XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2044-A




        Onorevoli Colleghi! - La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2044 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione alla proposta di legge presentata al Senato, che viene allegata.

RIZZI, relatore



Allegato


          La Convenzione che si sottopone all'approvazione del Parlamento per la relativa procedura di ratifica ed esecuzione ha un campo di applicazione limitato all'imposizione sui redditi, essendo stata esclusa, sulla base del criterio di reciprocità, la tassazione del patrimonio.
          Inoltre, la sua struttura ricalca gli schemi più moderni di Convenzioni della specie accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OSCE).
          La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita dalle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
          Quanto alla sfera oggettiva di applicazione, essa è limitata alle imposte sul reddito in vigore nei due Paesi.
          Pertanto, tra le imposte considerate figurano, per l'Italia:

              l'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

              l'Imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG);

              l'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

          L'introduzione dell'IRAP è stata ritenuta opportuna in considerazione dell'esistenza anche nel sistema fiscale omanita di imposte riscosse dagli enti locali a beneficio degli stessi.
          In ordine al concetto di stabile organizzazione di cui all'articolo 5, la definizione recepita nel testo convenzionale ricalca quella utilizzata in tutti gli accordi stipulati dall'Italia successivamente all'entrata in vigore della riforma tributaria del 1973.
          La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6), è stata stabilita a favore del Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per i redditi d'impresa (articolo 7), è attribuito il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare i redditi realizzati sul proprio territorio mediante tale stabile organizzazione.
          In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea (articolo 8), sono tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione. Inoltre, il paragrafo 4 di detto articolo contiene una particolarità, peraltro già prevista in alcuni altri Accordi della specie, riguardante l'esenzione per i redditi prodotti in Italia dalla Gulf Air (Compagnia aerea il cui capitale è nelle mani dei Governi di alcuni Paesi del Golfo). Infatti, adesso che il Sultanato dell'Oman detiene una quota di partecipazione nel capitale della predetta Compagnia, è stato stabilito che l'esenzione si applicherà soltanto alla parte di utili corrispondente alla quota posseduta dal Sultanato medesimo.
          Nell'ambito della disciplina relativa ai redditi delle imprese associate, è stato inserito il paragrafo 2 dell'articolo 9 - che consente agli Stati contraenti di effettuare rettifiche in aumento o in diminuizione dei redditi accertati dalle rispettive Amministrazioni fiscali e di procedere, conseguentemente, agli aggiustamenti corrispondenti - direttamente nel testo della Convenzione, in linea con la disciplina dettata dal Modello di Convenzione OCSE per la tassazione del reddito e del capitale. Tuttavia, per garantire al meglio gli interessi dell'Amministrazione fiscale italiana, è stata inserita una disposizione finale con la quale si stabilisce che le eventuali rettifiche di reddito accertato possono avvenire soltanto previo esperimento di una procedura amichevole (vedi articolo 25).
          Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi, interessi e canoni (royalties) è caratterizzato dalla previsione della tassazione definitiva di tali redditi nel Paese di residenza del beneficiario e dalla concorrente facoltà, accordata allo Stato da cui essi provengono, di prelevare un'imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti dall'Accordo (articoli 10, 11 e 12).
          I limiti entro i quali lo Stato della fonte può prelevare la propria imposta sono così determinati:

                a) per i dividendi (articolo 10):

                5 per cento dell'ammontare lordo, per partecipazioni di almeno il 15 per cento al capitale della società erogante;

                10 per cento dell'ammontare lordo in tutti gli altri casi.

                b) per gli interessi (articolo 11):

                il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

          Per quanto riguarda gli interessi, da parte italiana è stata ottenuta la totale esenzione alla fonte allorché:

              - il debitore di tali interessi sia il Governo di uno Stato contraente o un suo ente locale;

              - il beneficiario degli interessi sia il Governo di uno Stato contraente od un suo ente locale, ovvero un ente, organismo o istituto finanziario interamente posseduto da tale Governo o ente locale;

              - il beneficiario degli interessi sia un qualsiasi altro ente, organismo o istituto finanziario e gli interessi in questione derivino da mutui o prestiti effettuati in applicazione di specifici accordi intergovernativi.

          Il limite di ritenuta fissato e l'esenzione prevista per gli interessi di natura pubblica realizzano un trattamento indubbiamente soddisfacente per l'Italia in relazione ai possibili sviluppi degli investimenti italiani nel Sultanato dell'Oman.

                c) per i canoni ed i compensi per servizi tecnici (articolo 12):

                10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni e dei servizi tecnici.
          Per quanto concerne il trattamento dei "capital gains" (articolo 13), il criterio di tassazione adottato è quello raccomandato dall'OCSE e, per grandi linee, prevede la tassabilità dei redditi in questione:

              - nel Paese in cui sono situati i beni cui, ai sensi della Convenzione, è riconosciuta la qualificazione di "beni immobili", se trattasi di plusvalenze relative a detti beni;

              - nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, o la base fissa, di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente, per l'esercizio di una professione, se si tratta di plusvalenze relative ai beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa;

              - esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili;

              - esclusivamente nel Paese di residenza del cedente in tutti gli altri casi.

          Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente o di una attività dipendente è contenuto negli articoli 14 e 15 ove, per aversi la tassabilità di tali redditi nel Paese di prestazione dell'attività, nel primo caso, viene considerato il criterio della base fissa, mentre per i redditi derivanti da lavoro subordinato, ai fini della tassazione esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore, sono previsti i criteri:

                a) della permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;

                b) del pagamento delle remunerazioni da, o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;

                c) dell'onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

          Dopo l'articolo 16, che prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza nel Paese di residenza della società che li corrisponde, l'articolo 17 stabilisce per i redditi di artisti e sportivi la loro imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività.
          Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe (articolo 18), pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario. Nel contempo, un particolare regime fiscale convenzionale è stato introdotto con riguardo al Trattamento di fine rapporto (TFR). Tale disciplina ha lo scopo di arginare possibili comportamenti elusivi che possono essere adottati dalle imprese italiane in collegamento ad una duplice circostanza: da un canto, le norme scaturenti dagli accordi stipulati dal nostro Paese - definite secondo il citato Modello di Convenzione OCSE - generalmente prevedono che le pensioni e le remunerazioni similari siano imponibili soltanto nel Paese di residenza del percettore; d'altro canto, identico trattamento è riservato ai redditi non espressamente menzionati nell'Accordo internazionale. Ora, una pratica che può svilupparsi è la seguente: in un arco di tempo piuttosto vicino alla data di cessazione del rapporto di lavoro (pensionamento), un lavoratore dipendente, residente italiano, viene trasferito all'estero dall'impresa italiana e lo stesso, nel periodo considerato, cessa di essere residente italiano ai fini fiscali per divenire residente agli stessi fini in un Paese legato all'Italia da una Convenzione contro le doppie imposizioni. All'atto della corresponsione del TFR, in applicazione delle disposizioni convenzionali, lo stesso viene considerato "remunerazione similare alla pensione", ovvero "reddito non espressamente menzionato", sfuggendo di conseguenza alla tassazione in Italia e rimanendo imponibile soltanto nell'altro Stato, senza che il sostituto d'imposta italiano effettui alcun prelievo alla fonte.
          Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente in corrispettivo di servizi resi a detto Stato (articolo 19), sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi.
          Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili nell'altro Stato qualora i servizi siano resi in detto Stato, la persona fisica sia ivi residente, abbia la nazionalità di detto Stato e non ne sia divenuto residente al solo scopo di rendervi i servizi.
          Nello stesso senso, le pensioni corrisposte da uno Stato contraente in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, a meno che la persona fisica sia un residente dell'altro Stato e ne abbia la nazionalità: in quest'ultimo caso le pensioni saranno imponibili soltanto nell'altro Stato.
          L'articolo 20 (professori ed insegnanti), esenta le relative remunerazioni nel Paese di prestazione dell'attività nell'interesse pubblico per permanenze inferiori a due anni, mentre tale limitazione temporale non viene presa in considerazione nel caso di somme ricevute da studenti o apprendisti (articolo 21), purché esse provengano da fonti situate al di fuori di detto Paese.
          I redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione (articolo 22), sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente.
          Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale (articolo 23), in armonia con il nostro ordinamento e con la scelta adottata in tutte le Convenzioni già concluse, anche con il Sultanato dell'Oman, è stata inserita la clausola del credito d'imposta ordinario.
          Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione (articolo 24), alla procedura amichevole (articolo 25) ed allo scambio di informazioni (articolo 26), risultano formulate sostanzialmente in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri Accordi della specie conclusi dal nostro Paese.
          L'articolo 24, tuttavia, contiene una disposizione (paragrafo 6), che salvaguarda l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, atteso che l'Oman è considerato tra i cosiddetti "paradisi fiscali" dalla black list italiana di cui al decreto del Ministro delle finanze del 24 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.104 del 6 maggio 1992.
          La Convenzione è stata corredata da un Protocollo interpretativo ed integrativo della stessa.
          Così delineati i tratti rilevanti della Convenzione in parola, resta da segnalare che la sua entrata in vigore è collegata alla data di ricezione dell'ultima notifica relativa al completamento delle procedure interne previste dalla legge, mentre le sue disposizioni si applicheranno in Italia:

                a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il o successivamente al 1^ gennaio 1996;

                b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai preiodi d'imposta che iniziano il o successivamente al 1^ gennaio 1996;

                c) con riferimento all'IRAP, all'ammontare realizzato in uno dei periodi d'imposta che iniziano il o successivamente al 1^ gennaio 1998;

                d) con riferimento alle imposte sui trasporti aerei, ai redditi e agli utili imponibili realizzati in uno dei periodi d'imposta che iniziano il o successivamente al 1^ gennaio 1993.

          In considerazione dell'importanza che assume la pattuizione convenzionale e dell'opportunità che i rapporti fiscali italo-omaniti ricevano al più presto una più consona e completa regolamentazione, se ne raccomanda la più sollecita approvazione.
          Per quanto concerne i relativi oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, si fa innanzitutto presente che la Convenzione stessa - destinata a disciplinare in maniera più completa gli aspetti fiscali afferenti le relazioni economiche tra l'Italia e l'Oman - non si discosta dagli accordi stipulati dal nostro Paese negli ultimi anni, sulla base di quanto raccomandato in sede OCSE. Sembra, inoltre, utile sottolineare che, costituendo la Convenzione in parola il risultato di negoziati volti a perseguire obiettivi di ponderazione di interessi contrapposti, ossia la ripartizione fra gli Stati contraenti dei rispettivi ambiti di imponibilità, la reciprocità dei vantaggi e degli svantaggi che ne conseguono produce complessivi effetti di compensazione finanziaria, rendendo neutro il riflesso del provvedimento rispetto al gettito fiscale.
          Per quanto riguarda l'impatto tecnico-normativo del presente disegno di legge, si fa presente quanto segue.
          La ratifica legislativa della Convenzione tra Italia ed Oman sulle doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, si è resa necessaria sulla base del disposto dell'articolo 80 della Costituzione, in quanto l'applicazione di tale Atto internazionale determina una deroga all'applicazione della vigente normativa tributaria, per cui si rimanda al parere espresso dal competente Dicastero delle finanze.
          Non si rilevano aspetti di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
          Non si prevede alcun adempimento amministrativo per consentire l'applicazione dell'Atto internazionale in parola.




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