XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2044-A
Onorevoli Colleghi! - La Commissione affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2044 con
l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento,
adottando la relazione alla proposta di legge presentata al
Senato, che viene allegata.
RIZZI, relatore
Allegato
La Convenzione che si sottopone all'approvazione del
Parlamento per la relativa procedura di ratifica ed esecuzione
ha un campo di applicazione limitato all'imposizione sui
redditi, essendo stata esclusa, sulla base del criterio di
reciprocità, la tassazione del patrimonio.
Inoltre, la sua struttura ricalca gli schemi più moderni
di Convenzioni della specie accolti sul piano internazionale
dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
(OSCE).
La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è
costituita dalle persone residenti di uno o di entrambi gli
Stati contraenti.
Quanto alla sfera oggettiva di applicazione, essa è
limitata alle imposte sul reddito in vigore nei due Paesi.
Pertanto, tra le imposte considerate figurano, per
l'Italia:
l'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
l'Imposta sul reddito delle persone giuridiche
(IRPEG);
l'Imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP).
L'introduzione dell'IRAP è stata ritenuta opportuna in
considerazione dell'esistenza anche nel sistema fiscale
omanita di imposte riscosse dagli enti locali a beneficio
degli stessi.
In ordine al concetto di stabile organizzazione di cui
all'articolo 5, la definizione recepita nel testo
convenzionale ricalca quella utilizzata in tutti gli accordi
stipulati dall'Italia successivamente all'entrata in vigore
della riforma tributaria del 1973.
La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6), è
stata stabilita a favore del Paese in cui sono situati gli
immobili, mentre per i redditi d'impresa (articolo 7), è
attribuito il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di
residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui
questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi,
lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il
potere di tassare i redditi realizzati sul proprio territorio
mediante tale stabile organizzazione.
In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli
utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale,
della navigazione marittima ed aerea (articolo 8), sono
tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di
direzione effettiva dell'impresa di navigazione. Inoltre, il
paragrafo 4 di detto articolo contiene una particolarità,
peraltro già prevista in alcuni altri Accordi della specie,
riguardante l'esenzione per i redditi prodotti in Italia dalla
Gulf Air (Compagnia aerea il cui capitale è nelle mani dei
Governi di alcuni Paesi del Golfo). Infatti, adesso che il
Sultanato dell'Oman detiene una quota di partecipazione nel
capitale della predetta Compagnia, è stato stabilito che
l'esenzione si applicherà soltanto alla parte di utili
corrispondente alla quota posseduta dal Sultanato medesimo.
Nell'ambito della disciplina relativa ai redditi delle
imprese associate, è stato inserito il paragrafo 2
dell'articolo 9 - che consente agli Stati contraenti di
effettuare rettifiche in aumento o in diminuizione dei redditi
accertati dalle rispettive Amministrazioni fiscali e di
procedere, conseguentemente, agli aggiustamenti corrispondenti
- direttamente nel testo della Convenzione, in linea con la
disciplina dettata dal Modello di Convenzione OCSE per la
tassazione del reddito e del capitale. Tuttavia, per garantire
al meglio gli interessi dell'Amministrazione fiscale italiana,
è stata inserita una disposizione finale con la quale si
stabilisce che le eventuali rettifiche di reddito accertato
possono avvenire soltanto previo esperimento di una procedura
amichevole (vedi articolo 25).
Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi,
interessi e canoni (royalties) è caratterizzato dalla
previsione della tassazione definitiva di tali redditi nel
Paese di residenza del beneficiario e dalla concorrente
facoltà, accordata allo Stato da cui essi provengono, di
prelevare un'imposta alla fonte entro limiti espressamente
previsti dall'Accordo (articoli 10, 11 e 12).
I limiti entro i quali lo Stato della fonte può prelevare
la propria imposta sono così determinati:
a) per i dividendi (articolo 10):
5 per cento dell'ammontare lordo, per partecipazioni
di almeno il 15 per cento al capitale della società
erogante;
10 per cento dell'ammontare lordo in tutti gli altri
casi.
b) per gli interessi (articolo 11):
il 5 per cento dell'ammontare lordo degli
interessi.
Per quanto riguarda gli interessi, da parte italiana è
stata ottenuta la totale esenzione alla fonte allorché:
- il debitore di tali interessi sia il Governo di uno
Stato contraente o un suo ente locale;
- il beneficiario degli interessi sia il Governo di uno
Stato contraente od un suo ente locale, ovvero un ente,
organismo o istituto finanziario interamente posseduto da tale
Governo o ente locale;
- il beneficiario degli interessi sia un qualsiasi
altro ente, organismo o istituto finanziario e gli interessi
in questione derivino da mutui o prestiti effettuati in
applicazione di specifici accordi intergovernativi.
Il limite di ritenuta fissato e l'esenzione prevista per
gli interessi di natura pubblica realizzano un trattamento
indubbiamente soddisfacente per l'Italia in relazione ai
possibili sviluppi degli investimenti italiani nel Sultanato
dell'Oman.
c) per i canoni ed i compensi per servizi tecnici
(articolo 12):
10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni e dei
servizi tecnici.
Per quanto concerne il trattamento dei "capital
gains" (articolo 13), il criterio di tassazione adottato è
quello raccomandato dall'OCSE e, per grandi linee, prevede la
tassabilità dei redditi in questione:
- nel Paese in cui sono situati i beni cui, ai sensi
della Convenzione, è riconosciuta la qualificazione di "beni
immobili", se trattasi di plusvalenze relative a detti
beni;
- nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione
che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato
contraente, o la base fissa, di cui dispone un residente di
uno Stato contraente nell'altro Stato contraente, per
l'esercizio di una professione, se si tratta di plusvalenze
relative ai beni mobili appartenenti alla stabile
organizzazione o alla base fissa;
- esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di
direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di
plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in
traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla
gestione di tali navi o aeromobili;
- esclusivamente nel Paese di residenza del cedente in
tutti gli altri casi.
Il trattamento fiscale dei redditi derivanti
dall'esercizio di una professione indipendente o di una
attività dipendente è contenuto negli articoli 14 e 15 ove,
per aversi la tassabilità di tali redditi nel Paese di
prestazione dell'attività, nel primo caso, viene considerato
il criterio della base fissa, mentre per i redditi derivanti
da lavoro subordinato, ai fini della tassazione esclusiva nel
Paese di residenza del lavoratore, sono previsti i criteri:
a) della permanenza nell'altro Stato per un
periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno
fiscale;
b) del pagamento delle remunerazioni da, o per
conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro
Stato;
c) dell'onere delle remunerazioni non sostenuto
da una stabile organizzazione o da una base fissa che il
datore di lavoro ha nell'altro Stato.
Dopo l'articolo 16, che prevede la tassabilità di
compensi e gettoni di presenza nel Paese di residenza della
società che li corrisponde, l'articolo 17 stabilisce per i
redditi di artisti e sportivi la loro imponibilità nel Paese
di prestazione dell'attività.
Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe (articolo
18), pagate ad un residente di uno Stato contraente sono
tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del
beneficiario. Nel contempo, un particolare regime fiscale
convenzionale è stato introdotto con riguardo al Trattamento
di fine rapporto (TFR). Tale disciplina ha lo scopo di
arginare possibili comportamenti elusivi che possono essere
adottati dalle imprese italiane in collegamento ad una duplice
circostanza: da un canto, le norme scaturenti dagli accordi
stipulati dal nostro Paese - definite secondo il citato
Modello di Convenzione OCSE - generalmente prevedono che le
pensioni e le remunerazioni similari siano imponibili soltanto
nel Paese di residenza del percettore; d'altro canto, identico
trattamento è riservato ai redditi non espressamente
menzionati nell'Accordo internazionale. Ora, una pratica che
può svilupparsi è la seguente: in un arco di tempo piuttosto
vicino alla data di cessazione del rapporto di lavoro
(pensionamento), un lavoratore dipendente, residente italiano,
viene trasferito all'estero dall'impresa italiana e lo stesso,
nel periodo considerato, cessa di essere residente italiano ai
fini fiscali per divenire residente agli stessi fini in un
Paese legato all'Italia da una Convenzione contro le doppie
imposizioni. All'atto della corresponsione del TFR, in
applicazione delle disposizioni convenzionali, lo stesso viene
considerato "remunerazione similare alla pensione", ovvero
"reddito non espressamente menzionato", sfuggendo di
conseguenza alla tassazione in Italia e rimanendo imponibile
soltanto nell'altro Stato, senza che il sostituto d'imposta
italiano effettui alcun prelievo alla fonte.
Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno
Stato contraente in corrispettivo di servizi resi a detto
Stato (articolo 19), sono imponibili soltanto nello Stato da
cui provengono i redditi.
Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili nell'altro
Stato qualora i servizi siano resi in detto Stato, la persona
fisica sia ivi residente, abbia la nazionalità di detto Stato
e non ne sia divenuto residente al solo scopo di rendervi i
servizi.
Nello stesso senso, le pensioni corrisposte da uno Stato
contraente in corrispettivo di servizi resi a detto Stato,
sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i
redditi, a meno che la persona fisica sia un residente
dell'altro Stato e ne abbia la nazionalità: in quest'ultimo
caso le pensioni saranno imponibili soltanto nell'altro
Stato.
L'articolo 20 (professori ed insegnanti), esenta le
relative remunerazioni nel Paese di prestazione dell'attività
nell'interesse pubblico per permanenze inferiori a due anni,
mentre tale limitazione temporale non viene presa in
considerazione nel caso di somme ricevute da studenti o
apprendisti (articolo 21), purché esse provengano da fonti
situate al di fuori di detto Paese.
I redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli
articoli della Convenzione (articolo 22), sono imponibili
esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente.
Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione
internazionale (articolo 23), in armonia con il nostro
ordinamento e con la scelta adottata in tutte le Convenzioni
già concluse, anche con il Sultanato dell'Oman, è stata
inserita la clausola del credito d'imposta ordinario.
Le disposizioni convenzionali relative alla non
discriminazione (articolo 24), alla procedura amichevole
(articolo 25) ed allo scambio di informazioni (articolo 26),
risultano formulate sostanzialmente in maniera analoga alle
corrispondenti disposizioni degli altri Accordi della specie
conclusi dal nostro Paese.
L'articolo 24, tuttavia, contiene una disposizione
(paragrafo 6), che salvaguarda l'applicazione delle
disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione
fiscale, atteso che l'Oman è considerato tra i cosiddetti
"paradisi fiscali" dalla black list italiana di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 24 aprile 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.104 del 6 maggio
1992.
La Convenzione è stata corredata da un Protocollo
interpretativo ed integrativo della stessa.
Così delineati i tratti rilevanti della Convenzione in
parola, resta da segnalare che la sua entrata in vigore è
collegata alla data di ricezione dell'ultima notifica relativa
al completamento delle procedure interne previste dalla legge,
mentre le sue disposizioni si applicheranno in Italia:
a) con riferimento alle imposte prelevate
mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il o
successivamente al 1^ gennaio 1996;
b) con riferimento alle altre imposte sul
reddito, alle imposte relative ai preiodi d'imposta che
iniziano il o successivamente al 1^ gennaio 1996;
c) con riferimento all'IRAP, all'ammontare
realizzato in uno dei periodi d'imposta che iniziano il o
successivamente al 1^ gennaio 1998;
d) con riferimento alle imposte sui trasporti
aerei, ai redditi e agli utili imponibili realizzati in uno
dei periodi d'imposta che iniziano il o successivamente al 1^
gennaio 1993.
In considerazione dell'importanza che assume la
pattuizione convenzionale e dell'opportunità che i rapporti
fiscali italo-omaniti ricevano al più presto una più consona e
completa regolamentazione, se ne raccomanda la più sollecita
approvazione.
Per quanto concerne i relativi oneri finanziari a carico
del bilancio dello Stato, si fa innanzitutto presente che la
Convenzione stessa - destinata a disciplinare in maniera più
completa gli aspetti fiscali afferenti le relazioni economiche
tra l'Italia e l'Oman - non si discosta dagli accordi
stipulati dal nostro Paese negli ultimi anni, sulla base di
quanto raccomandato in sede OCSE. Sembra, inoltre, utile
sottolineare che, costituendo la Convenzione in parola il
risultato di negoziati volti a perseguire obiettivi di
ponderazione di interessi contrapposti, ossia la ripartizione
fra gli Stati contraenti dei rispettivi ambiti di
imponibilità, la reciprocità dei vantaggi e degli svantaggi
che ne conseguono produce complessivi effetti di compensazione
finanziaria, rendendo neutro il riflesso del provvedimento
rispetto al gettito fiscale.
Per quanto riguarda l'impatto tecnico-normativo del
presente disegno di legge, si fa presente quanto segue.
La ratifica legislativa della Convenzione tra Italia ed
Oman sulle doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito, si è resa necessaria sulla base del disposto
dell'articolo 80 della Costituzione, in quanto l'applicazione
di tale Atto internazionale determina una deroga
all'applicazione della vigente normativa tributaria, per cui
si rimanda al parere espresso dal competente Dicastero delle
finanze.
Non si rilevano aspetti di incompatibilità con
l'ordinamento comunitario.
Non si prevede alcun adempimento amministrativo per
consentire l'applicazione dell'Atto internazionale in
parola.