XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2048-A
Onorevoli Colleghi! - La Commissione affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2048 con
l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento,
adottando la relazione al disegno di legge presentata al
Senato, che viene allegata.
BALDI, Relatore
Allegato
L'Accordo sulla promozione e protezione degli
investimenti, firmato a Roma il 24 novembre 1999 tra l'Italia
ed il Messico, intende incoraggiare e conferire garanzie agli
investitori dei due Paesi.
Tale tipo di Accordo, oltre ad essere raccomandato da
organismi internazionali quali la Banca mondiale ed il Fondo
monetario internazionale, si inquadra nell'ambito degli
Accordi sull'argomento che l'Italia ed altri Paesi dell'Unione
europea hanno, negli ultimi anni, firmato con vari Paesi
latino-americani.
Analogamente a quanto previsto nei suddetti Accordi, il
testo in questione recepisce una serie di norme finalizzate ad
incoraggiare e proteggere gli investimenti di persone fisiche
o giuridiche di una Parte contraente nel territorio dall'altra
Parte.
Per investimento si deve intendere: diritti di proprietà
su beni mobili ed immobili, azioni, obbligazioni, quote di
partecipazione, crediti finanziari, diritti di proprietà
intellettuale (diritti d'autore, marchi), diritti attribuiti
per legge, per contratto o in virtù di licenze e concessioni
rilasciate in base alla legislazione per l'esercizio di
attività economiche, nonché i diritti derivanti da licenze o
concessioni accordati da un ente di Stato.
I principali articoli dell'Accordo prevedono:
a) regolamento per nazionalizzazione od
esproprio. Apposite clausole regolamentano gli investimenti
sottoposti a nazionalizzazione o esproprio, misure che sono,
peraltro, adottabili solo per motivi di pubblica utilità o di
interesse nazionale;
b) trasferimento all'estero di capitali, utili e
relativo regime. E' previsto il libero trasferimento di
capitali, redditi, profitti e retribuzioni;
c) soluzione delle controversie. Essa viene
regolamentata da un apposito allegato, suddiviso in due
sezioni. La prima, riguardante le modalità di risoluzione
delle controversie tra le Parti contraenti, prevede la
possibilità di costituire un tribunale arbitrale ad hoc;
la seconda, relativa alle modalità di risoluzione delle
controversie tra una Parte contraente ed un investitore
dell'altra Parte contraente, prevede la possibilità di
ricorrere: a corti, o tribunali nazionali; a quanto stabilito
da Accordi precedentemente stipulati; oppure al Centro
internazionale per la composizione delle controversie relative
agli investimenti, anche attraverso facilitazioni addizionali
qualora una delle due Parti non sia Parte della Convenzione
sulla composizione delle controversie relative agli
investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati (ICSID); ad
un tribunale arbitrale ad hoc, in conformità con il
regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni unite
per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); oppure
ancora alla Camera internazionale di commercio, attraverso un
tribunale ad hoc.
La finalizzazione dell'Accordo riveste per i due Paesi
un'importanza rilevante. Per il Messico costituisce uno
stimolo per nuovi investimenti, considerati capitali in grado
di influire positivamente sulla evoluzione economica del
Paese; per l'Italia, esso potrà incentivare iniziative di
collaborazione economica e vivacizzare il tuttora modesto
flusso di investimenti italiani in Messico. Tale tipo di
Accordo, oltre a contenere specifici strumenti di garanzia
degli investimenti, costituisce infatti la premessa per
facilitazioni sul piano finanziario ed assicurativo.
L'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o
regolamenti vigenti e non comporta - oltre l'autorizzazione
parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione - norme
di adeguamento al diritto interno.
Dall'attuazione del medesimo Accordo, che assicura ai
nostri operatori il trattamento più favorevole previsto
dall'ordinamento in vigore negli Stati Uniti messicani, non
derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale
gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono
minimamente quantificabili; per la copertura di tali tipi di
danni, pertanto, si provvede, con legge speciale che viene
emanata in occasione del singolo evento.
D'altra parte il meccanismo per la risoluzione delle
controversie (articolo 9 ed Allegato), prevede, in via
primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici.
Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare
dal ricorso al tribunale arbitrale, si provvede con i normali
stanziamenti previsti per le spese di giustizia.
Per tale considerazione, non derivano dal presente
provvedimento oneri a carico del bilancio dello Stato e,
pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui
all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988,
n.362.