reati della stessa natura.
Al comma 3 dell'articolo 120 è previsto, infine, che
avverso i provvedimenti di revoca della patente è ammesso il
ricorso al Ministro dell'interno, il quale decide, entro
sessanta giorni, di concerto con il Ministro dei trasporti.
La norma oggetto della presente proposta di abrogazione è
ormai svuotata di contenuto per un duplice ordine di motivi e
non appare adeguata ai nostri tempi.
Infatti, con sentenza della Corte costituzionale del 5-17
luglio 2001, n. 251, è stata dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 120, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), in relazione all'articolo 130, comma 1, lettera
b), del medesimo codice, nella parte in cui prevede la
revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati
sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 17
dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto
1988, n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.
La depenalizzazione del reato contravvenzionale di guida
senza patente previsto dall'articolo 116 del nuovo codice
della strada ha ridotto notevolmente il valore deterrente
della sanzione.
Va rilevato infine che, ai tempi d'oggi, la patente di
guida è uno strumento assolutamente indispensabile per lo
svolgimento di qualunque attività lavorativa oltre che per la
fruizione del tempo libero, per cui subordinare il rilascio
della patente di guida alla sussistenza dei requisiti morali
di cui all'articolo 120 appare del tutto ingiustificato ed
ingiusto, dovendosi invece, per ovvie ragioni, ritenere
indispensabile per il rilascio o per il mantenimento della
patente di guida, esclusivamente la sussistenza dei requisiti
fisici e psichici e l'idoneità tecnica alla guida.
Per quanto sopra, si confida in una rapida approvazione
della presente proposta di legge.