XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2051-A
Onorevoli Colleghi! - La Commissione Affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2051 con
l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento
adottando la relazione al disegno di legge presentata al
Senato, che viene allegata.
PAOLETTI TANGHERONI, Relatore.
Allegato
In occasione della XV Conferenza idrografica
internazionale, tenutasi a Monaco Principato dal 14 al 25
aprile 1997, è stata approvata una proposta di modifica
dell'articolo XXI della Convenzione in oggetto.
La modifica in questione, adottata con decisione n.13,
Emendamento alla Convenzione (PRO 44), prevede l'introduzione
di un nuovo paragrafo, il numero 4 che recita: "Ciascuna
modifica della Convenzione non entrata in vigore all'apertura
della successiva sessione ordinaria è nulla, salvo decisione
contraria della Conferenza".
Tale decisione è stata adottata tenuto conto che numerose
proposte di emendamento, approvate dalle Conferenze precedenti
e non entrate in vigore sul piano internazionale a causa della
mancanza del quorum di ratifiche previsto dall'articolo
XXI, paragrafi 2 e 3 della Convenzione (che prevede
l'approvazione delle modifiche esaminate dalla Conferenza a
maggioranza dei due terzi dei Paesi presenti alla Conferenza),
intralciano notevolmente i lavori della Conferenza
medesima.
L'Emendamento in esame consente alla Conferenza di far
decadere le proposte di modifica che, entro un tempo
ragionevole, 5 anni - spazio temporale tra una Conferenza e
l'altra - non siano entrate in vigore.
L'Emendamento in questione non prevede oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato, oltre alla quota d'Istituto
(che grava sul bilancio del Ministero della difesa), che il
nostro Paese versa annualmente all'Organizzazione idrografica
internazionale nella qualità di Stato membro, né prevede
modifiche all'attuale normativa interna.