XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2051-A




        Onorevoli Colleghi! - La Commissione Affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2051 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento adottando la relazione al disegno di legge presentata al Senato, che viene allegata.

PAOLETTI TANGHERONI, Relatore.



Allegato

          In occasione della XV Conferenza idrografica internazionale, tenutasi a Monaco Principato dal 14 al 25 aprile 1997, è stata approvata una proposta di modifica dell'articolo XXI della Convenzione in oggetto.
          La modifica in questione, adottata con decisione n.13, Emendamento alla Convenzione (PRO 44), prevede l'introduzione di un nuovo paragrafo, il numero 4 che recita: "Ciascuna modifica della Convenzione non entrata in vigore all'apertura della successiva sessione ordinaria è nulla, salvo decisione contraria della Conferenza".
          Tale decisione è stata adottata tenuto conto che numerose proposte di emendamento, approvate dalle Conferenze precedenti e non entrate in vigore sul piano internazionale a causa della mancanza del quorum di ratifiche previsto dall'articolo XXI, paragrafi 2 e 3 della Convenzione (che prevede l'approvazione delle modifiche esaminate dalla Conferenza a maggioranza dei due terzi dei Paesi presenti alla Conferenza), intralciano notevolmente i lavori della Conferenza medesima.
          L'Emendamento in esame consente alla Conferenza di far decadere le proposte di modifica che, entro un tempo ragionevole, 5 anni - spazio temporale tra una Conferenza e l'altra - non siano entrate in vigore.
          L'Emendamento in questione non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, oltre alla quota d'Istituto (che grava sul bilancio del Ministero della difesa), che il nostro Paese versa annualmente all'Organizzazione idrografica internazionale nella qualità di Stato membro, né prevede modifiche all'attuale normativa interna.




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