XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2027
Onorevoli Colleghi! - Tra i diritti fondamentali
riconosciuti dalla nostra Costituzione e apprezzati come
fondanti in tutte le Costituzioni democratiche, trova posto
certamente il diritto di voto, espressione della sovranità
popolare.
Non a caso il Costituente intese situare il diritto di
voto all'articolo 48, includendolo nella parte prima della
Costituzione, come "capolista" del titolo IV riferito ai
rapporti politici; espresso con una formulazione che porta con
sé anche l'enfasi di un riferimento al "dovere civico"
francamente collegato più alla mutevole concezione della
partecipazione "civica" (che talvolta può essere, come in
effetti è in questa fase della vita del Paese, alquanto
affievolita), piuttosto che a un necessario adempimento
astrattamente concepito.
L'espressione letterale usata nel primo comma
dell'articolo 48 per affermare il diritto di voto è la
seguente: "Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne,
che hanno raggiunto la maggiore età".
Dunque un'affermazione piena della moderna concezione del
diritto democratico per eccellenza, nella più ampia concezione
possibile, quella del suffragio universale. Non possono
esservi limiti al diritto elettorale attivo, se non "per
incapacità civile o per effetto di sentenza penale
irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla
legge".
Queste affermazioni ampie e rassicuranti di democrazia
partecipata trovano, tuttavia, una considerevole restrizione
nella dimensione applicativa del diritto affermato, con
riferimento ad una vasta categoria di cittadini. Intendiamo
riferirci all'articolo 58 della Costituzione che, escludendo
dall'elettorato attivo i cittadini maggiorenni (titolari del
diritto di voto ex articolo 48) ma non ancora venticinquenni,
applica un vulnus ingiustificato, anacronistico e
francamente intollerabile all'integrità del corpo
elettorale.
Qual è, infatti, oggi, la ragione di una considerazione
differenziata per gli elettori attivi (ma anche passivi) della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, avendo
affermato nel disegno costituzionale, ma più ancora nelle
prassi della Costituzione materiale, un bicameralismo perfetto
e simmetrico?
Francamente si cercherebbe invano la ragione della
sopravvivenza di un discrimine che già all'Assemblea
costituente aveva sollevato qualche dubbio, se è vero che il
relatore onorevole Conti presentò un emendamento volto ad
abbassare il limite di età degli elettori del Senato della
Repubblica a ventuno anni, il tetto allora giuridicamente
accolto per la maggiore età.
E tuttavia nel dibattito costituente una qualche ragione
di differenziazione tra i due rami del Parlamento continuò a
sussistere, con riferimento, in particolare, al sistema
elettorale che avrebbe dovuto caratterizzare il Senato della
Repubblica, espressione di una formula uninominalistica nel
senso di un più forte radicamento regionale. Nè è da
trascurare, quale elemento di differenziazione, anche
l'aspetto relativo alla diversa durata della legislatura dei
due rami, cinque anni per la Camera dei deputati e sei per il
Senato della Repubblica, originariamente predisposta dal
Costituente.
Ma la riforma costituzionale che uniformò la durata delle
legislature, la prassi costituzionale, politica, dei
regolamenti interni delle due Camere e da ultimo la riforma
elettorale del 1993, che, estendendo l'impianto
uninominalistico anche alla Camera dei deputati, ha, nei
fatti, reso totalmente simmetrica anche la rappresentanza dei
due rami del Parlamento, hanno destituito di senso, ove mai ne
fosse residuato minimamente negli anni precedenti, il
discrimine costituzionale posto per l'elettorato attivo (e, di
conseguenza, anche passivo) del Senato della Repubblica.
Che cosa, infatti, oggi ancora giustificherebbe il lieve
(eppure non poco incisivo dal punto di vista dell'esclusione
di fasce di cittadini dal voto, circa 5
milioni)"invecchiamento" rispetto all'elettore della Camera
dei deputati, quale requisito per l'esercizio di diritto di
voto al Senato della Repubblica?
Forse un astratto ossequio a ciò che, deprivato di senso
giuridico, resterebbe soltanto una vaga idea di "saggezza" che
la tradizione, soprattutto delle monarchie costituzionali,
avrebbe consegnato al Senato quale Assemblea di illustri
cittadini selezionati dal monarca in ragione di peculiari
qualità civili e della qualità primaria della senectute
che per il loro tramite avrebbe circonfuso i profumati scranni
di legno di Palazzo Madama?
Ebbene, non ci pare più accettabile ciò che la logica
elementare, più ancora della logica giuridica, della coscienza
civile, della cultura contemporanea, si rifiuta di accogliere:
in ossequio probabilmente ad una trascuranza, 5 milioni di
cittadini continuano, senza che sussista alcun motivo coerente
con i princìpi costituzionali, a vedere il loro diritto di
voti dimidiato.
In sostanza, la proposta di riforma costituzionale - una
riforma che non costa nulla e che, in attesa di un necessario
ma mai immediato ridisegno dell'impianto ordinamentale
divisato dalla parte seconda della Carta, potrebbe essere
adottata con spirito autenticamente "bipartisan" -
intende riparare, con qualche anno di ritardo, ad uno
squilibrio che sarebbe stato giusto risolvere già negli anni
settanta quando si abbassò a diciotto anni il limite della
maggiore età.
Oggi che il Parlamento italiano, proiettato verso il
massimo allargamento della partecipazione democratica, è
apparso giustamente preoccupato di restituire un diritto di
elettorato attivo e passivo non solo teorico ma anche
concreto, ai cittadini residenti anche da molti anni
all'estero, non si comprende perché dovrebbe tollerare di
lasciar fuori dal gioco democratico del Senato della
Repubblica i cittadini tra i diciotto e i venticinque anni,
che già godono del diritto di voto alla Camera dei deputati.
Circostanza quest'ultima per cui sono, dunque, idonei a
valutare una realtà politica la cui complessità - almeno
numerica - è doppia rispetto a quella del Senato della
Repubblica.
Il provvedimento avrebbe oggi un senso ancora più
importante, di fronte ad una disaffezione dalle forme della
partecipazione democratica che a più riprese è stata
registrata negli strati giovanili della popolazione: avrebbe,
dunque il valore di un'attenzione da parte delle istituzioni e
di una restituzione di ruolo e di legittimazione piena nel
gioco della democrazia partecipata.
Naturalmente accanto alla previsione di un abbassamento
della maggiore età del diritto di elettorato attivo al Senato
della Repubblica, è da considerare coerente un abbassamento
dell'età prevista per l'elezione a senatore, oggi indicata a
quarant'anni, da ricollocare a livello di requisito per
l'elezione alla Camera dei deputati, cioè a venticinque
anni.
Fintanto che il nostro ordinamento poggerà su questo
sistema bicamerale perfetto e simmetrico persino nel sistema
elettorale, la restituzione del diritto di voto pieno ai
giovani maggiorenni risulterà solo un tardivo atto di
giustizia.