XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2028




        Onorevoli Colleghi! - La riforma universitaria ormai avviata nella maggior parte degli atenei italiani offre fra le altre opportunità, la possibilità di una rimodulazione di alcuni titoli di studio postsecondari rilasciati dalle stesse università o da strutture di formazione disciplinate da norme statali. Negli anni passati, le scuole dirette a fini speciali hanno rilasciato titoli di studio che oggi possono essere utilizzati per l'iscrizione a corsi di laurea e, successivamente, a corsi di laurea specialistica, dando così coronamento e completamento alla formazione iniziale.
        Analogamente, le scuole superiori per assistenti sociali, variamente denominate, in ogni caso disciplinate dalla legge, hanno erogato titoli di studio postsecondari, giuridicamente riconosciuti che vengono oggi proposti alle università per l'iscrizione ai nuovi corsi di laurea della classe VI, da parte di coloro che così intendono approfondire e perfezionare la propria formazione di base, anche alla luce della esperienza professionale compiuta.
        Questa legittima attesa e questa encomiabile intenzione trova qualche volta ostacolo nella norma che vincola l'iscrizione all'università al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, mentre invece l'accesso alle scuole di servizio sociale e ad alcune scuole universitarie dirette a fini speciali era un tempo consentito anche a chi disponeva di un diploma di scuola secondaria superiore a durata quadriennale.
        Recentemente si è avvertita la necessità di intervenire in materia, ma solo in modo limitativo, consentendo con il comma 11 dell'articolo 8 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, "al personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge medesima (27 ottobre 1999) nelle scuole materne ed elementari, in possesso del titolo d'istruzione secondaria quadriennale (...) l'accesso, anche in soprannumero, al corso di laurea in scienze della formazione primaria".
        Successivamente, il regolamento sull'autonomia degli atenei, di cui al decreto ministeriale n. 509 del 1999, ha stabilito, all'articolo 6, che "per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo", creando qualche incertezza interpretativa, pur dovendosi ritenere che, per effetto della gerarchia delle fonti, il regolamento ministeriale non può certo sopravanzare il dettato della legge, anche perché l'attuale organizzazione degli studi superiori ha reso del tutto superflua la precisazione della durata quadriennale o quinquennale della scuola secondaria.
        Il problema non è tuttavia risolto, stante il fatto che verso i nuovi corsi di studio universitari vanno orientandosi anche coloro che hanno concluso gli studi secondari da diverso tempo e, fra questi, gli assistenti sociali che nel frattempo hanno compiuto percorsi formativi postsecondari, per altro impegnativi, pur disponendo, all'inizio, di un diploma di scuola secondaria a durata quadriennale.
        Per conferire chiarezza a tutta la materia si propone un provvedimento legislativo che gioverebbe, per altro a bloccare alcuni interventi presso gli organi giurisdizionali. Si tratta di applicare ai titoli di studio richiesti per l'ammissione all'università lo stesso principio di assorbenza che già molte pubbliche amministrazioni applicano in sede di ammissione ai pubblici concorsi.




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