XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2028
Onorevoli Colleghi! - La riforma universitaria ormai
avviata nella maggior parte degli atenei italiani offre fra le
altre opportunità, la possibilità di una rimodulazione di
alcuni titoli di studio postsecondari rilasciati dalle stesse
università o da strutture di formazione disciplinate da norme
statali. Negli anni passati, le scuole dirette a fini speciali
hanno rilasciato titoli di studio che oggi possono essere
utilizzati per l'iscrizione a corsi di laurea e,
successivamente, a corsi di laurea specialistica, dando così
coronamento e completamento alla formazione iniziale.
Analogamente, le scuole superiori per assistenti sociali,
variamente denominate, in ogni caso disciplinate dalla legge,
hanno erogato titoli di studio postsecondari, giuridicamente
riconosciuti che vengono oggi proposti alle università per
l'iscrizione ai nuovi corsi di laurea della classe VI, da
parte di coloro che così intendono approfondire e perfezionare
la propria formazione di base, anche alla luce della
esperienza professionale compiuta.
Questa legittima attesa e questa encomiabile intenzione
trova qualche volta ostacolo nella norma che vincola
l'iscrizione all'università al possesso di un diploma di
scuola secondaria superiore di durata quinquennale, mentre
invece l'accesso alle scuole di servizio sociale e ad alcune
scuole universitarie dirette a fini speciali era un tempo
consentito anche a chi disponeva di un diploma di scuola
secondaria superiore a durata quadriennale.
Recentemente si è avvertita la necessità di intervenire in
materia, ma solo in modo limitativo, consentendo con il comma
11 dell'articolo 8 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, "al
personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
alla data di entrata in vigore della legge medesima (27
ottobre 1999) nelle scuole materne ed elementari, in possesso
del titolo d'istruzione secondaria quadriennale (...)
l'accesso, anche in soprannumero, al corso di laurea in
scienze della formazione primaria".
Successivamente, il regolamento sull'autonomia degli
atenei, di cui al decreto ministeriale n. 509 del 1999, ha
stabilito, all'articolo 6, che "per essere ammessi ad un corso
di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito
all'estero, riconosciuto idoneo", creando qualche incertezza
interpretativa, pur dovendosi ritenere che, per effetto della
gerarchia delle fonti, il regolamento ministeriale non può
certo sopravanzare il dettato della legge, anche perché
l'attuale organizzazione degli studi superiori ha reso del
tutto superflua la precisazione della durata quadriennale o
quinquennale della scuola secondaria.
Il problema non è tuttavia risolto, stante il fatto che
verso i nuovi corsi di studio universitari vanno orientandosi
anche coloro che hanno concluso gli studi secondari da diverso
tempo e, fra questi, gli assistenti sociali che nel frattempo
hanno compiuto percorsi formativi postsecondari, per altro
impegnativi, pur disponendo, all'inizio, di un diploma di
scuola secondaria a durata quadriennale.
Per conferire chiarezza a tutta la materia si propone un
provvedimento legislativo che gioverebbe, per altro a bloccare
alcuni interventi presso gli organi giurisdizionali. Si tratta
di applicare ai titoli di studio richiesti per l'ammissione
all'università lo stesso principio di assorbenza che già molte
pubbliche amministrazioni applicano in sede di ammissione ai
pubblici concorsi.