XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2048-A




        Onorevoli Colleghi! - La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2048 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentata al Senato, che viene allegata.

BALDI, Relatore



Allegato

          L'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato a Roma il 24 novembre 1999 tra l'Italia ed il Messico, intende incoraggiare e conferire garanzie agli investitori dei due Paesi.
          Tale tipo di Accordo, oltre ad essere raccomandato da organismi internazionali quali la Banca mondiale ed il Fondo monetario internazionale, si inquadra nell'ambito degli Accordi sull'argomento che l'Italia ed altri Paesi dell'Unione europea hanno, negli ultimi anni, firmato con vari Paesi latino-americani.
          Analogamente a quanto previsto nei suddetti Accordi, il testo in questione recepisce una serie di norme finalizzate ad incoraggiare e proteggere gli investimenti di persone fisiche o giuridiche di una Parte contraente nel territorio dall'altra Parte.
          Per investimento si deve intendere: diritti di proprietà su beni mobili ed immobili, azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, crediti finanziari, diritti di proprietà intellettuale (diritti d'autore, marchi), diritti attribuiti per legge, per contratto o in virtù di licenze e concessioni rilasciate in base alla legislazione per l'esercizio di attività economiche, nonché i diritti derivanti da licenze o concessioni accordati da un ente di Stato.
          I principali articoli dell'Accordo prevedono:

                a) regolamento per nazionalizzazione od esproprio. Apposite clausole regolamentano gli investimenti sottoposti a nazionalizzazione o esproprio, misure che sono, peraltro, adottabili solo per motivi di pubblica utilità o di interesse nazionale;

                b) trasferimento all'estero di capitali, utili e relativo regime. E' previsto il libero trasferimento di capitali, redditi, profitti e retribuzioni;

                c) soluzione delle controversie. Essa viene regolamentata da un apposito allegato, suddiviso in due sezioni. La prima, riguardante le modalità di risoluzione delle controversie tra le Parti contraenti, prevede la possibilità di costituire un tribunale arbitrale ad hoc; la seconda, relativa alle modalità di risoluzione delle controversie tra una Parte contraente ed un investitore dell'altra Parte contraente, prevede la possibilità di ricorrere: a corti, o tribunali nazionali; a quanto stabilito da Accordi precedentemente stipulati; oppure al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, anche attraverso facilitazioni addizionali qualora una delle due Parti non sia Parte della Convenzione sulla composizione delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati (ICSID); ad un tribunale arbitrale ad hoc, in conformità con il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); oppure ancora alla Camera internazionale di commercio, attraverso un tribunale ad hoc.
          La finalizzazione dell'Accordo riveste per i due Paesi un'importanza rilevante. Per il Messico costituisce uno stimolo per nuovi investimenti, considerati capitali in grado di influire positivamente sulla evoluzione economica del Paese; per l'Italia, esso potrà incentivare iniziative di collaborazione economica e vivacizzare il tuttora modesto flusso di investimenti italiani in Messico. Tale tipo di Accordo, oltre a contenere specifici strumenti di garanzia degli investimenti, costituisce infatti la premessa per facilitazioni sul piano finanziario ed assicurativo.
          L'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti e non comporta - oltre l'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione - norme di adeguamento al diritto interno.
          Dall'attuazione del medesimo Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto dall'ordinamento in vigore negli Stati Uniti messicani, non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili; per la copertura di tali tipi di danni, pertanto, si provvede, con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.
          D'altra parte il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articolo 9 ed Allegato), prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici.
          Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al tribunale arbitrale, si provvede con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.
          Per tale considerazione, non derivano dal presente provvedimento oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n.362.




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