XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2069




        Onorevoli Colleghi! - I lavoratori dipendenti del settore privato, a seguito delle modifiche apportate ad alcune norme del codice civile, in particolare all'articolo 2120, dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, hanno attualmente la possibilità di ottenere, dopo un periodo di lavoro di otto anni, un'anticipazione sul trattamento di fine rapporto (TFR), fino al 70 per cento di esso, per l'acquisto della prima abitazione o per fare fronte a spese sanitarie straordinarie. Si è venuta così a determinare una disparità, costituzionalmente rilevante, tra lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori del pubblico impiego, per i quali questa possibilità non è prevista ancora da alcuna disposizione di legge, essendo gli stessi regolati dalla disciplina della indennità di buonuscita le cui fonti normative nulla prevedono al riguardo.
        La predetta disparità di trattamento avrebbe dovuto essere superata dall'attuazione di quanto previsto dai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 2 della legge n. 335 del 1995 che, nel quadro del generale riordino del sistema pensionistico e dell'armonizzazione dei trattamenti previdenziali, prevedeva l'estensione ai pubblici dipendenti del regime del TFR previsto dal citato articolo 2120 del codice civile. Tale previsione, nonostante periodiche e ricorrenti dichiarazioni, da parte di vari esponenti politici, è rimasta tuttavia finora inoperante, con il risultato che la sperequazione tra lavoratori privati e pubblici è tuttora esistente.
        Invero la riconduzione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, con esclusione di alcune ben delimitate categorie tra le quali il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, nell'ambito della disciplina privatistica introdotta dal decreto legislativo n. 29 del 1993, avrebbe già dovuto comportare l'applicabilità automatica nei loro confronti dell'articolo 2120 del codice civile. In realtà le rappresentanze sindacali di tali categorie, tenendo evidentemente in maggior conto le difficoltà dovute ai vincoli di finanza pubblica piuttosto che le esigenze del personale tutelato, hanno optato per una definizione negoziale che rinvia alla contrattazione collettiva la possibilità di ottenere anticipazioni sul trattamento economico di fine rapporto.
        Dalla possibilità di conseguire l'applicazione della disciplina dell'articolo 2120 del codice civile rimane in ogni modo escluso il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra cui è ricompreso quello delle Forze armate e di polizia in quanto per esso non sono previste vere e proprie procedure negoziali.
        La presente proposta di legge, composta da un solo articolo, si ripropone di sanare questa ingiusta sperequazione consentendo anche al personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, di accedere all'anticipo del 70 per cento dell'indennità di fine servizio maturata al momento della richiesta con le modalità previste per i lavoratori privati.




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