XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2069
Onorevoli Colleghi! - I lavoratori dipendenti del
settore privato, a seguito delle modifiche apportate ad alcune
norme del codice civile, in particolare all'articolo 2120,
dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, hanno attualmente la
possibilità di ottenere, dopo un periodo di lavoro di otto
anni, un'anticipazione sul trattamento di fine rapporto (TFR),
fino al 70 per cento di esso, per l'acquisto della prima
abitazione o per fare fronte a spese sanitarie straordinarie.
Si è venuta così a determinare una disparità,
costituzionalmente rilevante, tra lavoratori dipendenti del
settore privato e lavoratori del pubblico impiego, per i quali
questa possibilità non è prevista ancora da alcuna
disposizione di legge, essendo gli stessi regolati dalla
disciplina della indennità di buonuscita le cui fonti
normative nulla prevedono al riguardo.
La predetta disparità di trattamento avrebbe dovuto essere
superata dall'attuazione di quanto previsto dai commi 5, 6 e 7
dell'articolo 2 della legge n. 335 del 1995 che, nel quadro
del generale riordino del sistema pensionistico e
dell'armonizzazione dei trattamenti previdenziali, prevedeva
l'estensione ai pubblici dipendenti del regime del TFR
previsto dal citato articolo 2120 del codice civile. Tale
previsione, nonostante periodiche e ricorrenti dichiarazioni,
da parte di vari esponenti politici, è rimasta tuttavia finora
inoperante, con il risultato che la sperequazione tra
lavoratori privati e pubblici è tuttora esistente.
Invero la riconduzione del rapporto di lavoro dei pubblici
dipendenti, con esclusione di alcune ben delimitate categorie
tra le quali il personale delle Forze di polizia e delle Forze
armate, nell'ambito della disciplina privatistica introdotta
dal decreto legislativo n. 29 del 1993, avrebbe già dovuto
comportare l'applicabilità automatica nei loro confronti
dell'articolo 2120 del codice civile. In realtà le
rappresentanze sindacali di tali categorie, tenendo
evidentemente in maggior conto le difficoltà dovute ai vincoli
di finanza pubblica piuttosto che le esigenze del personale
tutelato, hanno optato per una definizione negoziale che
rinvia alla contrattazione collettiva la possibilità di
ottenere anticipazioni sul trattamento economico di fine
rapporto.
Dalla possibilità di conseguire l'applicazione della
disciplina dell'articolo 2120 del codice civile rimane in ogni
modo escluso il personale non contrattualizzato di cui
all'articolo 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra
cui è ricompreso quello delle Forze armate e di polizia in
quanto per esso non sono previste vere e proprie procedure
negoziali.
La presente proposta di legge, composta da un solo
articolo, si ripropone di sanare questa ingiusta sperequazione
consentendo anche al personale di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, di accedere all'anticipo
del 70 per cento dell'indennità di fine servizio maturata al
momento della richiesta con le modalità previste per i
lavoratori privati.